Ordinanza presidenziale 3 giugno 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22943 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8407 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo professionale con assunzione di ogni statuizione necessaria al riconoscimento del titolo di infermiere
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 21/5/-OMISSIS-:
annullamento del provvedimento di diniego (impugnato) del riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito all''estero con ogni conseguente statuizione e/o determinazione necessaria,
con eventuale condanna in forma specifica ex art. 30, co. 2, cod. proc. amm. a riconoscere il titolo conseguito dal ricorrente ai fini dell''esercizio in Italia della professione di infermiere, ove occorrendo con previo espletamento di una misura compensativa ai sensi dell''art. 22 d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il consigliere LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 14 giugno 2022 e depositato il successivo 14 di luglio, il sig. -OMISSIS-, cittadino della Repubblica di Serbia, ha impugnato il provvedimento di diniego per il rinnovo del riconoscimento del titolo professionale reso dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio II – DGPROF/II/1.5.h.a.7.1/-OMISSIS-/1115 del Ministero della Salute.
2. – Il ricorrente espone di avere seguito in Serbia un corso di studi della durata di quattro anni con corsi di 5.794 ore complessive, articolati secondo un piano di studi che consta di 2210 ore in materie specialistiche, di 2540 ore in materie tecniche generali e di 1044 ore di tirocinio.
Evidenzia, inoltre, di avere maturato esperienze professionali anche in contesti assai critici, quali operazioni belliche.
3. – Il provvedimento di diniego qui impugnato è motivato come segue: “per poter procedere al riconoscimento o all’applicazione di eventuali misure compensative al fine di sanare le carenze del programma di studio seguito all’estero, è necessario che tale programma abbia un monte orario nelle materie professionalizzanti di 4.600 ore e tre anni di corso professionalizzante. Nel suo caso, le ore di formazione professionalizzanti sono risultate, dalla lettura del programma di studio inviato, essere solo 2140 ore e ciò non consente il riconoscimento e neppure l’applicazione di misure compensative”.
4. – Avverso tale diniego il ricorrente propone i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione al d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, art. 49, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, d. lgs. 2 maggio 1994, n. 319 e art. 30 d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e loro travisamento.
Il ricorrente adduce di avere frequentato in Serbia un corso della durata quadriennale di complessive 5.794 ore, articolato in 2210 ore di materie specialistiche, 2540 ore di insegnamento teorico generale e 1044 di tirocinio.
Tanto avrebbe dovuto valergli il riconoscimento in Italia del titolo di infermiere professionale, a proposito del quale l’art. 38 comma 3 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 prescrive che: “La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno (tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno) 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico […] Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.
2) Eccesso di potere per carenza, illogicità ed irrazionalità della motivazione con violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e del precetto di cui all’97 Cost. e della 7 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il provvedimento gravato non consentirebbe di comprendere la ragione per cui il numero di ore di formazione di cui constava il corso seguito in Serbia dal ricorrente non sarebbe sufficiente ad integrare il minimo necessario (4.600 ore) di cui all’art. 39 d.lgs. n. 206\2007; peraltro, la mancata indagine da parte dell’Amministrazione circa le eventuali materia di studio non pertinenti –e dunque, circa le ore non computabili a beneficio del ricorrente in sede di riconoscimento del titolo in Italia- integrerebbe il vizio di difetto istruttorio.
3) Violazione di legge in relazione all’art. 9 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità del provvedimento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Violazione dei criteri di cui alla Conferenza dei Servizi 21 febbraio 2019.
Il ricorrente pone in comparazione il numero di ore che, per ciascuna disciplina di studio, l’Università di Roma “La Sapienza” prevede nel proprio ordinamento nella facoltà volta a conseguire la qualifica di Infermiere professionale con il numero di ore previsto, nelle medesime materie, nel corso di studi seguito in Serbia dal ricorrente: assume, quindi, che tale numero di ore sarebbe pari a 4714.
Soggiunge che, ove si volessero considerare anche le ore di corso delle materie “Storia” (che equivarrebbe a ‘storia della medicina’ in Italia), geografia (che equivarrebbe a discipline ‘demo-etiche antropologiche’ in Italia) e lingua serba (che comporterebbe l’accrescimento delle competenze linguistiche oltre l’inglese perseguito dalle Università italiane), il numero di ore seguite si accrescerebbe di ulteriori 615 unità.
3) Violazione di legge ed eccesso di poter in riferimento all’art. 38, co. 3, d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 e all’art 97 Cost. anche per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione di cui all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il terzo comma dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prevede che possano essere accordate deroghe rispetto ai parametri generali (e quindi alla soglia delle 4600 ore di corso) “a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente”; tale requisito sarebbe vantato dal ricorrente per le esperienze professionali in contesti bellici maturate e rappresentante al Ministero.
4. – Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, eccependo, con memoria, l’infondatezza del ricorso.
5. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 aprile -OMISSIS- e depositato il 21 maggio successivo, il ricorrente ha poi impugnato il nuovo provvedimento di diniego assunto dal Ministero della Salute – Ufficio II – DGPROF/II/1.5.h.a.7.1/-OMISSIS-/1115 (prot. 0010299 – P . 20/02/-OMISSIS-) a seguito dell’istanza di autotutela dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo prodotta dall’interessato, riproponendo avverso tale atto, nella sostanza, le medesime censure già svolte nel ricorso principale.
Il nuovo diniego è motivato sulla scorta della considerazione per cui “le ore valutabili sono solo quelle professionalizzanti pari al n. di 4144 mentre la scolarità di base risulta essere di soli 8 anni. / Il riconoscimento senza la presenza di tutti i requisiti minimi formativi è vietato dall’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE e s.m. come recepita dal nostro ordinamento, da ultimo il d. lgs. n. 15/2016 che ha modificato l’art. 38 del decreto 206/2007, rendendo i requisiti minimi e in particolare quelli temporali insuperabili, aggiungendo l’avverbio ‘almeno’ prima del requisito della durata minima del corso di 4600 ore ”.
6. – Il ricorrente, in vista della trattazione del ricorso nel merito, ha depositato una memoria conclusionale con cui ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025.
8. – Il ricorso introduttivo, proposto contro il provvedimento di diniego per il rinnovo del riconoscimento del titolo professionale reso dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio II – DGPROF/II/1.5.h.a.7.1/-OMISSIS-/1115 del Ministero della Salute, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, come detto, esso è stato soppiantato, in sede di autotutela, da un nuovo diniego, di cui al provvedimento ministeriale DGPROF/II/1.5.h.a.7.1/-OMISSIS-/1115 (prot. 0010299 – P . 20/02/-OMISSIS-), impugnato con i motivi aggiunti.
9. – Su tale ultimo atto d’impugnazione si concentra, quindi, l’interesse processuale del ricorrente.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto presentano il denominatore comune per cui il ricorrente sostiene la sufficienza del corso di studi seguito in Serbia e del relativo numero di ore ai fini del riconoscimento del titolo in Italia.
Essi sono infondati.
La prospettazione del ricorrente, infatti, non riesce a superare il dato numerico tenuto presente dal provvedimento impugnato con motivi aggiunti, che ha rilevato la scolarità di base del ricorrente pari a 8 anni e un numero di ore di formazione specifica pari a 4.144, e dunque inferiore alle 4.600 ore richieste.
Come noto, infatti, l’art. 38 d.lgs. n. 206\2007 prevede, ai primi due commi, che
“1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente;
o
b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri”.
Le censure svolte dal ricorrente, tuttavia, sono tutte volte a dimostrare la sussistenza dell’ulteriore e successivo requisito, di cui tratta il comma 3 del citato art. 38, relativo alla durata del corso pari ad almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico ore di formazione per almeno tre anni di studi complessivi.
Tale sforzo difensivo, tuttavia, non può sopperire alla carenza del pre-requisito relativo alla scolarizzazione di base, che non è argomento dei motivi proposti.
10. – Per la medesima ragione va respinto anche il quarto motivo, con cui il ricorrente assume che le esperienze professionali vissute, anche in contesti estremi, sarebbero state utili ad integrare la fattispecie dell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 38 citato, secondo cui “Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente”.
E’ infatti evidente che, tale –certamente di per sé encomiabile- attività professionale svolta in situazioni estreme e di vera emergenza umanitaria –la cui rilevanza è rimessa dall’art. 38 alla valutazione discrezionale del Ministero- si riferisce alla formazione teorica contemplata allo stesso terzo comma, e dunque serve (se valutata positivamente) a sopperire alla eventuale carenza delle 4.600 ore minime di formazione.
Non serve, di converso, a sopperire alla carenza della scolarità di base di cui ai primi due commi dell’art. 38, requisito che, pertanto, rimane insoddisfatto nel caso di specie.
11. – In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IN, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IN |
IL SEGRETARIO