Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5850
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Massime1

Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per un fatto di un terzo che abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima qualificabile come "negatoria servitutis", salvo l'eventuale esercizio dell'azione di risarcimento del danno nei confronti del costruttore quale autore del fatto illecito.

Commentario1

  • 1Violazioni ai limiti legali della proprietà e trascrizione della domanda giudizialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5850
Data del deposito : 14 giugno 1999

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