Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per un fatto di un terzo che abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima qualificabile come "negatoria servitutis", salvo l'eventuale esercizio dell'azione di risarcimento del danno nei confronti del costruttore quale autore del fatto illecito.
Commentario • 1
- 1. Violazioni ai limiti legali della proprietà e trascrizione della domanda giudizialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato CIRO CENTORE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CASELLA 31, presso lo STUDIO CO.GE.CA, difeso dall'avvocato ANTONIO MONARCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2076/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 8/8/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MONARCA Antonio, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.3.83, IO AZ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Italia DA, lamentando che la stessa aveva costruito, su un appezzamento di terreno confinante con la sua proprietà, un fabbricato senza il rispetto della distanza di m. 10 dal confine, stabilita dal programma di fabbricazione locale, per cui ne chiedeva l'arretramento.
Costituitasi in giudizio la DA contestava l'avversa domanda. Il Tribunale, esperita l'istruttoria ed espletata C.T.U., con sentenza 14 - 29.5.93, condannava la convenuta all'arretramento del fabbricato nonché alla rifusione delle spese di giudizio. Proponeva gravame la DA e la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado ritenendo, in particolare, che la distanza dal confine prevista dallo strumento urbanistico locale andava rispettata anche nelle zone agricole, alla stregua del disposto di cui all'art. 873 c.c., atteso che le disposizioni contenute nel cennato strumento avevano natura giuridica di "norme integrative" della disciplina codicistica.
La stessa Corte riteneva, inoltre ininfluente l'obiezione di parte appellante di essere solo proprietaria del terreno e non del fabbricato, per essere stato lo stesso costruito da tale NT AZ, ne' ravvisava in tale fatto un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ritenendo la legittimazione passiva della DA per essersi la costruzione incorporata al suolo per accessione. Quel giudice condannava infine l'appellante anche alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Italia DA sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, IO AZ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 c.p.c., "violazione di legge e mancata motivazione su punti determinanti".
Sostiene la ricorrente che la norma del piano di fabbricazione che impone, nella realizzazione di fabbricati rurali, anche in zona agricola, la distanza dal confine di m. 10, è norma non integrativa del codice civile ex art. 873 c.c. e, come tale, se violata, non dà luogo all'arretramento del manufatto, ma al solo risarcimento dei danni. Difatti l'esigenza di salubrità tra fabbricati trovasi già rispettata perché, come nel caso di specie, questi sono a notevole distanza tra loro anche se a distanza dal confine inferiore a quella prevista dallo strumento urbanistico e pertanto non creano quelle intercapedini dannose per la salute e l'amenità del luogo di cui alla normativa relativa alle distanze tra fabbricati. La doglianza non può essere accolta.
Ha osservato in proposito la Corte del merito che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent. n. 6821/83) il rinvio dell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e quindi anche alle norme che, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici non aderenti, prescrivono diverse e più gravi limitazioni in materia di distanze tra le costruzioni, la cui violazione, trattandosi di norme integrative, ex artt. 872 e 873 c.c., di quelle stabilite dal codice civile, comporta non solo il risarcimento del danno a favore di chi a subito pregiudizio, ma anche l'eliminazione della situazione antigiuridica prodotta.
E alcuna differenza, ad avviso del giudice del gravame di merito, può farsi al riguardo tra zone agricole e zone non agricole, attenendo il principio alla regolamentazione delle distanze e cioè ad una normativa di vicinato valida per tutte le zone del territorio. La Corte territoriale soggiungeva che la diversa giurisprudenza citata dall'attuale ricorrente (Cass. n. 12458/92) riguardava esclusivamente (come poteva evincersi dalla lettura integrale di tale sentenza) le previsioni del regolamento edilizio del Comune di Copparo, in ordine al quale questa Suprema Corte aveva ritenuto che le distanze dal confine in zona agricola, fissate in ben 40 metri, erano dettate non dall'esigenza di regolare i rapporti di vicinato e di evitare la formazione di intercapedini insalubri tra gli edifici, ma prevalentemente da esigenze di ordine generale di conservazione della destinazione e delle caratteristiche agricole dalla zona.
E poiché nella fattispecie in esame, come accertato dal C.T.U., risultava che i fondi delle parti in causa erano ricompresi in una zona agricola dove si applicava la distanza di m. 10 dal confine, il fabbricato della DA, che non osservava tale distanza, doveva essere arretrato fino ad osservare in ogni suo punto la distanza suddetta.
Le considerazioni che precedono non confliggono, ad avviso di questa S.C., con la corretta interpretazione della normativa in materia formatasi - sulla scorta della giurisprudenza di legittimità - (v. tra le tante Cass. n. 8725/93, n. 5508/94, n. 10775/94, n. 7154/95) sul punto concernente il carattere integrativo (della disciplina del codice civile) della normativa regolamentare edilizia applicabile alla fattispecie esaminata, con le ineludibili conseguenze sul piano della eliminazione della situazione antigiuridica prodotta dalla violazione di esse.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c. per "cattiva interpretazione della normativa processuale civilistica in tema di legittimazione passiva" nonché per vizio di motivazione. Contesta la ricorrente la propria legittimazione passiva sostenendo che non si poteva chiedere alla proprietaria del suolo l'abbattimento della costruzione "de qua", senza chiamare in causa il soggetto - proprietario della costruzione stessa, AZ NT, perché doveva consentirsi anche a quest'ultima di esperire la necessaria difesa. Lamenta, quindi, quest'ultima di esperire la necessaria difesa. Lamenta, quindi, che la Corte del merito non abbia aderito alla tesi or ora riferita ritenendo che, pur essendo stato il manufatto costruito dalla AZ, lo stesso doveva ritenersi acquisito in proprietà dalla DA per accessione, donde la legittimazione passiva di quest'ultima nella specifica azione.
La censura non ha pregio per l'assorbente considerazione che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. tra le altre Cass. n. 4196/87, n. 13186/92) qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo che abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è esperibile esclusivamente (come è avvenuto nel caso che ne occupa) nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (qualificabile come "negatoria servitutis"); la legittimazione passiva del costruttore avrebbe potuto, semmai, esser riconosciuta rispetto all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento dal danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito, ma anche tale pretesa nella specie è stata avanzata dall'attuale resistente nei soli confronti della DA ed è stata accolta dal primo giudice in relazione alla configurabilità "in astratto" di un danno subito dal predetto per accertati abusi e violazioni di patti contrattuali, con rinvio della liquidazione dello stesso a separato giudizio.
Con il terzo motivo si lamenta, infine, la ricorrente perché la Corte territoriale l'ha condannata anche alla rifusione delle spese giudiziali, mentre avrebbe dovuto pervenire "ad una diversa valutazione dell'onere delle spese" e non disattendere "il principio di equità e di compensazione".
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti.
La Corte napoletana ha posto a carico della attuale ricorrente le maggiori spese del grado correttamente applicando il criterio della soccombenza, mentre esula dal sindacato di legittimità la valutazione circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di IO AZ, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 174.900 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Roma 18 dicembre 1998.