Articolo 2 della Legge 20 marzo 1973, n. 167
Articolo 1
Versione
22 maggio 1973
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 22 maggio 1973