Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena , è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nel caso di applicazione pena su richiesta delle parti, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 37575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37575 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/03/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 383
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 16502/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE;
nei confronti di:
YO OR N. IL 10/09/1971;
avverso la sentenza n. 639/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 28/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Ancona, con sentenza emessa in data 21 luglio 2011, decidendo su richiesta di applicazione della pena proposta dalle parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, mandava assolto RD GE dalla imputazione a lui ascritta, per non aver commesso il fatto. La contestazione operata nei confronti dello RD riguarda la fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, (capo a) nonché art. 586 c.p., (capo B) per fatto verificatosi in Ancona il 1 dicembre 2010.
In sostanza, a bordo dell'automezzo condotto dall'imputato - imbarcato sulla motonave Cruise con rotta dalla Grecia verso l'Italia - si trovavano due cittadini di etnia afgana, nascosti nella parte anteriore del rimorchio ove erano stipati dei fusti contenente rame. Uno di tali soggetti, durante la traversata, a cause delle alte temperature raggiunte nel luogo ove era allocato, trovava la morte. Il GIP, in motivazione, osserva che sussiste un "ragionevole dubbio" in punto di consapevolezza, da parte dell'autista RD, della presenza dei clandestini sul rimorchio.
Vengono illustrate circostanze di fatto, emergenti dagli atti, tali da rendere concreta - ad avviso del giudicante - l'ipotesi alternativa di una presenza dei due clandestini sul mezzo derivata da una loro volontaria ed autonoma scelta, non concordata con l'imputato.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggetto del presente ricorso (emessa il 28 settembre 2012), riteneva la decisione di primo grado, in quanto tale, appellabile ma dichiarava l'inammissibilità del proposto gravame.
Ciò in relazione al fatto che la richiesta di affermazione della penale responsabilità si pone - ad avviso della Corte territoriale - in antitesi con la fisionomia del rito prescelto (applicazione della pena su richiesta delle parti) nel cui ambito gli atti di indagine preliminare risultano utilizzati al solo fine di sostenere l'accordo intervenuto tra le parti.
2. Avverso detta ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona. Nel ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione. Erra, in particolare, la Corte d'Appello a ritenere la sentenza di primo grado appellabile, posto che trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la stessa è esclusivamente soggetta al ricorso per cassazione. La Corte di secondo grado avrebbe dovuto, pertanto, operare una riqualificazione dell'appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, con le precisazioni che seguono.
Corretta è l'affermazione del P.G. ricorrente in punto di inappellabilità della sentenza emessa dal GIP di Ancona, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, e art. 129 c.p.p., comma 1. La decisione, infatti, pur applicativa della regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., risulta pur sempre emessa nel particolare ambito del rito speciale del cd. patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e non si sottrae, pertanto, all'operare del limite alla appellabilità di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2. Detta norma, infatti, va ritenuta norma "speciale" rispetto alla generale previsione di cui all'art. 593, comma 2, (appellabilità delle sentenze di proscioglimento) per come la stessa risulta a seguito della decisione n. 26 del 2007 della Corte Costituzionale (con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva).
Il Collegio non ignora l'esistenza del precedente di segno diverso - rappresentato da Sez. 6^ n. 39840 del 20.9.2005, rv 232759 - ma rileva che nel caso di applicazione pena su richiesta delle parti l'esito di proscioglimento - frutto del controllo ex officio sulla omologazione del negozio giuridico processuale - appare strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito in questione, il che porta a ritenere anche detta tipologia di pronunzia ricompresa negli "altri casi" di inappellabilità indicati in via generale dall'art. 448, comma 2.
Del resto, come è stato esplicitato dalla stessa Corte di Appello, la fisionomia del rito speciale in questione mal si concilia con l'esercizio dei poteri tipici del giudice di appello che dovrebbe, stante l'inutilizzabilità degli atti di indagine (cui era stato attribuito valore probatorio solo in dipendenza dell'accordo) provvedere ad una totale rinnovazione dell'attività istruttoria al fine di ottenere un materiale cognitivo idoneo all'esercizio di autonomi poteri valutativi.
La decisione di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, e art. 129 c.p.p., va pertanto ritenuta impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione.
Da ciò deriva che il giudice destinatario dell'appello avrebbe dovuto - senza operare alcuna valutazione in punto di ammissibilità - considerare il gravame quale ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice di legittimità ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, (tra le molte, Sez. 5^, n. 5280 del 30.3.1999, rv 213190).
Detta riqualificazione - previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata - può pertanto essere operata direttamente da questa Corte, con necessità di nuova fissazione del ricorso, posto che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'atto di appello già proposto dal Pubblico Ministero e con la presente decisione riqualificato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificato l'appello come ricorso per cassazione, dispone rimettersi gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione dell'udienza. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014