Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 37575
CASS
Sentenza 18 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena , è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nel caso di applicazione pena su richiesta delle parti, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 37575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37575
Data del deposito : 18 marzo 2014

Testo completo