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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07206/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01994 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07206/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7206 del 2025, proposto da RA LA Marangio, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma
(sezione quinta) n. 16147/2025 N. 07206/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Fabio
RO e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Giovanni Greco, sull'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierna appellante adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di
Roma per l'ottemperanza del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 novembre 2023, n. 10585, che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione della carriera alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del lavoro, nel ruolo ATA, con condanna dell'amministrazione datrice di lavoro «al pagamento della somma di euro 8.800,69 oltre interessi e rivalutazione».
Il ricorso in ottemperanza veniva accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, la quale: ordinava al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato civile nel termine di 30 giorni; nominava un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza; condannava l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.; e compensava le spese di causa.
Con il presente appello è censurata quest'ultima statuizione, così motivata: «Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa».
Il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito in resistenza. N. 07206/2025 REG.RIC.
DIRITTO
L'appello censura la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Si contesta che ricorrano i presupposti per derogare al criterio della soccombenza, enunciato dalla prima delle citate disposizioni in presenza dei casi di carattere tassativo previsti dalla seconda. Viene a questo riguardo sottolineato che la motivazione a base della contestata pronuncia regolatoria delle spese di lite fa riferimento
«esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso che non possono essere fatte gravare, sotto il profilo della compensazione delle spese, sulla parte vittoriosa in giudizio». In contrario, si osserva che il giudicato civile è stato notificato al Ministero resistente nel gennaio 2024 e il ricorso in ottemperanza è stato proposto nell'aprile 2025: «dunque ben oltre un anno (…) dopo la data di insorgenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del Giudice del lavoro». Nella medesima direzione si aggiunge che la domanda davanti a quest'ultimo era l'unico strumento a disposizione della ricorrente per regolarizzare la propria posizione di carriera a fini giuridici ed economici. Nella descritta prospettiva la compensazione delle spese di lite si risolverebbe in una vanificazione del diritto di agire in giudizio, per il rischio che le differenze retributive riconosciute dal giudicato civile non coprano «nemmeno il costo della necessaria difensa tecnica».
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
A base della compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado ha enunciato una ragione - il «carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa» - che va ascritta a fattori interni al Ministero resistente, uso evidentemente a rimanere ottemperante ai giudicati civili pronunciati nei suoi confronti su ricorsi del proprio personale dipendente e così a duplicare nella presente sede giurisdizionale amministrativa il contenzioso giuslavorativo. La motivazione a base della statuizione regolatoria delle spese si palesa dunque illogica. Ciò nella N. 07206/2025 REG.RIC.
misura in cui l'ormai consolidata situazione di inottemperanza dei giudicati civili da parte dell'amministrazione soccombente viene fatta gravare sull'incolpevole ricorrente, a sua volta costretta dalla situazione ora descritta a promuovere un ulteriore contenzioso.
Come da essa dedotto, la sua estraneità rispetto alla situazione organizzativa del
Ministero resistente comporta che del tutto irragionevolmente al riconoscimento delle proprie ragioni, ottenuto con la pronuncia di accoglimento del suo ricorso in ottemperanza, abbia fatto seguito la vanificazione della legittima aspettativa ad ottenere il rimborso delle spese di causa sostenute per la difesa tecnica, resasi necessaria per conseguire il bene della vita conseguito in sede civile, a causa della protratta inerzia della medesima amministrazione resistente nell'ottemperare al giudicato civile.
All'ora evidenziata irragionevolezza della pronuncia regolatoria delle spese di lite in primo grado si aggiunge anche la violazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., che enuncia i casi tassativi di deroga al criterio della soccombenza. Sotto questo ulteriore profilo, il carattere tassativo dei casi di deroga alla soccombenza, in nessuno dei quali si colloca il carattere seriale del contenzioso, osta anche sul distinto e più generale piano dell'equità a porre fattori causativi della controversia imputabili in via esclusiva alla parte soccombente a supporto di una statuizione di deroga al criterio di legge, secondo cui quest'ultima è tenuta a rifondere al ricorrente vittorioso le spese di causa.
Pertanto, quelle relative al giudizio di primo grado vanno poste a carico del Ministero ricorrente.
In punto liquidazione, il carattere seriale del contenzioso può invece avere rilievo, quale fattore di attenuazione dello sforzo defensionale della parte ricorrente vittoriosa.
Il rilievo trova conferma nel concreto svolgimento del giudizio di primo grado, risoltosi nella predisposizione e notifica del ricorso introduttivo, al quale non sono seguite ulteriori difese, in ragione della costituzione meramente formale del Ministero N. 07206/2025 REG.RIC.
resistente, cosicché la fase decisoria si è limitata al deposito da parte ricorrente di una nota di passaggio in decisione sugli scritti.
In ragione di tutto quanto finora esposto appare congrua la misura degli onorari liquidata in dispositivo.
In coerenza con quanto in precedenza esposto, le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate in dispositivo.
A questo riguardo va tenuto conto del contenuto ambito di cognizione devoluto in secondo grado, circoscritto alla verifica della corretta regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, e nel quale ancora una volta il Ministero si è limitato al deposito di una comparsa di mera forma, senza difese, cui ha fatto seguito il deposito da parte ricorrente di una nota di passaggio in decisione sugli scritti.
Per le spese liquidate per entrambi i gradi di giudizio va disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma del capo sulle spese del giudizio di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate in € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07206/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Fabio RO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio RO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01994 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07206/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7206 del 2025, proposto da RA LA Marangio, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma
(sezione quinta) n. 16147/2025 N. 07206/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Fabio
RO e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Giovanni Greco, sull'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierna appellante adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di
Roma per l'ottemperanza del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 novembre 2023, n. 10585, che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione della carriera alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del lavoro, nel ruolo ATA, con condanna dell'amministrazione datrice di lavoro «al pagamento della somma di euro 8.800,69 oltre interessi e rivalutazione».
Il ricorso in ottemperanza veniva accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, la quale: ordinava al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato civile nel termine di 30 giorni; nominava un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza; condannava l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.; e compensava le spese di causa.
Con il presente appello è censurata quest'ultima statuizione, così motivata: «Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa».
Il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito in resistenza. N. 07206/2025 REG.RIC.
DIRITTO
L'appello censura la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Si contesta che ricorrano i presupposti per derogare al criterio della soccombenza, enunciato dalla prima delle citate disposizioni in presenza dei casi di carattere tassativo previsti dalla seconda. Viene a questo riguardo sottolineato che la motivazione a base della contestata pronuncia regolatoria delle spese di lite fa riferimento
«esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso che non possono essere fatte gravare, sotto il profilo della compensazione delle spese, sulla parte vittoriosa in giudizio». In contrario, si osserva che il giudicato civile è stato notificato al Ministero resistente nel gennaio 2024 e il ricorso in ottemperanza è stato proposto nell'aprile 2025: «dunque ben oltre un anno (…) dopo la data di insorgenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del Giudice del lavoro». Nella medesima direzione si aggiunge che la domanda davanti a quest'ultimo era l'unico strumento a disposizione della ricorrente per regolarizzare la propria posizione di carriera a fini giuridici ed economici. Nella descritta prospettiva la compensazione delle spese di lite si risolverebbe in una vanificazione del diritto di agire in giudizio, per il rischio che le differenze retributive riconosciute dal giudicato civile non coprano «nemmeno il costo della necessaria difensa tecnica».
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
A base della compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado ha enunciato una ragione - il «carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa» - che va ascritta a fattori interni al Ministero resistente, uso evidentemente a rimanere ottemperante ai giudicati civili pronunciati nei suoi confronti su ricorsi del proprio personale dipendente e così a duplicare nella presente sede giurisdizionale amministrativa il contenzioso giuslavorativo. La motivazione a base della statuizione regolatoria delle spese si palesa dunque illogica. Ciò nella N. 07206/2025 REG.RIC.
misura in cui l'ormai consolidata situazione di inottemperanza dei giudicati civili da parte dell'amministrazione soccombente viene fatta gravare sull'incolpevole ricorrente, a sua volta costretta dalla situazione ora descritta a promuovere un ulteriore contenzioso.
Come da essa dedotto, la sua estraneità rispetto alla situazione organizzativa del
Ministero resistente comporta che del tutto irragionevolmente al riconoscimento delle proprie ragioni, ottenuto con la pronuncia di accoglimento del suo ricorso in ottemperanza, abbia fatto seguito la vanificazione della legittima aspettativa ad ottenere il rimborso delle spese di causa sostenute per la difesa tecnica, resasi necessaria per conseguire il bene della vita conseguito in sede civile, a causa della protratta inerzia della medesima amministrazione resistente nell'ottemperare al giudicato civile.
All'ora evidenziata irragionevolezza della pronuncia regolatoria delle spese di lite in primo grado si aggiunge anche la violazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., che enuncia i casi tassativi di deroga al criterio della soccombenza. Sotto questo ulteriore profilo, il carattere tassativo dei casi di deroga alla soccombenza, in nessuno dei quali si colloca il carattere seriale del contenzioso, osta anche sul distinto e più generale piano dell'equità a porre fattori causativi della controversia imputabili in via esclusiva alla parte soccombente a supporto di una statuizione di deroga al criterio di legge, secondo cui quest'ultima è tenuta a rifondere al ricorrente vittorioso le spese di causa.
Pertanto, quelle relative al giudizio di primo grado vanno poste a carico del Ministero ricorrente.
In punto liquidazione, il carattere seriale del contenzioso può invece avere rilievo, quale fattore di attenuazione dello sforzo defensionale della parte ricorrente vittoriosa.
Il rilievo trova conferma nel concreto svolgimento del giudizio di primo grado, risoltosi nella predisposizione e notifica del ricorso introduttivo, al quale non sono seguite ulteriori difese, in ragione della costituzione meramente formale del Ministero N. 07206/2025 REG.RIC.
resistente, cosicché la fase decisoria si è limitata al deposito da parte ricorrente di una nota di passaggio in decisione sugli scritti.
In ragione di tutto quanto finora esposto appare congrua la misura degli onorari liquidata in dispositivo.
In coerenza con quanto in precedenza esposto, le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate in dispositivo.
A questo riguardo va tenuto conto del contenuto ambito di cognizione devoluto in secondo grado, circoscritto alla verifica della corretta regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, e nel quale ancora una volta il Ministero si è limitato al deposito di una comparsa di mera forma, senza difese, cui ha fatto seguito il deposito da parte ricorrente di una nota di passaggio in decisione sugli scritti.
Per le spese liquidate per entrambi i gradi di giudizio va disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma del capo sulle spese del giudizio di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate in € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07206/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Fabio RO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio RO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA