Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
Il presupposto del reato di omessa denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, previsto dall'art. 37 della legge n. 689 del 1981, è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro da cui deriva l'obbligo contributivo e non dall'effettiva corresponsione della retribuzione.
Commentario • 1
- 1. Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio Pi.Al., con decreto emesso il 10/6/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 12/11/2020 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie l'avviso ex art, 415 bis c.p., contenente l'invito ad eleggere domicilio in mancanza del quale questo si sarebbe radicato nel luogo in cui riceveva l'atto, ordinava la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 6/5/2021 e, successivamente, per l'udienza del 21/10/2021 nella quale, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, il Giudice dichiarava procedersi in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 43609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43609 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
43 6 0 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3071 Claudia Squassoni Presidente - Sent. n. sez. Renato Grillo PU 15/09/2015 - Luca Ramacci R.G.N. 26625/2015 Aldo Aceto Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SE LI, nato a [...] il [...];
2. SE IA SA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/03/2015 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avv. Fabrizio Falvo, quale difensore di fiducia di SE LI e sostituto processuale dell'avv. Salvatore Morrone, difensore di fiducia di SE IA SA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri IA SA SE ed LI SE propongono, sia pur con identici motivi, distinti ricorsi per l'annullamento della sentenza del 17/03/2015 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la affermazione della loro colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 37, legge 24 novembre 1981, n. 689, perché, in concorso fra loro, nella rispettiva qualità di amministratore unico della società K & S Beauty Center Paradise S.r.l.>> la SE IA, e di amministratore di fatto della stessa società il SE LI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di non versare i contributi e i premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, avevano omesso di presentare all'INPS le registrazioni e le denunce obbligatorie relative a quattro lavoratori assunti alle dipendenze della società e mai regolarizzati (salvo uno regolarizzato solo il 07/05/2008), con conseguente omesso versamento di contributi per importi mensili superiori ad € 2.582,98. Fatto contestato come commesso in Ravenna dal mese di aprile al giugno 2008. 1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 37, legge n. 689 del 1981 e deducono, al riguardo, che manca la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni e del superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. e deducono, a tal fine, che le dichiarazioni dei lavoratori sono state ingiustamente preferite alla tesi difensiva dell'imputato (circa l'occasionalità delle loro prestazioni lavorative), benché interessate e prive di riscontri.
1.3.Con il terzo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 191 e 234, cod. proc. pen. e deducono che la copia delle pagine dell'agenda sulle quali erano riportate le ore effettive di lavoro disimpegnate dai lavoratori non è utilizzabile come prova se l'originale non è stato distrutto.
1.4.Con l'ultimo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 603, cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
1.5. La sola SE IA invoca, inoltre, la non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili.
3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile e manifestamente infondato, sia perché la questione (fattuale) circa l'entità delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della entità della conseguente evasione contributiva non è stata devoluta in appello, sia perché presuppone che ai fini della sussistenza del reato 2 di cui all'art. 37, legge n. 689 del 1981 sia necessaria l'effettiva corresponsione delle retribuzioni.
3.1.Quanto a quest'ultimo aspetto, osserva questa Suprema Corte che l'obbligazione contributiva sorge con l'instaurazione del rapporto di lavoro (non con la corresponsione della retribuzione) e che in virtù dell'autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione assistenziale e previdenziale è dovuta al lavoratore anche se il datore di lavoro non abbia mai versato i contributi (art. 2116, cod. civ.), i quali, a loro volta, devono essere versati a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione (art. 29, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; art. 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389; per la persistenza dell'obbligo contributivo anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in costanza di rapporto di lavoro assistito da tutela reale e per il periodo di sospensione del sinallagma, cfr. Cass. civ. Sez. L. n. 23181 del 11/10/2013, Rv. 628407, secondo la quale la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale;
ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo;
nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. L, n. 402 del 13/01/2012, Rv. 620906).
3.2.L'imponibile contributivo previdenziale, infatti, è costituito dalla retribuzione dovuta>> per legge o per contratto individuale o collettivo, indipendentemente dal fatto che non sia corrisposta affatto o lo sia in misura inferiore (Cass. civ. Sez. L. n. 2642 del 05/02/2014, Rv. 630384; Cass. civ. Sez. L, n. 7194 del 25/03/2010, Rv. 612365; Cass. civ. Sez. L, n. 801 del 20/01/2012, Rv. 620902; Cass. civ. Sez. L, n. 9967 del 26/04/2007, Rv. 596591; Cass. civ. Sez. L, n. 18761 del 26/09/2005, Rv. 583599; Cass. civ. Sez. U, n. 11199 del 29/07/2002, Rv. 556364, secondo la quale l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale [c.d. "minimale contributivo"], secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul - rapporto previdenziale dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in - legge 7 dicembre 1989 n. 389, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione [c.d. "minimo retributivo costituzionale", che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.).
3.3.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto ininfluente la circostanza della effettiva corresponsione delle retribuzioni poiché la condotta 3 sanzionata dall'art. 37, legge n. 689 del 1981 ne prescinde completamente (diversamente da quella prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che invece la presuppone). Ai fini dell'art. 37, cit., la retribuzione dovuta>> costituisce l'imponibile per quantificare l'importo dei contributi non versati;
il presupposto del reato è perciò il rapporto di lavoro che costituisce, a sua volta, fatto costitutivo dell'obbligo contributivo.
3.4.Ne consegue che è totalmente infondata l'eccezione articolata con il primo motivo di ricorso.
4.Sono generici e totalmente infondati anche il secondo ed il terzo motivo di . ricorso.
4.1.Occorre esaminare preliminarmente quest'ultimo.
4.2.In generale, deve essere ribadito che nel vigente sistema processuale, che ripudia la prova legale ed è espressamente informato ai principi della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 187 e 188, cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192, cod. proc. pen.), non esiste alcuna preclusione all'utilizzo, a fini di prova, della copia fotostatica di un documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile.
4.3.L'art 234, comma 2, cod. proc. pen., infatti, si limita ad autorizzare l'acquisizione della copia del documento, che per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto e non possa più essere recuperato, quando occorra far uso dell'originale, ma la norma non deve essere interpretata come espressione di una regola che pone un limite all'acquisizione delle copie fotostatiche, non contemplando alcun divieto espresso in tal senso.
4.4.Non v'è perciò alcuna preclusione legale all'acquisizione della fotocopia del documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile (artt. 189 e 191, comma 1, cod. proc. pen.), residuando in capo al giudice il solo dovere di dar conto dei criteri adottati in sede di valutazione della relativa prova (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
4.5.La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante sul punto;
basti richiamare, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce: Sez. 4, Sentenza n. 18454 del 26/02/2008, secondo cui "per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche non è richiesta la certificazione ufficiale di conformità, vigendo, al contrario, nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che impone la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale" (nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 27/04/1994); Sez. 2, Sentenza n. 36721 del 21/02/2008, per la quale: "La copia 4 di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale"; Sez. 2, Sentenza n. 22184 del 22/05/2007, secondo cui: "Il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 cod. proc. pen. consente l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità. (Fattispecie in tema di duplicato di una videoregistrazione comprovante la commissione del reato da parte dell'imputato)"; Sez. 3, Sentenza n. 5747 del 07/12/2006, per la quale: "Non può dirsi assolutamente inutilizzabile, alla luce dell'art. 234 cod. proc. pen., il : documento che una parte produca in copia e non in originale allorché, in applicazione del principio di non tassatività dei mezzi di prova deducibile dall'art. 189 del medesimo codice, il giudice ritenga che la copia sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Nella fattispecie il Pubblico Ministero aveva prodotto in copia e non in originale la documentazione attestante la proprietà dell'area oggetto di abuso edilizio)"; Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 22/01/1997, secondo la quale "il nuovo sistema processuale, non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente al giudice - ex art. 189 cod. proc. pen. - di assumere prove non disciplinate dalla legge, purché ne verifichi l'ammissibilità e l'affidabilità. Pertanto il giudice ben può utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale, di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Fattispecie relativa a rigetto di doglianza attinente alla produzione della copia e non dell'originale del verbale di prelevamento dei campioni degli scarichi dei reflui derivanti da insediamento produttivo); Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 27/04/1994, per la quale "Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche;
al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la S.C., escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 cod. proc. pen. e 40 disp. att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza fra la data di notificazione risultante nell'originale e quella risultante nella copia notificata all'imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione)"; Sez. 5, Sentenza n. 10309 del 5 18/10/1993, per la quale "in tema di documenti, l'art. 234 cod. proc. pen. richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l'originale non è recuperabile;
ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 cod. proc. pen. si occupa espressamente de "le prove non disciplinate dalla legge", il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di copie di videoregistrazioni comprovanti la commissione del reato da parte dell'imputato)" (cfr. altresì Sez. 3, n. 18507 del 17/07/2014, Bello, n.m.).
4.6. Nel caso in esame, peraltro, si trattava di copia di un'agenda sulla quale i lavoratori avevano appuntato le ore di lavoro disimpegnate alle dipendenze degli imputati. Si tratta pertanto di un appunto, un pro-memoria redatto dai lavoratori il cui contenuto si salda, sul piano probatorio, con le testimonianze da essi rese (art. 499, comma 5, cod. proc. pen.). La questione posta dai ricorrenti, circa la mancanza dell'originale, assume pertanto scarsa rilevanza perché, in realtà, il contenuto dell'appunto è travasato nella testimonianza orale resa in dibattimento ed il documento è stato acquisito nel contraddittorio delle parti senza che sia stata sollevata alcuna eccezione con i motivi di appello.
4.7.Sulla portata probatoria di tale documento i ricorrenti non contestano alcunché privando di reale rilevanza e pertinenza le (generiche) eccezioni circa l'inattendibilità delle testimonianze rese dai lavoratori, anche se va ribadito che: a) i lavoratori dipendenti non sono persone offese del reato di cui all'art. 37, legge n. 689 del 1981; b) non si applica alle testimonianze da essi rese il criterio di giudizio previsto dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., esclusivamente per le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o dall'imputato in procedimento connesso o collegato. Nè i ricorrenti, aldilà di un generico richiamo all'interesse dei testimoni all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, indicano quali specifiche ragioni della loro inattendibilità siano state prospettate alla Corte appello che quest'ultima abbia negletto.
4.8.Correttamente pertanto la Corte di appello ha utilizzato, a fini di prova, le testimonianze dei lavoratori corredate anche dalla acquisizione di copia delle pagine di un'agenda con l'indicazione delle ore effettivamente lavorate>>.
5.Il quarto motivo di ricorso è generico ed ai limiti della comprensibilità.
5.1. In sede di appello gli imputati avevano irritualmente quanto inammissibilmente sollecitato la Corte territoriale ad inviare gli atti ad altro giudice di primo grado eventualmente rinnovando l'istruttoria dibattimentale>>.
5.2.In questa sede, senza nemmeno allegarne la rilevanza, lamentano l'omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria che questa Suprema Corte non esita 6 A a definire irricevibile "ab origine" e come tale insuscettibile di vincolare il Giudice dell'appello a fornire una risposta.
6. E' totalmente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
6.1.Osta alla applicabilità alla presente fattispecie della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., la reiterazione delle condotte materiali, ancorché unificate dall'unico atteggiamento antidoveroso.
7.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. : proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Aldo Aceto Neolo Ncel Чесне но т DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 T IL CANCELLIERE Luana Mariani R O C 7