Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 43609
CASS
Sentenza 15 settembre 2015

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Massime1

Il presupposto del reato di omessa denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, previsto dall'art. 37 della legge n. 689 del 1981, è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro da cui deriva l'obbligo contributivo e non dall'effettiva corresponsione della retribuzione.

Commentario1

  • 1Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio Pi.Al., con decreto emesso il 10/6/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 12/11/2020 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie l'avviso ex art, 415 bis c.p., contenente l'invito ad eleggere domicilio in mancanza del quale questo si sarebbe radicato nel luogo in cui riceveva l'atto, ordinava la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 6/5/2021 e, successivamente, per l'udienza del 21/10/2021 nella quale, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, il Giudice dichiarava procedersi in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 43609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43609
Data del deposito : 15 settembre 2015

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