Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
Per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche (nella specie, cartella clinica) non è richiesta la certificazione ufficiale di conformità, vigendo, al contrario, nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che impone la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2008, n. 18454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18454 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/02/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 344
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 5163/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD NO;
avverso sentenza emessa in data 15.02.2005 dal Tribunale di Roma. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Udito il difensore del ricorrente - avv. MARTIRE A. - che si associa alle richieste del P.G..
FATTO E DIRITTO
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava RD NO colpevole del reato ascrittogli (ex art. 186 C.d.S.) e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con beneficio della non menzione;
applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 30; per aver guidato l'autoveicolo Fiat 500 tg. AC 940 TG in stato di ebbrezza conseguente ad ingestione di bevande alcoliche (Fatto avvenuto in Roma in data 06.07.2001).
2. - Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione RD NO, deducendo nullità della impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per inosservanza del disposto di cui all'art. 234 c.p.p., comma 2, in relazione alla acquisizione ed utilizzazione della copia della presunta cartella clinica dell'imputato: nonché, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione sulla pretesa acquisibilità ed utilizzabilità per la decisione della medesima pretesa prova documentale del tasso alcolico dell'imputato.
La sussistenza del fatto di reato ascritto all'imputato è stata ritenuta dal Giudice di merito sulla sola scorta di quanto risulta da una fotocopia della presunta cartella clinica dell'imputato, che è stata acquisita al fascicolo del dibattimento e ritenuta utilizzabile per la decisione, con inosservanza del disposto di cui all'art. 234 c.p.p., comma 2. Sotto diverso profilo, la sentenza impugnata risulta viziata da mancanza assoluta di motivazione censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in merito sia al medesimo specifico punto della pretesa acquisibilità ed utilizzabilità del documento in mera fotocopia, nonché in merito alla non necessità dell'escussione del sanitario autore del documento probatorio acquisito, affermata del tutto apoditticamente, oltre che letteralmente tra parentesi, nella motivazione della sentenza impugnata.
Chiedeva, pertanto, affermarsi la nullità della sentenza che aveva fondato il suo giudizio su una "prova illegittimamente acquisita". 3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. - Invero, quanto al primo motivo di doglianza, osservala Corte che nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria della copia fotostatica di cartella clinica o referto ospedaliero, vigendo, al contrario, nel nostro sistema processuale, il principio di libertà delle prove sia per i fatti reato, sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale (conf. Cass. Sez. 3, 06.10.1994, n. 1324). Correttamente, pertanto, il giudice ha utilizzato quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia della cartella clinica acquisita agli atti, idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, unitamente alla prova testimoniale del p.u. che ha riscontrato gli esiti di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il Lombardo, successivamente trasferito in ospedale a seguito delle lesioni sofferte nell'occorso. Può, dunque, affermarsi che il referto di pronto soccorso attestante i risultati dell'esame alcolemico (al quale, all'atto del ricovero successivo ad incidente stradale, sia stato sottoposto un soggetto che abbia poi assunto veste di imputato del reato di guida in stato di ebbrezza) è legittimamente utilizzabile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. quale prova documentale nel procedimento relativo a tale reato
(conf. Cass. Sez. 4, 23.02.1998, n. 2270). 3.2. - È principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'inutilizzabilità della prova consegue soltanto alla acquisizione della medesima in violazione dei divieti espressamente stabiliti dalla legge, mentre l'acquisizione della medesima avvenuta senza l'osservanza delle prescritte formalità può dar luogo solo a quelle nullità di ordine diverso che sono disciplinate dagli artt. 177 e 186 c.p.p.. Nel caso in esame si è fuori dall'ipotesi contemplata nella sentenza n. 236/1996 della Corte Costituzionale in quanto l'accertamento del tasso di alcolemia del Lombardo non è conseguito alla iniziativa del P.M., ma è scaturito dalle analisi ematologiche che i sanitari hanno ritenuto di effettuare. Nel contempo, il fatto in sè - costituito dalle lesioni riportate dal soggetto in conseguenza del sinistro - richiedeva l'approfondimento delle cause da parte dell'organo investigativo. Non esiste perciò il divieto di acquisizione del referto di analisi o, più in generale, della documentazione clinica da far valere come fonte di prova e non si riscontra una limitazione del potere di acquisizione della stessa documentazione da parte della P.G. in considerazione delle particolari circostanze che avevano indotto ad approfondire le indagini. Ininfluente, infine, è la dedotta circostanza della non coincidenza della data delle effettuate analisi con quella del ricovero di pronto soccorso. In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.3. - Per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla emanazione della pronuncia inammissibilmente impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. 22.06, 2005, n. 23428, rv. 231164, Bracale;
Sez. 4, 21.01.2004, n. 18641, rv. 228349, Tricomi). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008