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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA IL FUIVIONA Luciti sul ricorso proposto da NZ IO, nato a [...] il [...]5, avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale del riesame di Messina;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Giorgianni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udite gli avv.ti Gregorio Cacciola e Carmine Verde, difensori di fiducia di IO NZ, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. (g f Penale Sent. Sez. 3 Num. 2816 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18 luglio 2024, depositata il 19 agosto 2024, il Tribunale di Messina confermava l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale del 30 maggio 2024 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1) della provvisoria incolpazione, con il ruolo di fornitore alla struttura associativa stabilmente dedita al narcotraffico organizzata e diretta dai coindagati GI CA, Graziano CA e IO OC, nonché di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 28, 29 e 30 della provvisoria incolpazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, ricorre IO NZ, che, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Gregorio Cacciola e IN Carmelo Naso, propone distinti ricorsi per cassazione. 3.1 Con un primo ricorso, la difesa articola due motivi e deduce, con il primo, violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen. in relazione ancora all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la misura custodiale per il delitto associativo, nonostante nell'ordinanza genetica non fossero stati indicati elementi idonei a legittimare tale conclusione, non essendo stata individuata una concreta condotta, da parte del ricorrente, atta a dimostrare la stabilità del vincolo tra il predetto e la contestata associazione, evidenziando a) la totale estraneità del ricorrente agli utili dell'associazione; b) il disinteresse dei messinesi in merito alle perdite del ricorrente;
c) i contrasti con i vertici del sodalizio e l'evidente subordinazione a questi a smentita di qualsiasi sinergia delittuosa;
d) il tenore meramente deduttivo con cui si era dedotta l'intraneità del ricorrente. Si aggiunge che non è stata individuata e specificata la componente della consapevolezza del ricorrente volta ad offrire un contributo alla vita del sodalizio, né il contributo può essere individuato nella commissione di alcuni reati fine, né ancora gli sporadici contatti del ricorrente con i vertici dell'organizzazione, strumentali alla realizzazione di singoli illeciti, sono di per sé sufficienti a ritenere configurato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, cioè, pur avendo concorso nella realizzazione dei delitti di cui ai capi 28 e 29 della provvisoria incolpazione non ha comunque, con la propria condotta, concorso in maniera cosciente e volontaria al perseguimento degli scopi dell'associazione, né 2 tantomeno le dissertazioni sul possibile inserimento del ricorrente in ambienti di criminalità organizzata calabrese, risultano conducenti e logiche. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 30 di imputazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 192, 202 e 273 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il menzionato episodio di cui al capo 30 non è collocato nel tempo e nello spazio, sicchè non può dare corpo ad una contestazione, neppure essendo identificabile la qualità e la quantità della sostanza stupefacente. 4. Con un secondo ricorso, la difesa deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen., in relaziona ancora all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) ed all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 30), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale e per mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione. Deduce la difesa che l'ordinanza impugnata collega il gruppo associativo delineato nel presente procedimento ad altro gruppo associativo (nel quale sono già stati condannati GI CA, OS BA e IO OC) operante dall'anno 2020 al 09/03/2023, mentre l'attività imputata al ricorrente nasce e si esaurisce in un periodo esattamente circoscritto ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (i fatti di reato contestati ai capi 28, 29 e 30 della rubrica). Si aggiunge come le forniture poste in essere dal NZ erano rivolte a singoli soggetti, al di fuori di qualunque organizzazione associativa, come confermato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OS BA, il quale aveva precisato che, dopo l'arresto di tale EO, il gruppo si era diviso e GI CA e IO OC avevano continuato a prendere la droga da tale Bruno di TO e da IO di LI (vale a dire l'odierno ricorrente), con riferimenti coincidenti con il periodo delle vicende di cui ai capi 28 e 29 della rubrica contestate al ricorrente. Anche nella descrizione dettagliata dell'organigramma del gruppo dedito al narcotraffico fatta agli inquirenti da parte di IO RI non era stato coinvolto il ricorrente, essendo stato menzionato, come fornitore del gruppo, tale Antonio Strangio. In ordine alla vicenda descritta al capo 30, la difesa ribadisce che, pur essendo indubbio che il ricorrente avesse ricevuto in data 19/02/2022 una somma consistente di denaro pari a circa 160.000,00 euro da parte di CA, BA e OC, in tale occasione non vi era stata, con certezza, alcuna cessione di sostanza stupefacente, e allora non poteva escludersi che la consegna di denaro fosse riferibile ad un saldo delle due precedenti forniture. Mentre l'ultimo contatto tra il ricorrente e i tre messinesi avviene il 21/02/2022, dove il ricorrente invia un 3 soggetto a recuperare lo stupefacente di cui ai capi 28 e 29 risultato di scarsa qualità, episodio quest'ultimo dimostrativo di un debolissimo rapporto fiduciario. Lamenta, quindi, la difesa che l'ordinanza impugnata aveva, da un lato, confermato erroneamente il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato fine di cui al capo 30 e, dall'altro, aveva desunto da detta ipotesi di reato e dalla inesistente stabilità del rapporto di fornitura gli elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Mentre, invece, gli unici episodi contestabili nei confronti del ricorrente erano collegati al sequestro, in data 04/01/2022, di una somma di denaro pari a circa 220.000,00 euro nei confronti di tale SA SQ inviata dal ricorrente presso i vertici del sodalizio per riscuotere il prezzo di una precedente fornitura di cocaina e all'arresto, in data 04/02/2022, di tale IN HI per la detenzione di circa 15 chilogrammi di cocaina forniti dal ricorrente. Osserva riassuntivamente la difesa che, in un consistente arco di tempo di circa tre anni, si erano verificate due sole cessioni di sostanza stupefacente da parte di un singolo soggetto (NZ) in favore di altrettanti singoli soggetti acquirenti (CA, BA, OC), che avevano acquistato, nello stesso periodo, da un soggetto napoletano e da altro canale calabrese di rifornimento proveniente dalla zona ionica, aggiungendo che, nella conversazione successiva al sequestro del denaro contante, era risultato palese che la perdita era stata a danno esclusivo del ricorrente e non del sodalizio, sicchè mentre il ricorrente non partecipava agli utili del sodalizio, il sodalizio stesso non partecipava alle perdite del ricorrente. Segnala, ancora, la difesa la mancanza degli elementi sintomatici ai fini della configurabilità dell'affectio societatis (durata dell'accordo criminoso, modalità dell'approvvigionamento continuativo, contenuto economico e modalità delle transazioni, rilevanza obiettiva rivestita dal ricorrente per il gruppo associativo, in modo tale che l'interruzione della fornitura avrebbe comportato un effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio). Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non aveva valutato le deduzioni difensive secondo le quali il ricorrente aveva dismesso spontaneamente ogni e qualunque forma di condotta delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e costante attività lavorativa, cosicchè, allo stato, nessuna esigenza cautelare potrebbe avere ragione di sussistenza, invocandosi, quantomeno, una misura cautelare giuridicamente e legittimamente proporzionata e/o adeguata alla situazione prospettata. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 4 I ricorsi, da valutare congiuntamente perché logicamente connessi ed in alcune parti sovrapponibili, sono infondati. 1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno 5 determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dee ricorrent4 non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, dovendosi comunque ricordare che il provvedimento emesso dal giudice procedente e quello di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano tra di loro reciprocamente, in modo che le eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 4, n. 36157 del 12/09/2024, Frizziero;
Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri, Rv. 266765), vigendo il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti doppia conforme anche per le ordinanze in materia di libertà personale (Sez. 4, n. 33710 del 21/06/2024, Stepich). 3. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati. 3.1 Contrariamente alle censure mosse nei ricorsi in ordine alla estraneità del ricorrente agli utili dell'associazione e al disinteresse dei sodali rispetto alle perdite economiche del ricorrente, il Tribunale cautelare si è conformato a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. Ne deriva che è ben configurabile, fra venditori e acquirenti di sostanze stupefacenti, l'associazione 6 volta alla commissione di reati nella specifica materia (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822). Ed è proprio quello descritto il contesto di fatto descritto dai giudici di merito entro il quale si svolgono le vicende criminose di cui alla provvisoria incolpazione: emerge, infatti, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, come il ricorrente sia stato uno dei principali fornitori di sostanza stupefacente del gruppo criminale per quantitativi ingenti al di là del circoscritto ambito delle due condotte criminose di cui ai capi 28 e 29, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Ed invero, al di là delle notevoli forniture di stupefacente cui si riferiscono le contestazioni di cui ai capi 28 (15 chili di cocaina venduti dal ricorrente al sodalizio per un importo di euro 220.000,00, somma rinvenuta in possesso di SA SQ e sequestrata in data 08/01/2022) e 29 (17 chili di cocaina sequestrati in data 04/02/2022 a HI Antonio, incaricato dal ricorrente del trasporto per la consegna), rileva la consegna al ricorrente in data 19/02/2022 di ulteriori 160.000,00 euro relativi a pregresse forniture di sostanza stupefacente (capo 30 della provvisoria incolpazione), ma rilevano ancora dialoghi intercettati il 03/12/2021, in cui si faceva riferimento non solo alla consegna, appena avvenuta, da parte del ricorrente, di una ulteriore partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina ritenuta di scarsa qualità, ma anche a delle precedenti e ripetute consegne di partite di cocaina e di droga leggera per quantitativi rilevanti, sottolineando anche le modalità consolidate con cui gli scambi avvenivano, in cui il pagamento veniva differito rispetto alla consegna. Le stesse dichiarazioni rese da OS BA, quale vice del capo del sodalizio, descrivono una fornitura costante proveniente dal ricorrente in favore del sodalizio dal settembre 2021. Differentemente da quanto sostenuto nei ricorsi, si è, dunque, al cospetto di una persistente sinergia in forza della quale sia il sodalizio che il ricorrente ricavavano reciproci vantaggi, nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca fiducia, come attestato dalla circostanza che il pagamento anche di centinaia di migliaia di euro avveniva in tempi differiti rispetto alla consegna dello stupefacente. Tanto che il Tribunale cautelare mette in evidenza che, nel maggio del 2022, le emergenze captative davano conto dell'intenzione del sodalizio di far nuovamente ricorso alle forniture di sostanza stupefacente del ricorrente. Può, dunque, affermarsi che le connotazioni della condotta dell'agente consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelano, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale, così dando ragionevolmente atto anche della sussistenza dell'affectio societatis richiesta ai fini dell'integrazione del dolo di partecipazione (cfr., Sez. 2, n. 30001 del 19/07/2024, Vinzi). 7 3.2 Le obiezioni difensive mosse in ordine al capo 30 della provvisoria incolpazione sono manifestamente infondate, avendo i giudici del riesame affermato, senza vizi di manifesta illogicità, che la consegna al ricorrente, da parte di OS BA, di un importo pari a 160.000,00 euro si riferiva al pagamento di pregresse forniture di cocaina operate dal ricorrente a vantaggio del sodalizio, non oggetto di contestazione ai capi 28 e 29 della rubrica. Del resto, le obiezioni sono generiche, non individuano ragioni alternative plausibili che giustificherebbero la consegna di una così cospicua somma di denaro, mentre il riferimento dell'episodio ai capi 28 e 29 della rubrica è stato logicamente escluso dai giudici della cautela, avendo i vertici del sodalizio espressamente affermato di non partecipare alle perdite subite dal fornitore ed essendo assodato che le modalità di pagamento dello stupefacente fossero differite rispetto al momento della consegna. 3.3 Le censure alla ricostruzione operata dal Tribunale mirano, in definitiva, ad una rivalutazione o, comunque, ad una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ma al contempo priva di decisività in ragione dei decisivi elementi di reciproca congiunzione e vantaggio evidenziati dall'ordinanza impugnata. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per aver il ricorrente dismesso ogni attività delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e costante attività lavorativa, dovendosi ricordare, per un verso, che, in materia, opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per altro verso, il consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 8 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Alla stregua di tali premesse, deve rilevarsi che anche nel giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non è dato rilevare profili di irragionevolezza o di omessa motivazione. Il Tribunale cautelare, infatti, nel richiamare la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ha sottolineato la straordinaria gravità dei fatti , collocati in contesti criminali di non comune pericolosità ed in epoca senz'altro non vetusta, nonché la personalità del ricorrente, pregiudicato per delitti di non comune gravità, sottoposto a lungo . periodo di restrizione carceraria in epoca immediatamente precedente ai fatti contestati nel presente procedimento, nonché - inutilmente - alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'esclusione delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza di misura cautelare di minore gravità non si rilevano affatto pertinenti ovvero risultano del tutto generici. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse del ricorrente devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere IO Giorgianni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udite gli avv.ti Gregorio Cacciola e Carmine Verde, difensori di fiducia di IO NZ, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. (g f Penale Sent. Sez. 3 Num. 2816 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18 luglio 2024, depositata il 19 agosto 2024, il Tribunale di Messina confermava l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale del 30 maggio 2024 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1) della provvisoria incolpazione, con il ruolo di fornitore alla struttura associativa stabilmente dedita al narcotraffico organizzata e diretta dai coindagati GI CA, Graziano CA e IO OC, nonché di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 28, 29 e 30 della provvisoria incolpazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, ricorre IO NZ, che, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Gregorio Cacciola e IN Carmelo Naso, propone distinti ricorsi per cassazione. 3.1 Con un primo ricorso, la difesa articola due motivi e deduce, con il primo, violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen. in relazione ancora all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la misura custodiale per il delitto associativo, nonostante nell'ordinanza genetica non fossero stati indicati elementi idonei a legittimare tale conclusione, non essendo stata individuata una concreta condotta, da parte del ricorrente, atta a dimostrare la stabilità del vincolo tra il predetto e la contestata associazione, evidenziando a) la totale estraneità del ricorrente agli utili dell'associazione; b) il disinteresse dei messinesi in merito alle perdite del ricorrente;
c) i contrasti con i vertici del sodalizio e l'evidente subordinazione a questi a smentita di qualsiasi sinergia delittuosa;
d) il tenore meramente deduttivo con cui si era dedotta l'intraneità del ricorrente. Si aggiunge che non è stata individuata e specificata la componente della consapevolezza del ricorrente volta ad offrire un contributo alla vita del sodalizio, né il contributo può essere individuato nella commissione di alcuni reati fine, né ancora gli sporadici contatti del ricorrente con i vertici dell'organizzazione, strumentali alla realizzazione di singoli illeciti, sono di per sé sufficienti a ritenere configurato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, cioè, pur avendo concorso nella realizzazione dei delitti di cui ai capi 28 e 29 della provvisoria incolpazione non ha comunque, con la propria condotta, concorso in maniera cosciente e volontaria al perseguimento degli scopi dell'associazione, né 2 tantomeno le dissertazioni sul possibile inserimento del ricorrente in ambienti di criminalità organizzata calabrese, risultano conducenti e logiche. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 30 di imputazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 192, 202 e 273 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il menzionato episodio di cui al capo 30 non è collocato nel tempo e nello spazio, sicchè non può dare corpo ad una contestazione, neppure essendo identificabile la qualità e la quantità della sostanza stupefacente. 4. Con un secondo ricorso, la difesa deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen., in relaziona ancora all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) ed all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 30), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale e per mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione. Deduce la difesa che l'ordinanza impugnata collega il gruppo associativo delineato nel presente procedimento ad altro gruppo associativo (nel quale sono già stati condannati GI CA, OS BA e IO OC) operante dall'anno 2020 al 09/03/2023, mentre l'attività imputata al ricorrente nasce e si esaurisce in un periodo esattamente circoscritto ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (i fatti di reato contestati ai capi 28, 29 e 30 della rubrica). Si aggiunge come le forniture poste in essere dal NZ erano rivolte a singoli soggetti, al di fuori di qualunque organizzazione associativa, come confermato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OS BA, il quale aveva precisato che, dopo l'arresto di tale EO, il gruppo si era diviso e GI CA e IO OC avevano continuato a prendere la droga da tale Bruno di TO e da IO di LI (vale a dire l'odierno ricorrente), con riferimenti coincidenti con il periodo delle vicende di cui ai capi 28 e 29 della rubrica contestate al ricorrente. Anche nella descrizione dettagliata dell'organigramma del gruppo dedito al narcotraffico fatta agli inquirenti da parte di IO RI non era stato coinvolto il ricorrente, essendo stato menzionato, come fornitore del gruppo, tale Antonio Strangio. In ordine alla vicenda descritta al capo 30, la difesa ribadisce che, pur essendo indubbio che il ricorrente avesse ricevuto in data 19/02/2022 una somma consistente di denaro pari a circa 160.000,00 euro da parte di CA, BA e OC, in tale occasione non vi era stata, con certezza, alcuna cessione di sostanza stupefacente, e allora non poteva escludersi che la consegna di denaro fosse riferibile ad un saldo delle due precedenti forniture. Mentre l'ultimo contatto tra il ricorrente e i tre messinesi avviene il 21/02/2022, dove il ricorrente invia un 3 soggetto a recuperare lo stupefacente di cui ai capi 28 e 29 risultato di scarsa qualità, episodio quest'ultimo dimostrativo di un debolissimo rapporto fiduciario. Lamenta, quindi, la difesa che l'ordinanza impugnata aveva, da un lato, confermato erroneamente il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato fine di cui al capo 30 e, dall'altro, aveva desunto da detta ipotesi di reato e dalla inesistente stabilità del rapporto di fornitura gli elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Mentre, invece, gli unici episodi contestabili nei confronti del ricorrente erano collegati al sequestro, in data 04/01/2022, di una somma di denaro pari a circa 220.000,00 euro nei confronti di tale SA SQ inviata dal ricorrente presso i vertici del sodalizio per riscuotere il prezzo di una precedente fornitura di cocaina e all'arresto, in data 04/02/2022, di tale IN HI per la detenzione di circa 15 chilogrammi di cocaina forniti dal ricorrente. Osserva riassuntivamente la difesa che, in un consistente arco di tempo di circa tre anni, si erano verificate due sole cessioni di sostanza stupefacente da parte di un singolo soggetto (NZ) in favore di altrettanti singoli soggetti acquirenti (CA, BA, OC), che avevano acquistato, nello stesso periodo, da un soggetto napoletano e da altro canale calabrese di rifornimento proveniente dalla zona ionica, aggiungendo che, nella conversazione successiva al sequestro del denaro contante, era risultato palese che la perdita era stata a danno esclusivo del ricorrente e non del sodalizio, sicchè mentre il ricorrente non partecipava agli utili del sodalizio, il sodalizio stesso non partecipava alle perdite del ricorrente. Segnala, ancora, la difesa la mancanza degli elementi sintomatici ai fini della configurabilità dell'affectio societatis (durata dell'accordo criminoso, modalità dell'approvvigionamento continuativo, contenuto economico e modalità delle transazioni, rilevanza obiettiva rivestita dal ricorrente per il gruppo associativo, in modo tale che l'interruzione della fornitura avrebbe comportato un effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio). Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non aveva valutato le deduzioni difensive secondo le quali il ricorrente aveva dismesso spontaneamente ogni e qualunque forma di condotta delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e costante attività lavorativa, cosicchè, allo stato, nessuna esigenza cautelare potrebbe avere ragione di sussistenza, invocandosi, quantomeno, una misura cautelare giuridicamente e legittimamente proporzionata e/o adeguata alla situazione prospettata. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 4 I ricorsi, da valutare congiuntamente perché logicamente connessi ed in alcune parti sovrapponibili, sono infondati. 1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno 5 determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dee ricorrent4 non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, dovendosi comunque ricordare che il provvedimento emesso dal giudice procedente e quello di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano tra di loro reciprocamente, in modo che le eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 4, n. 36157 del 12/09/2024, Frizziero;
Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri, Rv. 266765), vigendo il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti doppia conforme anche per le ordinanze in materia di libertà personale (Sez. 4, n. 33710 del 21/06/2024, Stepich). 3. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati. 3.1 Contrariamente alle censure mosse nei ricorsi in ordine alla estraneità del ricorrente agli utili dell'associazione e al disinteresse dei sodali rispetto alle perdite economiche del ricorrente, il Tribunale cautelare si è conformato a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. Ne deriva che è ben configurabile, fra venditori e acquirenti di sostanze stupefacenti, l'associazione 6 volta alla commissione di reati nella specifica materia (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822). Ed è proprio quello descritto il contesto di fatto descritto dai giudici di merito entro il quale si svolgono le vicende criminose di cui alla provvisoria incolpazione: emerge, infatti, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, come il ricorrente sia stato uno dei principali fornitori di sostanza stupefacente del gruppo criminale per quantitativi ingenti al di là del circoscritto ambito delle due condotte criminose di cui ai capi 28 e 29, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Ed invero, al di là delle notevoli forniture di stupefacente cui si riferiscono le contestazioni di cui ai capi 28 (15 chili di cocaina venduti dal ricorrente al sodalizio per un importo di euro 220.000,00, somma rinvenuta in possesso di SA SQ e sequestrata in data 08/01/2022) e 29 (17 chili di cocaina sequestrati in data 04/02/2022 a HI Antonio, incaricato dal ricorrente del trasporto per la consegna), rileva la consegna al ricorrente in data 19/02/2022 di ulteriori 160.000,00 euro relativi a pregresse forniture di sostanza stupefacente (capo 30 della provvisoria incolpazione), ma rilevano ancora dialoghi intercettati il 03/12/2021, in cui si faceva riferimento non solo alla consegna, appena avvenuta, da parte del ricorrente, di una ulteriore partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina ritenuta di scarsa qualità, ma anche a delle precedenti e ripetute consegne di partite di cocaina e di droga leggera per quantitativi rilevanti, sottolineando anche le modalità consolidate con cui gli scambi avvenivano, in cui il pagamento veniva differito rispetto alla consegna. Le stesse dichiarazioni rese da OS BA, quale vice del capo del sodalizio, descrivono una fornitura costante proveniente dal ricorrente in favore del sodalizio dal settembre 2021. Differentemente da quanto sostenuto nei ricorsi, si è, dunque, al cospetto di una persistente sinergia in forza della quale sia il sodalizio che il ricorrente ricavavano reciproci vantaggi, nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca fiducia, come attestato dalla circostanza che il pagamento anche di centinaia di migliaia di euro avveniva in tempi differiti rispetto alla consegna dello stupefacente. Tanto che il Tribunale cautelare mette in evidenza che, nel maggio del 2022, le emergenze captative davano conto dell'intenzione del sodalizio di far nuovamente ricorso alle forniture di sostanza stupefacente del ricorrente. Può, dunque, affermarsi che le connotazioni della condotta dell'agente consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelano, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale, così dando ragionevolmente atto anche della sussistenza dell'affectio societatis richiesta ai fini dell'integrazione del dolo di partecipazione (cfr., Sez. 2, n. 30001 del 19/07/2024, Vinzi). 7 3.2 Le obiezioni difensive mosse in ordine al capo 30 della provvisoria incolpazione sono manifestamente infondate, avendo i giudici del riesame affermato, senza vizi di manifesta illogicità, che la consegna al ricorrente, da parte di OS BA, di un importo pari a 160.000,00 euro si riferiva al pagamento di pregresse forniture di cocaina operate dal ricorrente a vantaggio del sodalizio, non oggetto di contestazione ai capi 28 e 29 della rubrica. Del resto, le obiezioni sono generiche, non individuano ragioni alternative plausibili che giustificherebbero la consegna di una così cospicua somma di denaro, mentre il riferimento dell'episodio ai capi 28 e 29 della rubrica è stato logicamente escluso dai giudici della cautela, avendo i vertici del sodalizio espressamente affermato di non partecipare alle perdite subite dal fornitore ed essendo assodato che le modalità di pagamento dello stupefacente fossero differite rispetto al momento della consegna. 3.3 Le censure alla ricostruzione operata dal Tribunale mirano, in definitiva, ad una rivalutazione o, comunque, ad una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ma al contempo priva di decisività in ragione dei decisivi elementi di reciproca congiunzione e vantaggio evidenziati dall'ordinanza impugnata. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per aver il ricorrente dismesso ogni attività delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e costante attività lavorativa, dovendosi ricordare, per un verso, che, in materia, opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per altro verso, il consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 8 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Alla stregua di tali premesse, deve rilevarsi che anche nel giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non è dato rilevare profili di irragionevolezza o di omessa motivazione. Il Tribunale cautelare, infatti, nel richiamare la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ha sottolineato la straordinaria gravità dei fatti , collocati in contesti criminali di non comune pericolosità ed in epoca senz'altro non vetusta, nonché la personalità del ricorrente, pregiudicato per delitti di non comune gravità, sottoposto a lungo . periodo di restrizione carceraria in epoca immediatamente precedente ai fatti contestati nel presente procedimento, nonché - inutilmente - alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'esclusione delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza di misura cautelare di minore gravità non si rilevano affatto pertinenti ovvero risultano del tutto generici. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse del ricorrente devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.