Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
IN ME EL LAN0 4 0 0 4 3 0 3 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto LA CORTE PHEQJA CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dag] Ill.[ gist ati:4494 / 03 R.G.N.17511/01 te Dott. Gaetan Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 24008/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron. 10207 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 1256 E Ud. 18/12/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso (17511/01 R.G.) proposto da: IMMARD s.r.l. (già Immard s.n.c. di DO Cerreto), in persona dell'amministratore unico e legale rappre- sentante Giulio di Cerbo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso l'avv. France- sco Patierno, difeso dagli avvocati Giuseppe Olivieri e Francesco Patierno, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO PP
- intimato -
nonché sul ricorso (24008/01 R.G.) proposto da: RO PP, elettivamente domiciliata in Roma, 2002 2567 via Falminia n. 71, presso l'avv. Antonio Aceto, che la difende giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
IMMARD s.r.l. (già Immard s.n.c. di DO Cerreto), in persona dell'amministratore unico e legale rappre- sentante Giulio di Cerbo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso l'avv. France- sco Patierno, difeso dagli avvocati Giuseppe Olivieri e Francesco Patierno, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1338/00 del 10 maggio 2000, deliberata il 12 maggio 2000 e pubblicata 1/26 maggio 2000 (R.G. 3044/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Sergio Ferritto, per delega dell'avv. An- tonio aceto per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Rosario Russo, che ha concluso perché pre- vio rigetto degli altri motivi, siano accolti il primo e il secondo motivo del ricorso principale, con decla- ratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto 30 maggio 1986 RO PP conveniva in giudizio, innanzi al tribunale Benevento, la s.n.c. IMMARD. Esposto che detta società aveva acquistato da MA- RO AL un fondo rustico in violazione del diritto di prelazione spettante ad essa concludente quale pro- prietaria di un fondo confinante con quello compraven- duto, l'attrice dichiarava di volere riscattare il fon- do in questione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8, legge n. 590 del 1965 e 7, legge n. 817 del 1971. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 13 aprile 1993 accoglieva la domanda at- trice, gravata dalla soccombente IMMARD s.n.c. innanzi alla corte di appello di Napoli con tre motivi, chie- dendo che in totale riforma della decisione dei primi giudici fosse dichiarato valido e efficace il contratto concluso tra essa appellante e RO AL. Nel contraddittorio della appellata RO Giusep- pa la quale resisteva alla proposta impugnazione dedu- cendone la infondatezza, la corte di appello di Napoli - 26 maggio 2000 rigettava l'appello con sentenza 10 con condanna della società appellante al pagamento del- le spese di lite. 3 Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 4 motivi la IMMARD s.r.l. Resistent con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, RO PP. La IMMARD resiste con controricorso al ricorso in- cidentale di controparte. Entrambe le parti hanno presentato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza gravata, denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, 1. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, 1. 14 agosto 1971, n. 817, nonché omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione cir- ca punti decisivi della controversia prospettati dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)». Precisato che l'art. 8 comma 1, legge n. 590 del 1965 collega il sorgere del diritto di prelazione (esteso dall'art. 7 della legge n. 714 del 1971 al pro- prietario confinante) a un insieme di condizioni, pun- tualmente descritti in ricorso, osserva la ricorrente, 4 «la semplice lettura della sentenza impugnata (ma anche di quella di primo grado) dimostra come gli aspetti ora completamente trascurati dalla indicati siano stati Corte di appello». Riportate alcune massime tratte da pronunce rese da questa Corte regolatrice parte ricorrente osserva anco- ra che «le considerazioni svolte sono già più che suf- ficienti per dimostrare la nullità della sentenza impu- gnata» e fa presente, ancora, che essa concludente fin dalla comparsa di risposta davanti al tribunale di Be- nevento aveva espressamente eccepito la improponibilità della domanda nonché la sua infondatezza e che anche nell'atto di appello essa concludente aveva rilevato la mancanza delle condizioni di legge in capo all'attrice life idonee all'applicazione dell'art. 7. 3. La dedizione è inammissibile. Si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contene- re in sé tutti gli elementi necessari а costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). Deriva, da quanto precede, pertanto, che il ricorso per cassazione, il quale contenga mere enunciazioni di violazioni di legge о di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno con una lettura globale, di indivi- duare il collegamento di tali enunciazioni con la sen- tenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di con- tenuto fissati dall'art. 366 c.p.C. e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass. 30 maggio 2000 m. 7131, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur denunziando la violazione, da par- te del giudice del merito, di numerose disposizioni normative, non indica quali siano le affermazioni, con- tenute nella sentenza gravata, in contrasto con le det- te disposizioni (o, comunque, con l'interpretazione che di queste ne danno questa Corte regolatrice o la dot- trina). «La semplice lettura della sentenza impugnata (ma -anche di quella di primo grado} si precisa nel motivo dimostra come gli aspetti ora indicati siano stati completamente trascurati dalla Corte di Appello>>. Non essendo stata trascritta, nel ricorso la sen- tenza impugnata, né quella di primo grado, è palese che la deduzione è inammissibile, come anticipato, atteso che è stata formulata in termini tali da non consentire di comprendere le ragioni del dissenso del ricorrente, rispetto alle affermazioni contenute in sentenza, in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente denun- ziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma, 1. 26 maggio 1965, n. 590; 7, 1. 14 agosto 1° 1971, n. 817; 112, 2697, 2727, 2729 C.C., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente motivazione circa controversia prospettati punti decisivi della dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) » censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova che RO PP non abbia venduto nel biennio precedente la vendita per cui è controversia fondi rustici di imponibile fondia- rio superiore a lire mille sulla sola base di una di- chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
5. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimen- to. 7 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà era prevista dall'art. 4, della 1. 4 gennaio 1968, n.15, secondo cui, in particolare, «l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osser- vanza delle modalità di cui all'art. 20» In virtù della suindicata disposizione abrogata - dall'art. 77, d.P.R: 28 dicembre 2000, n. 445 [ma ap- plicabile nella specie ratione temporis] era, quindi, - data facoltà al soggetto interessato a far accertare fatti, stati o qualità personali che fossero a sua di- e f i l retta conoscenza, di sostituire l'atto di notorietà che consiste, come è dato desumere, in difetto di una regolamentazione legislativa generale, dalle varie nor- me che lo prevedono espressamente, in una dichiarazione giurata di un certo numero di testimoni, che attestano fatti rilevanti alla presenza di un pubblico ufficiale con una sua dichiarazione, resa e raccolta secondo determinate forme, assumendosi le conseguenze di natura penale per il caso in cui quanto dichiarato risultasse 8 falso (art. 26, legge n. 15 del 1968 [attualmente, artt. 47 e 48, d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Premesso quanto sopra si osserva che nel passato, sussisteva contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in ordine all'efficacia probatoria che potesse essere riconosciuta in sede giu- diziale a tali dichiarazioni, sostitutive di un atto di notorietà. Ad un indirizzo, infatti, che riconosceva a tale dichiarazione valore indiziario, discrezionalmente va- lutabile dal giudice, se ne contrapponeva un altro che le negava qualsiasi efficacia probatoria. Il primo orientamento traeva argomento dall'attri- buzione di valore di indizio, discrezionalmente utiliz- zabile dal giudice di merito, all'atto notorio, alla stregua di quanto avviene per le dichiarazioni scritte provenienti da terzi (In tale senso, ad esempio, Cass. 13 marzo 1975, n. 937; Cass. 3 maggio 1976, n. 1572; Cass. 17 novembre 1976, n. 4275, nonché espressamente nel senso che la dichiarazione sostitutiva in questione avesse natura di indizio, idoneo a fondare una presun- zione ai fini della prova del requisito concernente la mancata vendita nel biennio precedente di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, Cass. 11 giugno 1987, n. 5095; Cass. 4 maggio 1989, n. 2064; 9 Cass. 25 gennaio 1991, n. 756; Cass. 19 febbraio 1993, n. 2028). Il contrario indirizzo, che negava alla dichiara- zione sostitutiva dell'atto di notorietà qualsiasi ef- ficacia probatoria in sede giudiziale, era sorretto per contro dal rilievo che la detta dichiarazione ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazio- ne in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva assolutamente di efficacia, in sede giuri- sdizionale, nei rapporti tra privati, in ragione del principio secondo il quale alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (Cass. luglio 1984, n. 3911, in tema di prova della qualità di coltivatore diretto ai fini della proroga di un con- tratto agrario, nonché Cass. 19 maggio 1987, n. 4551, sulla riferibilità di un certo reddito a una determina- ta azienda in una controversia tra privati sull'imputa- bilità di una obbligazione tributaria;
Cass. 27 maggio 5995, quanto alla prova dell'entità del reddito 1991 n. del danneggiato ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente in una controversia tra privati;
Cass. 3 giugno 1991, n. 6221, in tema di prova della qualità di erede;
Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, sulla prova della convivenza more uxorio con il defunto del 10 soggetto che agisce per il risarcimento del danno deri- vato dalla morte;
Cass. 16 gennaio 1996, n. 298, in te- ma di prova dell'entità dei redditi ai fini dell'appli- cabilità della legislazione vincolistica delle locazio- ni). Un tale contrasto, portato all'attenzione delle SS.UU. è stato da queste risolto nel senso che merita adesione l'orientamento che nega qualsiasi efficacia probatoria, in sede giudiziale, alla dichiarazione SO- dell'atto di notorietà concernente fatti, stitutiva stati o qualità personali dedotti a sostegno della do- manda ° dell'eccezione (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153). Ebbero, pertanto, ad affermare nella specie le SS.UU. che, in difetto di diversa specifica previsione di legge nessun valore probatorio può essere attribui - to, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora costituisca l'unico ele- mento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione. Sempre nella stessa occasione le SS. UU. sottoli- nearono, altresì, che «è appena il caso, di notare, che non possono valere a superare il suindicato principio circostanze di mero fatto, costituite dalla obbiettiva 11 difficoltà della prova (circostanze che hanno forse pe- sato sulle sentenze che, in materia di prelazione agra- ria, hanno ritenuto consentita l'utilizzazione, quale prova presuntiva, della dichiarazione sostitutiva al fine della non agevole dimostrazione del fatto negativo della mancata alienazione di fondi nel biennio prece- dente potendo questa essere comunque superata con il ricorso ai mezzi di prova consentiti»>>. Né vale argomentare si precisa sempre in parte motiva della ricordata pronunzia che il soggetto che rende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto- assume le conseguenze penali dell'eventuale rietà si dichiarazione non conforme al vero, sicché ciò consen- tirebbe di attribuire, in via di presunzione, garanzia di veridicità alla dichiarazione. Tale considerazione può infatti giustificare l'at- tribuzione alla dichiarazione sostitutiva di efficacia probatoria equiparabile a quella dell'atto notorio (co- stituito da dichiarazioni di terzi che eguale responsa- bilità si assumono) nell'ambito dei procedimenti ammi- nistrativi, ma non può valere a superare il rilevato ostacolo operante, in sede giudiziale, dove vige il ri- chiamato fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova a proprio fa- vore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui al- 12 l'art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni, con la con- seguenza che non può ritenersi consentito di avvalersi di presunzioni il cui esito si risolva in un contrasto con il menzionato principio. Sempre al riguardo, infine, non può tacersi che la interpretazione sopra accolta dell'art. 4, 1. 4 gennaio 1968, n. 15, trova conferma nel nuovo art. 111, cost., secondo cui, in particolare, da un lato, «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condi- zioni di parità (comma 2) er dall'altro «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio ... >>> (comma 5, prima parte), certo essendo che le indicate «condizioni di parità»> sarebbero gravemente compromesse ove si ritenesse con- sentito a una parte, mediante una dichiarazione unila- terale, precostituirsi una prova da utilizzare in giu- dizio. Tale indirizzo è stato osservato anche dalla giuri- sprudenza successiva e, in particolare, da Cass. 16 maggio 2001, n. 6742 (reso appunto, come nella specie, con riguardo alla prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente per un importo superiore а lire mille, ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione agraria). 13 6. Pacifico quanto sopra, atteso che i giudici del merito non si sono attenuti al riferito insegnamento giurisprudenziale, è evidente che il proposto motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza gravata e assorbimento dei restanti mo- tivi di ricorso (con quali si denunzia la sentenza gravata, da un lato, nella parte in cui ha ritenuto la qualità di coltivatrice diretta in capo a RO Giu- seppa [terzo motivo], dall'altro, nella parte in cui ha riconosciuto in favore della detta RO PP il diritto di prelazione senza considerare che sul punto oggetto di retratto era insediata una affittuaria col- tivatore diretto [quarto motivo] . A seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale rimangono assorbiti, altresì, i mo- tivi svolti con il ricorso incidentale condizionato, ammissione di prove neltutti relativi alla mancata corso del giudizio di appello, certo che essendo che in sede di rinvio il giudice dovrà provvedere a una nuova valutazione di tutte le circostanze di causa, verifi- cando, altresì, in limine, se vi è stata, о meno, in istruttorie da primo grado, decadenza dalle istanze parte della RO PP. va pertanto, rimessa alla stessa corte di La causa, appello di Napoli, altra sezione che si uniformerà al 14 seguente principio di diritto: «la dichiarazione sosti- tutiva dell'atto di notorietà, già prevista dall'art. 4 1. 4 gennaio 1968 n. 15 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività e procedure ammi- nistrative, ma, in difetto di diversa, specifica previ- sione di legge, nessun valore probatorio, neanche indi- ziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio ci- vile caratterizzato dal principio dell'onere della pro- va, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 C.C., da proprie di- chiarazioni>>> e che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso e dichiara assorbiti gli altri nonché il ricorso inciden- tale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an- che per le spese di questo giudizio di legittimità alla stessa Corte di appello di Napoli, altra sezione. 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 18 dicembre 2002. il Consigliere relatore est. freefren il Presidente ساكتمال استخدام I C IL CANCELLIERE Dott.ssa Maria Al Depositata in Cancelleria aggi 26.03.0 IL CANCELLERE CY Dott.ssa Matis Aiello 16