Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il rilascio di un permesso di costruire "in variante" ad un precedente permesso illegittimamente rilasciato non sana l'illegittimità di quest'ultimo nè legittima l'attività edilizia successivamente svolta, in quanto la concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo sviluppo dell'originaria attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2009, n. 10713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10713 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
1 0 7 13 /09
13 Registro Generale n. 37188/2008
Camera di Consiglio 28.01.2009
Sentenza n. 183
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente dott. Ernesto Lupo
Consigliere 1. dott. Ciro Petti
Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Teresi
3. dott. Margherita Marmo Consigliere
4. dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE IA, nato a Roma il [...], in [...] e quale legale rappresentante della s.r.l. CA costruzioni, [indagato dei reati di cui agli art. 44 lettera c); 83, 93, 94, 95; 64, 65,
67, 71 e 72 d.P.R. n. 380/2001; 181 d. lgs. n. 42/2004 e 30 legge n. 394/1991] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 6.10.2008 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di un manufatto edilizio disposto dal GIP del Tribunale di Tivoli in data
21.07.2008;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Bua, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. Rosa Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 6.10.2008 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di riesame proposta da LE IA, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. CA costruzioni, [indagato dei reati di cui agli art. 44 lettera c); 83, 93, 94, 95; 64, 65, 67, 71 e 72 d.P.R. n. 380/2001; 181 d. lgs. n. 42/2004 e 30 legge n.394/1991] avverso il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato di circa 800 metri cubi eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza un efficace permesso di costruire, perché quello n. 30/2007 era stato rilasciato in assenza dell'autorizzazione dell'Ente Parco [Riserva naturale Nomentum], e, comunque, eseguito in totale difformità del suddetto titolo essendo stata modificata la destinazione d'uso, alterata la sagoma e ampliata la volumetria.
Tale variante, alla data del 2 maggio 2008, non era stata approvata dal Comune.
Il permesso era intervenuto il 10 luglio 2008, dopo l'effettuazione delle modifiche e dopo la data di accertamento del reato.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge - per mancanza assoluta di motivazione - sulla sussistenza del fumus delle contravvenzioni relative alle normative sismica e sul conglomerato cementizio armato e sulla ricorrenza del periculum in mora per quelle di cui alla normativa urbanistica e paesaggistica.
Il periculum per quest'ultimo gruppo di reati coincideva, quindi, con quello ravvisato per le contravvenzioni per le quali non vi era motivazione sul fumus.
Osservava, ancora, il ricorrente che i sopravvenuti nulla osta in data 16.11.2007 e 21.05.2008, unitamente al rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, comportavano l'estinzione del reato urbanistico e non consentivano, quanto al reato paesaggistico,
l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino, donde l'insussistenza delle esigenze cautelari anche per l'ultimazione del manufatto.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Va preliminarmente rilevato che non è ammissibile in sede di legittimità la censura introdotta con la memoria difensiva e relativa alla sussistenza del vincolo paesaggistico sull'area in cui è stato realizzato il manufatto implicando la stessa accertamenti in fatto con riferimento alla dedotta esclusione del terreno de quo dalla perimetrazione definitiva della Riserva.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
2 Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo del manufatto edile dell'indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie di cui agli art. 44 lettera c); 83, 93, 94, 95; 64, 65, 67, 71 e 72 d.P.R.
n.380/2001; 181 d. lgs. n. 42/2004 e 30 legge n. 394/1991 alla stregua degli accertamenti eseguiti dal consulente del PM, emergendo dagli stessi
• che l'immobile in sequestro è stato eseguito in assenza di un permesso di costruire efficace, perché rilasciato in assenza del nulla osta della Provincia di Roma, ente gestore della
Riserva naurale Nomentum, e comunque eseguito in totale difformità del suddetto permesso essendo stata modificata la destinazione d'uso, alterata la sagoma e ampliata la volumetria;
che è stata rilasciata una variante in corso d'opera, con il nulla osta della Provincia, dopo l'esecuzione delle modifiche;
• che il rilascio della variante atteneva esclusivamente a variazioni non essenziali, donde l'illegittimità dell'intervento de quo.
Tale motivazione è logica e adeguata.
Erroneo è l'assunto secondo cui il prodotto permesso di costruire n. 54 del Comune di Mentana costituirebbe variante del precedente permesso, si da sanare l'originaria illegittimità di quello n.30/2007.
Premesso che, in materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 662/1996 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti, deve essere osservato che il provvedimento sopraindicato rilasciato in data 10 luglio 2008 ha a oggetto esclusivamente opere "che non sono da ritenersi variazioni essenziali" [la diversa disposizione di tramezzi interni;
l'apertura di 4 piccole finestre;
il frazionamento di due unità al primo piano;
l'ampliamento di balconi;
la realizzazione di una scala], sicché, essendo illegittimo il precedente permesso cui inerisce, la concessa variante non può porsi come presupposto valido per la successiva attività.
La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce, infatti, lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita [cfr. Cassazione Sezione III n. 09735/1993, RV. 195234:
"Qualsiasi modifica, che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" [Cassazione Sezione VI n. 910/2000 RV. 215429; Cassazione Sezione III n. 7601/1989 RV. 181387].
Ne consegue che il suddetto provvedimento è ininfluente ai fini penali e non estingue i reati.
Infondata, infine, è la censura di mancanza di motivazione sul fumus della contravvenzione sismica e di quella sul cemento armato perché, quanto alla prima, il Tribunale ha accertato che l'intera superficie del Comune di Mentana "è gravata da vincolo sismico" e, quanto alla seconda, la violazione è stata implicitamente ritenuta con la descrizione del fabbricato abusivo, di 800 metri cubi, distribuito in due piani, di cui uno interrato, nel quale sono state ricavate numerose unità immobiliari.
3 -
Puntualizzato, quanto al periculum, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori” rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza [Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti], va osservato che, nella specie, il Tribunale [contrariamente a quanto assume il ricorrente] ha valutato, sia pure succintamente, tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, persistenti le esigenze di prevenzione per il concreto pregiudizio arrecato dal manufatto all'assetto urbanistico del territorio, sicché è giustificato il mantenimento della misura cautelare.
Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 28.01.2009.
il presidente
Еший про il considere estensore очет
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 1 MAR. 2009
IL UNZIONARIO DI CANCELLERIA
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WEBAS (dott Fiorellé Donati)
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