Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta del P.M. di emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, ex art.226 d.lgs.vo n.51 del 1998 e disponga la restituzione degli atti al P.M. sulla base del rilievo della mancata formulazione del capo di imputazione, in quanto: da un lato, il capo di imputazione consente all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, valutando compiutamente la possibilità o meno di aderire alla richiesta del P.M.; dall'altro, esso deve essere indicato nel testo della sentenza, ex art.426 e 546 cod. proc. pen., costituendone elemento essenziale, nell'ipotesi in cui il giudice accolga la richiesta del P.M. e pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Antonio ZUMBO Presidente
dott. Guido DE MAIO Componente
dott. Aldo GRASSI "
dott. Mario GENTILE "
dott. Alfredo Maria LOMBARDI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Napoli;
avverso Ordinanza Gip del Tribunale di Napoli, in data 30/10/01, nel procedimento penale n. 53590/01 RGNR, pendente nei confronti di
EN NI, nato a [...] il [...];
EN EO, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta del 19/07/02.
Svolgimento del processo
II PM presso il Tribunale di Napoli, con atto trasmesso il 04/09/01, chiedeva al Gip del locale Tribunale di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti di EN NI e EN EO in ordine al reato di cui all'art. 349, comma 2 cp, per estinzione del reato per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il tutto ex art 226 D.Lvo 51/1998.
Il Gip con provvedimento emesso il 30/10/01 - rilevato che il PM non aveva formulato il capo di imputazione, essendosi limitato ad indicare le norme violate dichiarava inammissibile la richiesta del PM, disponendo la restituzione degli atti al PM medesimo. Il PM proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza, deducendo che trattavasi di provvedimento abnorme. Il PM, nella sostanza, eccepiva che la disciplina di cui al citato art. 226 D.Lvo 51/1998 non prevedeva l'obbligo del PM di formulare esplicito capo di imputazione. Parimenti non rientrava nei poteri del Gip disporre la restituzione degli atti al PM, previa declaratoria di inammissibilità della richiesta ex art. 226 D.Lvo 51/1998.
Il PG della Corte di Cassazione, con requisitoria scritta del 19/07/02 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
II ricorso del PM è manifestamente infondato.
L'art. 226 D.Lvo 19/02/1998 n. 51, prevede che, anche nella fase delle indagini preliminari - qualora il reato per cui si procede, per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione, risulta estinto per prescrizione - il giudice, se l'imputato ed il PM non si oppongono, pronuncia in Camera di Consiglio, sentenza inappellabile di non doversi procedere. Nella fattispecie in esame il PM del Tribunale di Napoli in ordine al reato di cui all'art. 349, comma 2 cp - per il quale si procedeva nei confronti di EN NI e EN EO, in relazione a fatti accertati il 30/09/95 - riteneva di avanzare richiesta, ex art. 226 D.Lvo 51/98 di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
Tanto premesso, va affermato che era preciso onere del PM di formulare il capo di imputazione per consentire agli indagati di esercitare nella sua interezza il diritto di difesa;
in particolare al fine di valutare compiutamente la possibilità di aderire o meno alla richiesta del PM (art.226 citato D.Lvo 51/98). Peraltro, dovendo il giudice provvedere - in caso di accoglimento della richiesta del PM -mediante pronuncia di sentenza inappellabile di non doversi procedere,necessariamente doveva essere formulato dal PM il capo di imputazione, che doveva essere indicato nel testo della sentenza (artt. 426 cpp, 546 cpp) e della quale costituiva elemento essenziale L'ordinanza, pertanto, del Gip in data 30/10/01 - con la quale, previa declaratoria di inammissibilità della richiesta ex art. 226 D.Lvo 51/98 come formulata in concreto dal PM, si disponeva la restituzione degli atti al PM medesimo - non costituiva atto abnorme.
II citato provvedimento, invero, non risultava, a causa del suo contenuto, avulso dall'intero ordinamento processuale;
non era espressione di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, ed al di là di ogni ragionevole limite;
non aveva determinato la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.
Le argomentazioni finora svolte sono esaustive e determinanti ai fini della decisione, senza necessità di esaminare analiticamente le ulteriori questioni dedotte dal PM ricorrente.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso del PM.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 2003.