Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9204
CASS
Sentenza 21 gennaio 2003

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Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta del P.M. di emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, ex art.226 d.lgs.vo n.51 del 1998 e disponga la restituzione degli atti al P.M. sulla base del rilievo della mancata formulazione del capo di imputazione, in quanto: da un lato, il capo di imputazione consente all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, valutando compiutamente la possibilità o meno di aderire alla richiesta del P.M.; dall'altro, esso deve essere indicato nel testo della sentenza, ex art.426 e 546 cod. proc. pen., costituendone elemento essenziale, nell'ipotesi in cui il giudice accolga la richiesta del P.M. e pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9204
    Data del deposito : 21 gennaio 2003

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