Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38416 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38416/2025 Roma, li, 26/11/2025
EN IO SL AR
- Presidente -
Sent. n. sez. 1593/2025 CC- 23/10/2025
NO NI
R.G.N. 25778/2025
RI TE BE
- Relatore -
RE SA
TI BR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RI IM nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere RI TE BE;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato l'appello avverso quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha sostituito, nei confronti di AR MO RG, gravemente indiziato del delitto di atti persecutori, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, TI AS, e dell'obbligo di dimora, con gli arresti domiciliari, in seguito a reiterate segnalazioni di violazione delle prescrizioni inerenti alla originaria misura del divieto di avvicinamento.
2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Claudio Vivarelli, è affidato alla articolazione di tre doglianze, tra loro correlate e univocamente scrutinabili, con le quali sono denunciati violazione di legge, anche costituzionale, e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, per mancanza di motivazione in ordine alle
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Firmato Da: RI TE BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
specifiche doglianze difensive. In particolare, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione del contenuto delle dichiarazioni difensive rese da ES Piras, titolare del bar in cui è avvenuto uno degli incontri con la querelante, la quale ha smentito la ricostruzione della p.o. circa l'atteggiamento tenuto dal RG, che, a suo dire, si sarebbe immediatamente allontanato all'arrivo della AS. Ciò che integra un vizio della motivazione e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 co. 7 Cost.
3.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2.In premessa, giova ricordare - per definire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale - che, secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, [...]; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...]; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463).
3. Nel caso in esame, l'inammissibilità del ricorso discende dalla mancata correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che indica in modo chiaro, con riferimento all'episodio stigmatizzato dalla Difesa, come l'indagato, una volta giunto presso il locale pubblico in cui già si trovava la p.o., si sia ivi trattenuto per una consumazione, nonostante si fosse attivato il braccialetto elettronico che prendeva a suonare. Come ha ben osservato l'ordinanza impugnata "egli, per rispettare le prescrizioni imposte avrebbe dovuto immediatamente allontanarsi, invece di trattenersi sul posto", a conferma, appunto, del fatto che l'indagato è entrato nel bar e non si è allontanato nonostante la presenza della AS. In tal senso, la doglianza si rivela generica, giachè la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
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Firmato Da: RI TE BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268823).
3.1. D'altronde, i giudici di merito hanno definito "trascurabile" l'episodio, mentre le dichiarazioni della testimone indicata dalla difesa risultano del tutto ininfluenti rispetto al secondo e ben più grave episodio, allorquando il ricorrente ha bloccato con il monopattino l'autovettura della persona offesa, impedendole di camminare per circa cinque minuti, durante i quali le ha rivolto insulti, da cui - ha osservato il Tribunale - emerge chiara la volontà di violare le prescrizioni di legge, così come parimenti significativo si rivela l'ulteriore episodio del 4 marzo 2025. 3.2. E' la lettura complessiva degli argomenti posti a fondamento della decisione che consente di apprezzare la coerenza logica del ragionamento, proprio perché la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340).
3.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, la motivazione dei giudici di merito non è intaccata dall'argomento speso nel ricorso, rivelandosi del tutto insussistente il denunciato vizio argomentativo, così come palesemente inconferenti risultano le deduzioni difensive, peraltro chiaramente generiche, in merito alle denunciate violazioni di legge.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.
52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
Il Presidente
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Firmato Da: RI TE BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d