Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
9422 /0 1 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POROLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 13076/99 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.21751 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3251 Ud. 16/02/2001 FELICETTI ConsigliereDott. Francesco CORTE SUPREMA DI CESSATIONS ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copie studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 12 LUG 2001 1MIDICOOP NOMENTANA SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA a r. 1 IL CANCELLIERE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato STAFFA NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CA AO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso l'avvocato NICOLA ARCIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 2001 calce al controricorso;
429 controricorrente _ avversO la sentenza n. 1036/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la Cooperati- va Midicoop Nomentana Seconda Soc.Ed. a r.l. chiese al Giudice di pace di Roma la condanna del sig. OL Ca- 4 rola, che negli anni 1990, 1991 e 1992 era stato socio della cooperativa, al pagamento di lire 308.100, con gli interessi. Emesso il decreto ingiuntivo, il AR, con atto notificato il 25 settembre 1998, propose opposizione, sostenendo che, non essendo più socio della società sin dal 1992, nulla doveva.
2. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 10 febbraio 1999 il Giudice di pace ac- colse l'opposizione, osservando che il diritto della società creditrice di ottenere il dovuto dal AR era ormai estinto per prescrizione, in quanto il AR non era socio della cooperativa dal 1992 e questa aveva ri- th 2 chiesto il pagamento all'ex socio soltanto nel 1996; né erano stati prodotti atti idonei ai fini dell'arresto }. del termine prescrizionale previsto dall'art.2530 c.c.
3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Micoop Nomentana Seconda Soc.Coop.va а r.l., in persona del presidente legale rappresentante, in base a due motivi. Ha resistito con controricorso il dott.OL AR, che ha eccepito, in via pregiudizia- le, la inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del 1. rilevando che questo sarebbe stato "proposto ricorso, A da soggetto diverso da quello originariamente presente nel giudizio di merito", e che vi sarebbe assoluta in- certezza sull'identità della società attuale ricorren- te. L'eccezione va disattesa perché sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel ricorso per cassazione, ha sempre agito la "Cooperativa Midicoop Nomentana Secon- da", in persona del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione, Giuseppe Russo, e nessuna incertezza sussiste sull'identità del soggetto che ha proposto l'azione; identità, del resto, mai con- testata nella fase pregressa del giudizio.
2. Il ricorso è ammissibile, perché, vertendo il Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13076 99) 3 14 contrasto tra le parti sul pagamento della somma di lire 308.100 oltre agli accessori, il valore della cau- sa, pacificamente, non eccede lire 2 milioni (Cass.14 dicembre 1998, n.12542).
3. Col primo motivo si denuncia l'erronea interpre- tazione ed applicazione dell'articolo 2530 c.c. La ri corrente deduce che il giudice di pace ha rilevato la termine prescrizionale didecorrenza del cui all'articolo 2530 C.C., malgrado la parte interessata nulla abbia eccepito al riguardo. Il motivo è inammissibile, perché il giudice di pa- ce ha deciso la fattispecie facendo immediata applica- A₁ zione dell'equità formativa, fondata Su un giudizio di tipo intuitivo. E la censura di violazione di legge, prospettata dalla ricorrente con riferimento alla deci- sione di merito, non attiene né a norme costituzionali, né a disposizioni comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria, né, infine, all'inesistenza o alla me- ra apparenza della motivazione adottata. Pertanto, alla stregua dell'indirizzo stabilito da questa Corte a Se- zioni Unite (15 ottobre 1999, n.716), essa non può essere sottoposta a controllo in sede di legittimità.
4. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando error in procedendo, lamenta che la sentenza impugnata rilevando, di ufficio, l'inesistenza di qualsiasi Des Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 13076 99) 4 precedente atto idoneo ai fini dell'arresto del termine prescrizionale abbia privato la cooperativa della possibilità di produrre la documentazione comprovante la corrispondenza intercorsa tra le parti nel periodo antecedente al giudizio, relativa alle richieste di pa- gamento rivolte all'ex socio.
4.1. Questo motivo è ammissibile, perché la censura prospetta la violazione di norme processuali, e, speci- ficatamente, la lesione del principio del contradditto- rio e del diritto di difesa (cfr.Cass.15 ottobre 1999, n. 716, cit.). Nella prospettazione della ricorrente, infatti, alla parte non è stato consentito di produrre provare l'avvenuta interru-la documentazione utile a Он zione della prescrizione;
ciò che avrebbe impedito di rilevare (di ufficio) l'estinzione del diritto di cre- dito preteso verso il AR.
4.2. La censura è, tuttavia, infondata. Il termine previsto dall'articolo 2530 C.C. ("Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver- sati per due anni dal giorno..."), erroneamente qualifi- cato dalla sentenza impugnata di prescrizione, si con- figura - in conformità all'opinione espressa dalla pre- valente dottrina, anche con riferimento al termine pre- visto dall'articolo 2356 (in tema di trasferimento di سال Corte di cassazione est V.Proto (r.n.13076 99) 5 azioni non liberate) e dall'articolo 2481 C.C. (in tema di cessione di quote) per i versamenti ancora dovuti come termine da osservarsi a pena di decadenza, condi- zionando esso la stessa proponibilità dell'azione. Tale qualificazione comporta che sarebbe stata ir- th rilevante la produzione di documenti volti a provare l'avvenuta interruzione del diritto fatto valere nel giudizio dalla cooperativa. Non potendo, infatti, tro- vare applicazione nella fattispecie le norme relative all'interruzione della prescrizione, l'acquisizione di documenti sulla costituzione in mora del debitore nel periodo anteriore all'azione intrapresa non avrebbe po- tuto impedire l'operatività del principio stabilito nell'articolo 2530 c.c.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta- to. Sussistono giusti motivi per disporre la compensa- zione tra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile in Roma il 16 febbraio 2001. Il Consigliere estensore I Presidente Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13076 99) 6 CORTE SUPREMA DI CASCIAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 12 LUG 2001 ILCANCELLIERE More Vo M 400 250.000 hoooo LOT 290000 ELLIERE Mis tellin Passinetti Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. 12 es Iscritto a ruolo ik1724 Art. D. 19