Sentenza 31 ottobre 2003
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L'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 31/10/2003
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1753
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 24906/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BL ES e da BA RR;
avverso ORDINANZA del Tribunale di Pesaro - sez. riesame - in data 12.5.03;
Sentita la relazione fatta da Consigliere Dott. LAUDATI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. COSENTINO F. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Enrico Carmenati del foro di Ancona che insiste per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
In data 16.4.03 il P.M. presso il Tribunale di Urbino, nell'ambiti di indagini a carico di BR LO e CC OV per il reato di cui all'art. 640 C.P. in danno di BL LE, disponeva il sequestro probatorio di un assegno bancario posdatato emesso in favore degli indagati da BL AD e avallato dal denunciante BL LE.
Presenta istanza di riesame dal difensore degli indagati, il tribunale, con la ordinanza di cui in epigrafe, rilevato l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento impositivo del vincolo, annullava il decreto di sequestro.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di BL LE e BL AD denunziando la violazione degli artt. 127 e 178 lett. c) c.p.p., essendo stato omesso l'avviso di fissazione dell'udienza camerale alle persone offese, aventi anche diritto alla restituzione. Hanno presentato memoria personalmente gli indagati assumendo l'infondatezza del ricorso e duolendosi dell'omessa notificazione, da parte della cancelleria del giudice a quo, dell'atto di impugnazione secondo il disposto dell'art. 584 c.p.p.. Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che il ricorso è infondato, dovendo escludersi il diritto della parte offesa, che non abbia presentato l'istanza di riesame, a ricevere l'avviso della fissata udienza camerale.
In tal senso, infatti, hanno statuito le Sezioni Unite, con la decisione del 20.11.96 BASSI rv 206655, che riconosce l'obbligo di notifica alla persona interessata solo quando abbia sottoscritto la relativa richiesta.
E tale orientamento - se pur ha superato quello ancor più restrittivo (Sez. 6^ 27.6.95 PM/BARILLARO rv 202583 - Sez. 2^ SACCHETTI rv 189346) che escludeva addirittura la possibilità per la persona offesa, in quanto tale, di proporre richiesta di riesame, dovendo semmai seguire la via tracciata dallo art. 263 c.p.p. - non può che esser condiviso, poggiando sulla chiara lettera della legge. Se ben vero è infatti che l'art. 324 c. 6^ c.p.p. richiama l'art. 127 c.p.p. (che al comma primo, tra i destinatari dello avviso, fa menzione anche "delle altre persone interessate"), il richiamo suddetto non può che operare limitatamente a quanto non forma oggetto di specifica disciplina da parte dello stesso comma sesto, nel quale è, per contro, contenuta la esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto di essere avvisati della fissata udienza camerale e di parteciparvi.
Quanto poi alle ulteriori osservazioni formulate nella memoria presentata dagli indagati, attinenti al mancato rispetto, da parte della Cancelleria del giudice a quo, del disposto dell'art. 584 c.p.p., si rileva che trattasi di norma cui non è correlata alcuna nullità, tenendosi soltanto a garantire, alla parte che non abbia proposto impugnazione nei termini, la possibilità di proporre appello incidentale, per contrastare la pretesa principale. In generale, pertanto, la norma non si attaglia al giudizio di legittimità, se non nella limitata ipotesi del ricorso c.d. per saltum. Nel caso di specie, peraltro, gli indagati non hanno neanche effettivo interesse alla richiesta regressione, avendo potuto, a seguito della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti questa Corte, rappresentare le loro osservazioni con il contraddittorio cartolare.
Al rigetto del rigetto ricorso consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese in solido a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 31 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004