Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di inquinamento idrico, i reflui provenienti dai reparti e relativi laboratori di un presidio ospedaliero non possono definirsi come provenienti da insediamento civile, o ad esso equiparabile, poiché non può affermarsi che tale scarico sia assimilabile a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Ed invero la qualificazione di insediamento produttivo, ai fini della normativa in esame, non può essere collegata solo ad attività di produzione di beni in senso stretto, ma deve essere affermata in relazione ad ogni attività economica, pur se rivolta a prestazione di servizi, quando lo scarico non sia assimilabile a quello proveniente da un normale insediamento abitativo. Ne consegue che le acque reflue in questione non possono neppure considerarsi "domestiche" ai sensi del d.lg. n.152 del 1999, in quanto esse non sono derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide VITABILE Presidente del 17/11/1999
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3851
3. " LU PICCIALLI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 32632/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - BARBIERI EL, n. Conselice il 18.4.1992
2 - BRAGA IA, n. a Rovigo il 16.10.1946
3 - TESTOLIN ZO, n. a Padova il 2.12.1930
4 - FAVARETTI RL, n. a Cittadella il 17.3.1950
5 - CESTRONE RI, n. a Città di Castello l'11.3.1946 6 - VI LI, n. a Treviso il 7.12.1929
7 - NA LU, n. a Dignano D'Istria il 22.3.1938
avverso la sentenza 10/12/1998 del Pretore di Padova Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio ZUMBO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il fatto non costituisce reato
Uditi i difensori avv.ti:
Rodolfo BETTIOL, Barbara BISINELLA, Giovanni CHIELLO, Franco ANTONELLI i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi
Essendo stato incaricato per la redazione della sentenza il Consigliere Dr. Aldo FIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10.12.1998 il Pretore di Padova affermava la penale responsabilità di:
VI LI, amministratore straordinario della U.L.S.S, n. 21 di Padova dall'1.7.1991,
IA LU, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Padova dall'aprile 1979 al settembre 1985; sovrintendente sanitario del presidio ospedaliero della U.L.S.S. n. 21 di Padova dal settembre 1985 al maggio 1993; commissario straordinario della U.L.S.S. n. 21 di Padova dal maggio al settembre 1993; sovrintendente sanitario del presidio ospedaliero della U.L.S.S. n. 21 di Padova dal settembre 1993 al 31 dicembre 1994; coordinatore delle fasi operative di attuazione dei progetti di edilizia ospedaliera dalla fine di febbraio 1995 in poi,
ER EL, commissario straordinario della U.L.S.S. n. 21 di Padova con decorrenza 20.9.1993,
RA IA, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova dall'1.1.1995 in poi,
OL ZO, direttore sanitario con mansioni di responsabilità generale nell'Ospedale civile di Padova dal 1975 a fine ottobre 1994,
ET RL, direttore sanitario nell'Ospedale civile di Padova dal lugliol988 al 31.12.1994,
CE RI, direttore sanitario nell'Ospedale civile di Padova dall'11.1.1995 in poi in ordine al reato di cui:
- all'art. 21, 3^ e 4^ comma, legge n. 319/1976 [per avere attivato numerosi scarichi nelle acque superficiali del canale San Massimo (alcuni dei quali non trattati e provenienti dai reparti di radioterapia, radiologia, clinica dermatologica, psichiatria, chirurgia, neurochirurgia, ostetricia, risonanza magnetica nucleare e dall'obitorio, nonché altri trattati in uscita dal sistema di depurazione dei liquami provenienti dai reparti di malattie infettive e pneumologia e dalla divisione ostetrica) con superamento:
- dei limiti fissati dalla tabella A, allegata alla legge, e dalla tabella A1 stabilita dal vigente Piano regionale di risanamento delle acque, in relazione ai parametri espressi in BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, tensioattivi anionici, fenoli totali, cloro attivo ed altri,
dei limiti riferiti ai fenoli ed alle sostanze organiche aromatiche, inderogabili per la loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità acc. in Padova, a seguito dei prelievi eseguiti il 22.5.1995] e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava gli imputati alle seguenti rispettive pene principali:
VI LI e IA LU lire 240.000.000 di ammenda ER EL, lire 200.000.000 di ammenda
RA IA, lire 150.000.000 di ammenda
OL ZO, lire 80.000.000 di ammenda
ET RL, lire 150.000.000 di ammenda
CE RI lire 100.000.000 di ammenda,
nonché ciascuno alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.
Avverso tale sentenza e le ordinanze dibattimentali hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno formulato le seguenti eccezioni:
a) nullità della sentenza, in relazione all'art. 178, lett. a) e c), c.p.p., per mutamento - nel corso del giudizio - della persona fisica del Pretore giudicante, di cui "andava tassativamente data notizia alle parti" (questione non eccepita da IA e da VI);
b) erronea qualificazione del presidio ospedaliero quale "insediamento Produttivo", laddove gli insediamenti adibiti ad "attività sanative" sarebbero considerati dalla stessa legge quali "insediamenti civili";
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la condanna - senza alcuna differenziazione - aveva accomunato tutti gli imputati, attribuendo a ciascuno di essi, in una sorta di concorso o di cooperazione colposa mai contestata, tutti gli scarichi anomali accertati esclusivamente nel corso della verifica eseguita il 22 maggio del 1995 (reato avente natura istantanea);
d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto taluni degli imputati avevano cessato di svolgere le proprie funzioni prima dello stesso accertamento del 22 maggio del 1995. A nessuno di essi, inoltre, spettava, per le funzioni ricoperte, alcun potere decisionale in ordine alla realizzazione delle opere ritenute idonee a risolvere il complesso problema degli scarichi idrici della struttura ospedaliera. È stato altresì prospettato, in proposito, che "l'irrogazione di sanzioni, di qualunque specie, dovrebbe seguire soltanto allorché non fossero state spese somme disponibili e destinate a quegli specifici interventi e non, viceversa, quando tali interventi non siano stati eseguiti per carenze finanziarie di base";
e) prescrizione del reato, in ogni caso, per coloro che avevano cessato di svolgere le proprie funzioni prima dello accertamento del 22 maggio del 1995;
f) insussistenza del fatto, tenuto conto che i reflui oggetto di campionamento non potevano provenire dagli insediamenti ospedalieri, essendo state prodotte al dibattimento "dichiarazioni rilasciate dai direttori responsabili dei laboratori ospedalieri, i quali esclusero in maniera tassativa di avere mai fatto uso per la loro attività di alcun tipo di sostanza analoga a quella rinvenuta in sede di analisi";
g) erronea omessa applicazione dell'esimente (della c.d. "cantierabilità" dello scarico) introdotta dall'art. 3 della legge n. 172/1995 nell'art.- 21, 3^ comma, della legge n. 319/1976;
h) (il solo IA) violazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari fissati dall'art. 407 c.p.p. in relazione alla propria iscrizione nel registro degli indagati (risalente al 28.6.1994) e conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal consulente tecnico del P.M. dopo la data del 12.2.1995, nonché degli stessi prelievi eseguiti il 22.5.1995;
i) (il solo IA) vizio di correlazione tra il reato contestato come doloso e ritenuto invece colposo nella sentenza di condanna, con violazione dell'art. 522 cod. pen.;
l) (il solo IA) erronea configurazione di più condotte illecite riunite nel vincolo della continuazione, a fronte di un singolo accertamento e di un unico episodio di superamento dei limiti tabellari, qualificabile come reato istantaneo;
m) (il IA e l'VI) manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'entità della pena inflitta.
Con motivi aggiunti è stato posto poi in rilievo che il D. Lgs.11.5.1999, n. 152, entrato in vigore in data successiva alla sentenza, ha abrogato la legge n. 319/1976 ed ha previsto come reato solo lo scarico di acque reflue industriali, tra le quali non sarebbero annoverabili quelle in oggetto. È stata prospettata, conseguentemente, la necessità di rimettere gli atti al giudice di merito affinché valuti la qualifica da attribuire allo scarico, tenuto anche conto che, in caso di sostanze pericolose, il legislatore ha previsto deroghe permissive fino al 50% dei limiti tabellari quando si dimostri che (come nel caso in esame) non ci sia stato un peggioramento della situazione ambientale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda in esame risulta caratterizzata dai seguenti elementi essenziali di fatto:
- essa è riferita ad una struttura poliospedaliera (comunemente indicata come cittadella ospedaliera) che si identifica con l'Ospedale civile clinico universitario di Padova, ripartita in diversi fabbricati costruiti sui due lati della via Giustiniani e distribuiti su un'area di svariate migliaia di metri quadri;
- l'area in questione è attraversata dal canale San Massimo, tombato in corrispondenza dell'intera zona ospedaliera ed a pelo libero prima e dopo tale struttura. Esiste in essa un secondo corpo idrico, il canale Alicoro, già adibito quale collettore fognario a cielo aperto e che va a recapitare in un impianto depurativo comunale;
gli scarichi provenienti dai fabbricati della cittadella ospedaliera confluiscono in parte in quest'ultimo canale (e quindi, indirettamente, in fognatura) ed in parte nel canale San Massimo e l'effettivo percorso dei reflui ha costituito oggetto di puntigliosa verifica;
- i verbalizzanti, in occasione di due sopralluoghi e previa acquisizione di ampia documentazione planimetrica, hanno proceduto all'individuazione di pozzetti di ispezione di portata significativa, nei quali affluiscono scarichi finali provenienti da strutture con attività anche di laboratorio;
sei di tali pozzetti sono stati utilizzati per le operazioni di prelievo del 22.5.1995 e nessuna contestazione è stata mai mossa circa la ritualità e regolarità dei campionamenti e delle analisi successive.
A fronte di tali circostanze fattuali, puntualmente accertate e delle quali si è dato atto con diffusa ed ineccepibile motivazione, risultano manifestamente infondate le doglianze riferite alla pretesa non - provenienza dagli insediamenti ospedalieri dei reflui oggetto di campionamento.
2. In punto di individuazione della responsabilità dei ricorrenti, la prima questione che deve essere affrontata riguarda la qualificazione del presidio ospedaliero e deve essere risolta alla stregua delle seguenti considerazioni.
a) La legge 10.5.1976, n. 319 e le sue successive modificazioni distinguevano gli scarichi con riferimento alla loro provenienza da "insediamenti o complessi produttivi" ovvero da "insediamenti civili".
A norma dell'art. 1 quater del D.L. 10.8.1976, n. 544, convertito con modificazioni nella della legge 8.10.1976, n. 690, doveva intendersi:
- per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;
- per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
L'art. 2 della Direttiva 91/271/CEE distingue invece:
- "acque reflue domestiche", provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- "acque reflue industria/P, scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. b) In seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17.3.1995, n. 79, convertito nella legge 17.5.1995, n. 172, l'apertura o la effettuazione di scarichi civili sul suolo o nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione non costituiva più reato, con effetti anche sulla fattispecie concernente il superamento dei limiti tabellari, poiché la sanzione penale prevista dal 3^ comma dell'art.21 della legge n. 319/1976 riguardava esclusivamente gli scarichi di
"insediamenti produttivi".
c) Il D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (che ha espressamente abrogato le leggi n. 319/1976, n. 690/1976 e n. 172/1995) ha sostituito la distinzione tra insediamenti produttivi e civili (che presupponeva una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla provenienza) con quella tra:
- "acque reflue industriali", nozione ricomprendente "qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento" - ed "acque reflue domestiche o di reti fognarie" (per le quali è stata esclusa la sanzione penale in mancanza dell'autorizzazione), intendendosi per "acque reflue domestiche" quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" e per "reti fognarie" ogni "sistema di condotta per la raccolta ed il coinvolgimento delle acque reflue urbane".
d) Nella fattispecie in esame i reflui campionati, nell'assoluta prevalenza non trattati e sversati direttamente nel canale San Massimo, provenivano dai reparti di radioterapia, radiologia, clinica dermatologica, psichiatria, chirurgia, neurochirurgia, ostetricia, risonanza magnetica nucleare e dall'obitorio.
Il complesso di tali reparti e dei relativi laboratori correttamente non è stato ritenuto l'insediamento civile" ne' ad esso equiparabile, poiché ad evidenza non può affermarsi che esso "dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".
La qualificazione di "insediamento produttivo" infatti, ai fini che ci riguardano, non può essere deterministicamente esclusa soltanto perché il refluo non si riconnette ad un'attività di produzione di beni in senso stretto, ma deve essere affermata in relazione ad ogni attività economica, pur se rivolta a prestazione di servizi, allorquando lo scarico non sia assimilabile a quello proveniente da un normale insediamento abitativo.
Il parametro sostanziale rappresentato da detta assimilabilità è quello che caratterizza la distinzione, tanto è vero che da un insediamento industriale ben può avere origine anche uno scarico civile (connesso, ad esempio, soltanto ai servizi igienici). Nè le acque reflue in questione possono essere considerate "domestiche", ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, in quanto esse non sono "derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche".
Non si profilano dubbi, pertanto, circa l'oggettività del reato ed esso deve ritenersi sussistente pure alla stregua delle disposizioni introdotte dalla più recente normativa, in quanto lo scarico risulta eccedente anche rispetto ai valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/1999. 3. I motivi di ricorso riferiti - però - alla completa estraneità al fatto contestato di VI LI, ER EL, OL ZO e ET RL sono fondati e devono essere accolti.
Risulta, invero, dalla stessa contestazione, ed il testo della sentenza impugnata non dà conto di smentite evincibili dalle acquisizioni dibattimentali, che detti imputati avevano cessato di svolgere le proprie funzioni, afferenti al complesso ospedaliero in oggetto, in epoca anteriore all'accertamento del 22 maggio 1995 e specificamente:
l'VI, il 19.5.1993;
il ER, il 31.12.1994;
il OL, a fine ottobre 1994;
il ET, il 31.12.1994,
Il reato di scarico di reflui con superamento di limiti tabellari ha natura istantanea, poiché ben può ricollegarsi a svariati fattori eziologici contingenti (secondo la giurisprudenza di questa Corte, esso può essere ritenuto di natura permanente solo allorquando si provi in concreto che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo, senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico: vedi Cass., Sez. III, 15.3,1994, n. 3112), ne' vi è prova di analoghi superamenti in epoche precedenti a quella dell'accertamento contestato. Nei confronti degli imputati anzidetti, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché essi non hanno commesso il fatto.
4. in relazione ai profili di responsabilità degli altri imputati, si lamenta che la condanna li ha indiscriminatamente accomunati, in una sorta di concorso o di cooperazione colposa mai contestata, senza operare alcuna distinzione correlata alle funzioni di amministrazione e di gestione effettivamente esercitate da ciascuno di essi.
In effetti, secondo la contestazione, alla data del 22.5.1995:
- IA LU era coordinatore delle fasi operative di attuazione dei progetti di edilizia ospedaliera;
- RA IA era direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova;
- CE RI era direttore sanitario nell'Ospedale civile. E il Pretore, in proposito, si è limitato ad affermare che "gli scarichi inquinanti sono imputabili direttamente alle condotte - omissive e commissive - di tutti gli imputati che non hanno provveduto, ognuno nella rispettiva qualità e competenza, all'adozione delle misure, degli accorgimenti e delle iniziative necessarie ad impedire lo sversamento dei reflui inquinanti e che lo scarico accertato il 22 maggio 1995 costituisce semplicemente una delle risultanze finali della complessiva storia della struttura ospedaliera di Padova, alla cui realizzazione ogni imputato condannato ha contribuito fattivamente ed in modo diverso, pur, indubbiamente non potendosi imputare a nessuno di costoro una esclusiva responsabilità".
Con tali generiche argomentazioni, però, quel giudicante ha omesso di motivare circa i profili specifici di colpa individuale e la peculiare incidenza delle cause strutturali sull'inquinamento contestato, tenuto anche conto delle mansioni in concreto spettanti a ciascun imputata.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto, nei confronti dei tre ricorrenti anzidetti, con rinvio per nuovo esame alla Pretura di Padova.
5. Quanto alla previsione di cui all'art. 3, 1^ comma - ultimo periodo, del D.L. n. 79/1995, convertito con la legge n. 172/1995
(non - applicabilità delle sanzioni riguardanti il superamento dei limiti di accettabilità da parte degli scarichi delle pubbliche fognature nei confronti dei pubblici amministratori che, alla data di accertamento della violazione, disponessero di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque), il Pretore correttamente ne ha escluso qualsiasi rilevanza nella fattispecie in esame.
Indipendentemente, infatti, da ogni questione di merito riferita alla concreta esistenza dei "progetti esecutivi cantierabili per la epurazione", quali richiesti dalla legge, deve rilevarsi che le sanzioni di cui la norma di favore in esame esclude l'applicabilità, in presenza di progetti siffatti sono esclusivamente quelle amministrative già previste dal comma terzo dell'art. 21 della legge n. 319/1976. Ciò risulta ad evidenza allorché si consideri che:
- la disposizione esoneratrice era collocata alla fine del citato comma terzo (riguardante appunto le sanzioni amministrative) e si apriva con l'espressione "Tali sanzione";
- soltanto nel quarto comma dell'art. 21 era prevista l'unica ipotesi (superamento dei parametri di natura tossica, persistente o bioaccumulabile) in cui la violazione dei limiti di accettabilità veniva penalmente sanzionata anche se connessa a scarichi di pubbliche fognature).
Tali conclusioni si conformano, del resto, a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 332/1996, nella quale la norma di favore per i pubblici amministratori viene definita come "un'esimente prevista per un illecito amministrativo", che pertanto non può essere applicata "a comportamenti...qualificati dalla legge come reato".
6. L'eccezione - svolta dal solo IA - di pretesa violazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari fissati dall'art. 407 c.p.p. in relazione alla propria iscrizione nel registro degli indagati (risalente al 28.6.1994) [con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal consulente tecnico del P.M. dopo la data di scadenza, nonché degli stessi prelievi eseguiti il 22.5.1995] risulta diffusamente esaminata dal primo giudice, il quale ha coerentemente evidenziato (anche alla stregua di certificazione rilasciata dal dirigente della Segreteria) l'esistenza di un errore materiale nell'annotazione della data di iscrizione, inconciliabile con quella di effettiva assunzione in servizio dell'assistente giudiziario che ebbe ad effettuarla.
7. Restano assorbiti, infine, i motivi di ricorso riferiti:
- al mutamento della persona fisica del Pretore giudicante anteriormente all'apertura del dibattimento (manifestamente infondato);
- alla prescrizione del reato per coloro che avevano cessato di svolgere le proprie funzioni anteriormente all'accertamento del 22.5.1995;
- alla determinazione dell'entità della pena;
- al riconoscimento del vincolo della continuazione a fronte di un unico accertamento di superamento dei limiti di accettabilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 620 e 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata senza rinvio - nei confronti di VI LI, ER EL, OL ZO e ET RL - per non avere commesso il fatto.
Annulla la sentenza medesima - nei confronti di IA LU, RA IA e CE RI con rinvio alla Pretura di Padova. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000