Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2012, n. 19890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19890 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/01/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 138
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 20692/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ RA N. IL 09/01/1973;
avverso l'ordinanza n. 446/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 20/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci di rigetto. FATTO E DIRITTO
Il difensore di OS RA - indagato per i reati L. n. 356 del 1992, ex art. 416 bis, comma 12 quinquies, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art.
7 - ha presentato ricorso avverso l'ordinanza 16.12.10 del Tribunale di Catania, di rigetto della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, presentata dal proprietario CU AR confermativa del decreto di sequestro medesimo.
Il ricorrente rileva l'omissione della notifica dell'avviso di udienza camerale all'indagato OS e al suo difensore, con violazione del diritto al contraddittorio, nonché l'esigenza di assicurare al p.m. ..all'indagato e al suo difensore ,oltre al soggetto che ha presentato l'istanza del riesame, la conoscenza della data di udienza, al fine di potervi partecipare e rappresentare il proprio patrimonio di conoscenze. Secondo il difensore, giurisprudenza e dottrina unanimemente sostengono l'obbligatorietà della notifica dell'avviso a tutti i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di riesame.
Si eccepisce la violazione della difesa del terzo interessato, laddove è stato privato del diritto di un completo contraddittorio a tutela dei propri interessi.
Il tribunale di Catania, a sostegno della conferma del sequestro, ha valutato i presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale, in riferimento alla posizione dell'indagato e della sua famiglia e poi, contraddittoriamente, non ha ritenuto che quest'ultimo sia parte necessaria, nell'ambito del procedimento relativo a un provvedimento che va a nuocere unicamente l'interesse di un terzo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'art. 324 c.p.p., comma 6, indica come destinatari dell'avviso dell'udienza camerale, oltre al p.m. e al difensore , unicamente il proponente della richiesta di riesame ,anziché il soggetto legittimato all'impugnazione:
difatti questa disposizione, in tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all'art. 127 c.p.p. per le modalità di espletamento dell'udienza camerale e deroga invece a questa norma per ciò che concerne sia il termine entro il quale l'avviso va comunicato o notificato, (giorni 3 e non 10), sia i destinatari, "tra i quali indica, oltre al P.M. ed al difensore, unicamente il proponente: la dizione chi ha proposto anziché chi può proporre è inequivocabile"(motivazione S.U. n. 29 del 25.10.2000, rv 216960, in Cass. pen. 2001, fasc. 4 p. 1184.).
Nel caso in esame, al OS correttamente non è stato notificato l'avviso dell'udienza concernente il provvedimento cautelare reale, avendo presentato solo impugnazione avverso il provvedimento di coercizione personale.
La piena legittimità del provvedimento impugnato e l'improponibilità in questa sede della doglianza concernente l'asserita illogicità dell'ordinanza del tribunale del riesame (avendo il tribunale rimarcato, a giustificazione della conferma del sequestro in danno del terzo, la sussistenza degli elementi dimostrativi, a monte, della illiceità della disponibilità da parte del reale proprietario dei beni) conducono al rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012