Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11937
CASS
Sentenza 26 febbraio 2009

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È legittima, in occasione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, la nomina di un secondo difensore, effettuata dal difensore di fiducia alla presenza e nel silenzio del suo assistito. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inefficace il provvedimento cautelare del G.i.p. in conseguenza dell'omesso avviso dell'udienza camerale ad uno dei difensori di fiducia dell'indagato).

Non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11937
Data del deposito : 26 febbraio 2009

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