Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 2
È legittima, in occasione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, la nomina di un secondo difensore, effettuata dal difensore di fiducia alla presenza e nel silenzio del suo assistito. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inefficace il provvedimento cautelare del G.i.p. in conseguenza dell'omesso avviso dell'udienza camerale ad uno dei difensori di fiducia dell'indagato).
Non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare.
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L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 493
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 002967/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) MA MA N. IL 20/01/1951;
avverso ORDINANZA del 03/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lepre, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 16.12.2008 il GIP del Tribunale di Napoli applicava fra l'altro a UT MA, già Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, successivamente funzionario distaccato presso il Ministero delle Opere Pubbliche, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2, art. 326 c.p., commi 1 e 3, (capo B della rubrica) e agli artt. 110, 81 cpv., 319,
319 bis, 321 c.p. (capo 1). Con ordinanza del 03.01.2009 il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'istanza di riesame proposta nell'interesse del UT, dichiarava inefficace, a sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, l'ordinanza del GIP in conseguenza della non più rimediabile omissione dell'avviso dell'udienza camerale a uno dei due difensori di fiducia, ed ordinava l'immediata liberazione dell'indagato. 11 P.M. di Napoli, oltre a emettere in data 03.01.2009 decreto di fermo nei confronti del UT, di cui chiedeva tempestivamente la convalida, instando contestualmente per l'applicazione allo stesso della misura cautelare degli arresti domiciliari per gli stessi delitti già oggetto della precedente ordinanza genetica, presentava poi anche ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del riesame, deducendo che il Tribunale aveva ritenuto valida, siccome effettuata dall'indagato, la nomina del secondo difensore, dando erroneamente preminenza al verbale riassuntivo dell'interrogatorio, di contro al chiaro e preminente tenore della relativa trascrizione integrale, da cui emergeva che la detta nomina era stata in realtà fatta dal primo difensore, nel silenzio dell'indagato. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è stato, invero, chiarito in giurisprudenza (v. in particolare Cass. Sent. n. 1892 del 18.11.2004, nonché Cass. SS.UU. n. 18339 del 31.03.2004), il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.). Ne consegue che non è consentito al P.M., dopo una decisione del Tribunale del riesame che abbia caducato per motivi formali una misura cautelare, coltivare contemporaneamente la via della richiesta, nei confronti dell'indagato, di una nuova misura cautelare per lo stesso fatto e in base agli stessi elementi della precedente, e quella del ricorso avverso la decisione del riesame, diretto in sostanza a conseguire, attraverso un auspicato annullamento della medesima, una nuova pronuncia di merito su quel medesimo fatto oggetto della nuova richiesta di misura. Ora, nell'ambito del presente procedimento si è verificata proprio una situazione del tipo anzidetto, in cui il P.M., dopo la decisione caducatoria del 03.01.2009, ha subito instato per l'emissione di una nuova misura cautelare nei confronti del UT e ha poi anche presentato ricorso avverso la decisione medesima. La prima scelta adottata precludeva, quindi, alla luce di quanto sopra osservato, la proposizione del ricorso. Per completezza può rilevarsi che il ricorso stesso è anche privo di fondamento. Pur dovendosi infatti convenire sul fatto che non ha base la ritenuta preminenza del verbale riassuntivo dell'interrogatorio sulle risultanze della relativa trascrizione integrale, deve osservarsi che la nomina di un secondo difensore fatta dal difensore in occasione dell'interrogatorio dell'indagato, in presenza e nel silenzio di quest'ultimo, è pienamente valida.
Se, invero, il silenzio di per sè (ad eccezione del caso in cui sia la legge a stabilirne gli effetti) costituisce un fattore neutro, non v'è dubbio che esso, unitamente ad altre circostanze, sia suscettibile di assumere una determinata significatività (si veda in materia l'insegnamento della Cassazione civile: Cass. 25.8.1999 n. 8891 Rv. 529439; Cass. 26.2.2004 n. 3861 Rv. 570555; Cass. 16.3.07 n. 6162 Rv. 596701). Ora, la presenza dell'indagato in occasione del suo interrogatorio e il fatto che la nomina del secondo difensore provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima "parte" processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all'atteggiamento silente dell'assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la nomina di quest'ultimo direttamente all'indagato (arg. ex Cass. SS.UU. 31.01.2008 n. 9977).
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009