Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA OPO O ITA LA NO032 1 6 /0 1 CASSAZIONELA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente R.G.N. 13486/99 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere 15109/99 Cron.6679 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 15/12/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LE EN OS DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARIOLI IVAN, SALERNI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO RODA ITALIA SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 15109/99 proposto da: FALLIMENTO RODA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio 5469 -1- UGO PETRONIO, che 10 rappresenta dell'avvocato unitamente all'avvocato ROBERTO PINZA, giusta difende delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LE EN OS DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, rappresentato e difeso dagli avvocati IVAN CARIOLI, MARIO SALERNI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 154/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 09/04/99 R.G.N. 583/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SALERNO;
udito l'aVVOCATO PETRONIO per delega PINZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e in subordine per il rigetto;
per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR SO EL Pena, uruguaiano emigrato in Italia, occupato presso la Roda Italia s.p.a., con sede in Bertinoro, come operaio di IV categoria dal luglio 1979, in data 19 febbraio 1990, nel corso di una animata discussione svoltasi nei locali dell'azienda ed avente ad oggetto la distribuzione tra i dipendenti delle ore di cassa integrazione straordinaria, colpiva con un pugno NA IO altro dipendente della stessa società. A seguito di ciò la società datrice di lavoro, previa contestazione dell' addebito disciplinare, gli intimava il licenziamento in data 20 febbraio 1990. Il EL impugnava detto licenziamento con ricorso al Pretore di Forlì il quale, costituitosi il contraddittorio, e svolte le attività istruttorie, rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva gravame il EL, deducendo l'illegittimità del licenziamento sia per la sua sproporzione con l'episodio, verificatosi al di fuori dall'orario di lavoro, sia perché non erano state tenute in debito conto le sue particolari condizioni psicologiche nella circostanza. Con sentenza 30 ottobre 1995, il Tribunale di Forlì rigettava l'appello, osservando che l'appellante era ricorso alla violenza all'inizio della discussione, così rifiutando a priori ogni dialogo, e ponendo in essere, quindi, un comportamento particolarmente grave che giustificava pienamente il licenziamento. Avverso detta sentenza il EL proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società convenuta, e questa Corte, con sentenza del 23 dicembre 1997, n. 12986, ritenuta fondata la doglianza del ricorrente secondo cui il Tribunale di Forlì non aveva tenuto conto delle condizioni soggettive del lavoratore minacciato di perdere il posto ed anche la casa di abitazione per un 3 provvedimento esecutivo di sfratto, cassava la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Rimini anche per le spese. Riassunta la causa e costituitosi in giudizio la curatela del fallimento della società Roda Italia, Il Tribunale di Rimini, con sentenza notificata il 28 aprile 1999, respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che l'ampia istruttoria svolta nei gradi di merito precedenti avevant dimostrato che il EL si trovava in condizioni personali e familiari meno precarie di quelle degli altri lavoratori, già estromessi dal posto di lavoro, e che, comunque, il suo comportamento violento non preceduto da alcuna provocazione - aveva rischiato di far trascendere un' assemblea, di per sé già carica di tensione per via dei temi in discussione. Quanto al problema abitativo che avrebbe concorso al gesto di violenza sanzionato dalla società, rilevava il Tribunale che esso era già risolto o era in via di soluzione anche grazie all'intervento della Curia locale. Per la cassazione di questa sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale, seguito da controricorso da parte del ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, ex art. 335 c.p.c., riguardando essi la medesima sentenza. -Col primo motivo di ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente lamenta l'inammissibilità della - motivazione del giudice di primo grado, condivisa poi anche dai giudici di merito successivi, nella parte in cui non aveva tenuto conto che, in presenza di una clausola del contratto collettivo che prevedeva la sanzione del licenziamento in caso di rissa tra lavoratori, non poteva essere adottata la medesima sanzione per la meno grave ipotesi di percosse o simili. Col secondo motivo, si censura l' insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa un altro punto decisivo della controversia, rilevandosi che, contrariamente al vero, il Tribunale aveva affermato che l'episodio violento si era verificato all'inizio dell'assemblea e non già al termine di essa, nonché che il problema abitativo del EL era ormai risolto. Il primo motivo, prima ancora che infondato è inammissibile in quanto su tutti gli aspetti non direttamente connessi all'elemento psicologico - e, dunque, anche sulla proporzionalità della sanzione adottata dalla società datrice di lavoro si è già pronunziata questa Corte con la sentenza n. 12986/97 che ha rinviato l'esame della causa solo per i profili soggettivi. Non è quindi, all'evidenza, possibile riproporre in questa sede la questione circa la adeguatezza del provvedimento impugnato sotto il profilo del confronto con altre ipotesi di responsabilità disciplinare contemplate dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Inammissibile è altresì il secondo motivo del ricorso principale per il quale oltre ai rilievi appena esposti con riferimento al primo motivo, è sufficiente sottolineare come l'indagine di merito compiuta dal Tribunale in termini del tutto ampi e approfonditi non si presta a censure in questa sede di legittimità, essendo stati indicati dal ricorrente non già puntuali vizi logici o giuridici, ma soltanto mere valutazioni o apprezzamenti di fatto (ex plurimis, Cass., S.U., 11.6.1998, n. 5802). Con l'unico motivo del ricorso incidentale il fallimento della società si duole della compensazione delle spese lamenta l'omessa o insufficiente disposta senza adeguata motivazione, rilevando che il EL era stato già soccombente in entrambi i gradi di merito precedenti soccombente. 5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 15.5.1999, n. 4455) il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede. Nel caso di specie il riferimento alla “particolare natura della materia trattata” quale unica motivazione esplicita della disposta compensazione delle spese, appare chiaramente riassuntiva di una vicenda - accuratamente tratteggiata dal Tribunale anche sotto il profilo soggettivo, come prescritto dalla sentenza di rinvio della Corte di cassazione che ha evidenziato momenti di - disagio o di sofferenza del ricorrente che hanno connotato la sua condotta pur senza giustificarla pienamente;
aspetti, questi che hanno anche determinato la precedente sentenza di rinvio di questa Corte e il conseguente supplemento di indagini da parte del Tribunale di Rimini. Per le ragioni che precedono anche il ricorso incidentale, al pari di quello principale, non merita accoglimento, giustificandosi altresì l'attribuzione a carico del ricorrente di una quota prevalente delle spese del presente giudizio, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte riunisce i ricorsi e li respinge. Compensa per ¼ le spese del presente giudizio, condannando il ricorrente principale al residuo, che liquida in £15.000, oltre a £. 3.000.000 (tre milioni) di onorari Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore 17 . Shelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 MAR 2001 E IL CANCELLIERE T R O N O C I D , A S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A . I 'A S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S P - O 1 N M E I 1 A S D A I E E D A , G E O G O T R T E T N L T S E I I S R G I E A E D L R L O E D 7