Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
L'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna dei quali in astratto legittimante l'adozione della misura. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il provvedimento di annullamento, in sede di riesame, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter cod. pen. di beni già sottoposti ad altro provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 640 quater cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2009, n. 16668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16668 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/03/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 562
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 036811/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) ES TT N. IL 25/05/1951;
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F.M. per l'annullamento con rinvio e del difensore avv. D'Aiello M. per la conferma dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La peculiarità della fattispecie che da luogo al ricorso oggetto dell'esame di questa Corte di legittimità impone di premettere un cenno allo sviluppo procedimentale che conduce all'odierno giudizio. A ES TT, commercialista, era contestato il fatto di avere pagato complessivamente 5.000,00 Euro a due funzionari dell'Agenzia delle entrate di Palermo perché costoro, introducendosi abusivamente nel sistema informatico dell'amministrazione di appartenenza e dell'anagrafe tributaria, attestassero falsamente otto provvedimenti di "sgravio" fiscale in favore di clienti della ES, formando pure le versioni cartacee corrispondenti, come effettivamente poi avveniva, con il conseguimento di un ingiusto complessivo profitto di 30.286,84 Euro e con corrispondente danno per l'amministrazione.
In relazione a questo fatto alla ES erano formulate autonome e concorrenti imputazioni ai sensi dell'art. 615 ter c.p., comma 2, nn. 1 e 3 (capo 19), art. 640 ter c.p., comma 2 con entrambe le aggravanti (capo 20), art. 117 c.p., art. 476 c.p., commi 1 e 2 (capo 21) e artt. 319 e 321 c.p. (capo 21 bis). Con sentenza in data 21.4.2008, emessa in applicazione degli artt. 444 ss. c.p.p., la ES era condannata alla pena di giustizia per tutti tali reati.
A quella data era pendente un sequestro preventivo deliberato dal GIP di Palermo il 2.5.2007, avente ad oggetto immobili e somme di denaro, quote di fondi di investimento, titoli azionari, titoli di credito e similari, polizze assicurative, per un controvalore pari alla somma complessiva di Euro 30.286,84 recata dall'imputazione di cui al capo 20 (art. 81 c.p., art. 110 c.p., art. 640 ter c.p., comma 2). Con la medesima sentenza il Tribunale dissequestrava gli immobili, interpretando l'art. 640 quater c.p., nel senso che sarebbe sufficiente che vi sia anche la contestazione dell'aggravante dell'abuso della qualità di operatore di sistema per rendere inapplicabile la confisca dell'art. 322 ter c.p.. La ES chiedeva allora anche il dissequestro dei valori e titoli, ma con ordinanza in data 26.6.08 altro collegio del locale Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo che l'eccezione prevista dall'art. 640 quater c.p., riguardasse esclusivamente i casi in cui fosse stata contestata solo tale aggravante dell'abuso, nella fattispecie risultando invece contestata anche l'altra circostanza aggravante considerata dal secondo comma dell'art. 640 ter c.p., e cioè quella di cui al capoverso n. 1 dell'art. 640 c.p. riguardante il danno allo Stato o all'ente pubblico.
Su appello della ES depositato il 12 luglio, il successivo 22 settembre il Tribunale del riesame di Palermo annullava l'ordinanza 26.6.08 e, per l'effetto, revocava l'originario decreto di sequestro preventivo deliberato dal GIP in data 2.5.07 in relazione all'imputazione di cui all'art. 640 ter c.p., ordinando la restituzione del tutto alla ES. L'ordinanza del Tribunale del riesame era impugnata per cassazione dal pubblico ministero e su tale ricorso questa Corte di legittimità ha provveduto all'odierna udienza nella causa 36819/08, accogliendo il ricorso della parte pubblica.
1.1 Lo stesso 12 luglio il Tribunale di Palermo, su richiesta del pubblico ministero "relativamente ai soli reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 319 c.p., art. 321 c.p." di cui all'originario capo
21 bis per cui pure era intervenuta condanna, emetteva un nuovo e diverso decreto di sequestro preventivo, sempre ai sensi dell'art.322 ter c.p. ed avente ad oggetto i medesimi conti correnti e titoli intestati a ES TT fino all'importo di Euro 30.360,79. Adito dalla difesa con ordinanza 24.9.2008 il Tribunale del riesame annullava anche tale decreto ed ordinava la restituzione della somme. Osservava come, nell'emettere il decreto di sequestro preventivo, il Tribunale ordinario avesse ritenuto che il profitto del reato di corruzione fosse identificabile nel tributo non corrisposto all'amministrazione finanziaria dello Stato in conseguenza degli illegittimi provvedimenti di sgravio emessi da funzionari retribuiti all'uopo, in definitiva il profitto del reato di corruzione commesso dalla ES consistendo nella somma degli importi evasi dai singoli soggetti beneficiari degli sgravi. Giudicava scorretta in diritto tale ricostruzione, in quanto presupposto dell'operatività dell'istituto era la responsabilità (penale) di tipo concorsuale tra il soggetto colpito dal sequestro ed il terzo beneficiario nella commissione del reato, essendo proprio e solo l'accordo criminoso a fondare sul piano giuridico il vincolo reale a carico di uno o più coindagati.
Nella specie invece risultava dagli atti che i beneficiari degli sgravi erano rimasti del tutto estranei alla contestazione di corruzione, e la ES non era tra gli stessi beneficiati. Nè quest'ultima, nella qualità di corruttore, risultava dagli atti aver percepito alcuna personale utilità suscettibile di sequestro in funzione della successiva confisca per effetto della commissione del reato di corruzione. Da ultimo ed in ogni caso l'appartenenza del bene/profitto a persona estranea al reato impedirebbe in ogni caso la confisca obbligatoria dell'art. 322 ter c.p., quand'anche l'importo di quegli sgravi fosse considerato il profitto del reato.
2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, deducendo con unico motivo erronea applicazione degli artt. 322 ter, 319, 321 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B. La parte pubblica deduce che:
- sarebbe fuorviante ritenere profitto del reato solo quello che sia immediatamente confluito nella sfera economico patrimoniale di taluno dei concorrenti del reato, dovendo qualificarsi come profitto il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti. Nel caso di specie tutto l'equivalente dei tributi fraudolentemente sottratti alle casse erariali (i 30.360,79 Euro) doveva considerarsi profitto dell'accordo corruttivo, essendo irrilevante il difetto di prova in ordine all'immediato transito nel patrimonio del concorrente onerato;
- il richiamo alla sentenza 31690/07 di questa Corte di legittimità sarebbe irrilevante, afferendo essa ad aspetto diverso (l'individuazione di eventuali limiti quantitativi della confisca per equivalente nella ripartizione all'interno dei concorrenti) e trattandosi comunque di giurisprudenza poi disattesa da altra pronuncia relativa alla posizione di un coimputato nello stesso procedimento che aveva determinato la prima (Sent. 35120/07 VEDI SOTTO);
- essendo stata la misura cautelare reale disposta su beni di proprietà di uno degli autori del reato e non di terzi estranei, sarebbero irrilevanti le argomentazioni in ordine ai limiti del principio di responsabilità solidaristica;
- in ogni caso ed in subordine, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto mantenere il sequestro quantomeno sulla parte di beni corrispondenti all'equivalente della somma corrisposta dall'imputata al funzionario pubblico, costituendo tale somma il parametro sussidiario di riferimento per la determinazione di tale profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va rigettato.
Osserva in via preliminare ed assorbente la Corte come risulti dal ricorso e dal testo del provvedimento impugnato che il pubblico ministero ha attivato - ed inizialmente ottenuto - un secondo autonomo decreto di sequestro preventivo sui medesimi beni, nell'ambito dell'unico processo per il medesimo fatto storico, in ragione di un titolo di reato concorrente e diverso da quello che aveva dato origine al primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Palermo in data 2.5.2007. In quella sede il sequestro era stato emesso in applicazione degli artt. 322 ter, 640 ter e 640 quater c.p.; in questa procedura il sequestro è stato emesso in applicazione degli artt. 319, 321, 322 ter c.p.. Questa Corte ha già affermato, pur in contesti diversi (in materia di: procedimento di prevenzione, Sez. 6 sent. 45815 del 2008, rv 242005; "giudicato cautelare", SU sent. 11 del 1994, rv 198213;
misure cautelari reali, Sez. 3 sent. 43806 del 2008, rv 241415;
indagini riaperte senza autorizzazione dopo un decreto di archiviazione, SU sent. 9 del 2000, rv 216004; sentenza di non luogo a procedere senza revoca ex art. 434 c.p.p., SU sent. 8 del 2000, rv 215411; procedimento di cognizione non ancora definito con sentenza in giudicato, SU sent. 34655 del 2005, rv 231800 e Sez. 1^ sent. 17789 del 2008, rv 239849), che, quando pendono procedure diverse per fatto identico (l'identità del fatto sussistendo ove vi sia corrispondenza storico - naturalistica con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona), deve trovare applicazione il principio del ne bis in idem, inteso come preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda.
Tale principio, infatti e come pure argomentato dalla richiamata sentenza SU n. 34655/2005, assume il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico - sistematica. In particolare, in tal caso deve considerarsi operante l'istituto generale processuale della preclusione, intesa come consumazione del potere già esercitato. Quanto alla parte/pubblico ministero, l'esercizio di un'azione, sia pure cautelare, basata su un determinato fatto e su determinate esigenze nell'ambito di un medesimo procedimento, e offerto e soggetto alla valutazione del giudice di quel procedimento, consuma quell'azione rendendola non riproponibile in assenza di diversi nuovi e non valutati presupposti cautelari;
presupposti che mai potrebbero essere rinvenuti nel contenuto eventualmente sfavorevole di una pronuncia del giudice di quel procedimento sull'azione cautelare già esercitata. Ritenendo il contrario, da un lato si violerebbe il diritto dell'imputato a non essere perseguito più di una volta per il medesimo fatto, diritto che è espressione del giusto processo regolato dall'art. 111 Cost. e da normative internazionali;
e dall'altro si potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte qualificabili come vero e proprio "abuso del processo". Le Sezioni unite di questa Corte hanno poi, con le sentenze LI (n. 1 del 2000, rv 216239) e LI (n. 18339 del 2004, rv 227358), ulteriormente chiarito gli effetti dell'istituto della preclusione procedimentale in materia di rapporti tra i diversi gradi di imputazione e di concorso di più pendenze cautelari per la medesima imputazione.
A giudizio di questo Collegio, alla luce della valenza generale, nei termini ricordati, del principio del ne bis in idem, deve affermarsi che l'istituto della preclusione procedimentale - che ne costituisce la caratteristica o conseguenza specifica - opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene - oggetto e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna dei quali in astratto legittimante l'adozione della misura.
In tal caso - che è quello che ci occupa - non è consentita la moltiplicazione dei titoli cautelari relativi al medesimo oggetto, sì che contemporaneamente più siano i decreti di sequestro finalizzati alla stessa esigenza cautelare in essere nei confronti del medesimo bene all'interno del medesimo procedimento. Ove ciò si verifichi, deve ritenersi che mantenga efficacia solo il titolo che sia in concreto e nella fase procedimentale in corso il più utile, con riferimento all'esigenza cautelare fatta in concreto valere, per la parte che lo ha chiesto ed ottenuto, non essendo invece possibile attivare titoli ulteriori e concorrenti, o comunque coltivare l'avvenuta attivazione.
Poiché, come ricordato in premessa, all'odierna udienza questa Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero nel concorrente procedimento 36819/08, in relazione all'imputazione ex art. 640 ter c.p., in applicazione dei principi esposti il ricorso del pubblico ministero qui in esame deve essere rigettato, perché volto ad ottenere una duplicazione di titolo cautelare relativo al medesimo oggetto e per la medesima esigenza cautelare.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009