Sentenza 14 febbraio 2012
Massime • 2
Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. (Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all'emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato).
Il giudice per le indagini preliminari può emettere una seconda misura cautelare anche se è pendente il ricorso per cassazione avanzato dalla pubblica accusa avverso l'ordinanza per il riesame di annullamento della misura già emessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2012, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/02/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 307
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44316/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NO IA SA, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza 29/1/2010 del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29/1/2010 (depositata in data 22/7/2010), il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di D'NO IA SA, indagata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, confermava l'ordinanza del Gip di Reggio Calabria, emessa in data 11/1/2010, con la quale era stata applicata alla prevenuta la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale respingeva l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa con riferimento alla circostanza che per gli stessi fatti era stata emessa una precedente misura cautelare (il 10/8/2009) per 416 bis che il Tribunale per il riesame, con ordinanza in data 27/8/2009, aveva annullato per insussistenza della gravità indiziaria. Il Tribunale osservava che nel corso delle indagini erano emersi nuovi e gravissimi elementi indiziari che confermavano il ruolo di spicco assunto dalla D'NO (moglie di EL CA) nella cosca EL di Rosarno. Tali elementi indiziari nascevano dalla trascrizione di intercettazioni di conversazioni precedenti, ma versate in atti dopo l'emissione della misura cautelare e dalla trascrizione di conversazioni successive, che irrobustivano notevolmente il quadro indiziario delineato nell'ordinanza applicativa della prima misura cautelare e giustificavano l'emissione di una nuova misura cautelare.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagata, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo eccepisce che il nuovo provvedimento si riferisce agli stessi fatti di cui alla precedente misura ed è fondato sulla medesima piattaforma indiziaria sulla quale si è formato il giudicato cautelare, a seguito di pronunzia della Cassazione in data 24/2/2010 e sì duole di motivazione apparente. In particolare eccepisce che le conversazioni utilizzate nel secondo titolo custodiale, hanno identico tenore di quelle poste a fondamento del primo titolo custodiale e nulla aggiungono, in termini dimostrativi, rispetto al ruolo dinamico e funzionale alla vita dell'associazione svolto attribuito alla D'NO. Eccepisce, infine, che il Gip non avrebbe dovuto emanare una nuova misura cautelare, sulla base di una nuova richiesta del P.M. presentata in pendenza del ricorso dallo stesso proposto avverso il precedente provvedimento del Tribunale per il riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In punto di diritto, secondo l'insegnamento di questa Corte, nei procedimenti incidentali in materia di misure cautelari personali gli effetti delle relative decisioni permangono fino a quando non intervenga un mutamento della situazione processuale che legittimi il riesame della questione. Ed invero, nella "subiecta materia" le pronunzie avvengono allo stato degli atti e producono una causa di preclusione che trova reciprocità, visto dal lato della tutela del bene primario della libertà del cittadino, nel principio del "ne bis in idem" cautelare, cioè nel divieto per l'organo giurisdizionale di adottare altro provvedimento cautelare ove, giudicatisi insufficienti gli elementi indiziari proposti dal P.M. per l'emissione della misura restrittiva, non si sia verificata una sostanziale modificazione della situazione processuale che possa giustificare la rivalutazione "in peius" della posizione dell'inquisito. Ne consegue che il giudice della misura cautelare deve indicare specificamente, nell'emetterla, tali nuovi elementi indizianti, così come quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione, costituita dal precedente provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal P.M. di emanazione di ordinanza custodiale, valutando i nuovi elementi emersi dal prosieguo dell'indagine (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5494 del 23/10/1996, Rv. 205956, Managò).
3. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata riscontra i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per superare la preclusione derivante dal cd. "giudicato cautelare" in quanto il Tribunale ha chiaramente spiegato perché non opera la preclusione valutando accuratamente i nuovi elementi indizianti emersi nel corso dell'indagine. In particolare il Tribunale ha dettagliatamente esaminato (da fol. 30 a fol. 37) una messe di elementi emersi nel prosieguo delle indagini, ed acquisiti dagli inquirenti successivamente all'emissione del primo provvedimento, che integrano ed irrobustiscono notevolmente il quadro indiziario posto a fondamento della prima misura e fanno emergere il ruolo dinamico e funzionale, consapevolmente assunto dalla D'NO nella cosca diretta dal marito EL CA, ben distinguibile dallo stretto rapporto familiare che necessariamente doveva vederla a conoscenza delle vicende dei suoi familiari. Sulla scorta dei nuovi elementi indizianti il Tribunale ha motivatamente concluso rilevando che l'indagata contribuiva, in maniera autorevole ed influente alle decisioni del gruppo criminale, con profferta di suggerimenti e consigli, dettati dalla perfetta conoscenza delle dinamiche interne della cosca.
Non può dubitarsi, pertanto, che i nuovi elementi acquisiti nel corso delle indagini abbiano notevolmente integrato il quadro indiziario posto a base del primo provvedimento, determinando tanto il superamento della preclusione del giudicato cautelare, quanto il superamento della soglia della gravità indiziaria che giustifica l'emanazione della misura cautelare. Infine va rilevato che è infondata l'eccezione di preclusione della potestà del Gip di emettere una seconda misura cautelare in pendenza di ricorso del P.M. per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di annullamento della misura. La richiamata pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18339/2004) non è infatti applicabile al presente procedimento. La Corte infatti ha statuito che qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare. È evidente che tale principio di diritto riguarda una differente fattispecie, relativa all'appello avverso ordinanze di diniego del Gip. Al riguardo occorre precisare che in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010 Cc. (dep. 01/03/2011) Rv. 249001. Nel caso di specie il P.M. legittimamente ha scelto di utilizzare i nuovi elementi probatori raccolti per porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare. Di conseguenza il ricorso proposto da D'NO IA SA deve essere rigettato.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012