CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13016 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
sentite le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell' avv. ND FU, difensore di TR, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di TR GI, in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 1, del d.P.R. n. 309/1990 (capo Al) e agli artt. 110, 56 c.p. e 73 del medesimo d.P.R. (capo A2). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TR GI, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, in ordine alla ritenuta partecipazione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13016 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 del TR al sodalizio criminale. La difesa contesta in primo luogo l'identificazione dell'indagato con il soggetto denominato "Peppe" nelle intercettazioni, evidenziando come tale nome fosse attribuito ad almeno tre diversi individui nel medesimo procedimento. Si eccepisce, inoltre, che l'appartenenza di TR all'associazione sia stata desunta unicamente dalla sua presunta partecipazione al singolo episodio di tentata importazione di cui al capo A2), operando una trasposizione automatica giuridicamente errata e illogicamente sostenuta. Si sottolinea come la mera partecipazione a un singolo reato-fine non possa, di per sé, costituire un indicatore sufficiente di una stabile adesione al vincolo associativo, in assenza di altri dati fattuali che dimostrino una consapevole adesione al programma criminoso del sodalizio. La difesa evidenzia come TR, residente a [...], dove prestava la sua attività lavorativa, fosse presente solo a pochi incontri in Calabria, durante i quali si sarebbe discusso esclusivamente della singola operazione di importazione, senza alcun riferimento ad altri fatti delittuosi pregressi o futuri. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione per insussistenza e travisamento della prova in ordine alla qualifica di capo e finanziatore dell'associazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia confermato tali ruoli apicali basandosi unicamente sul concorso nell'unico episodio delittuoso contestato, senza alcuna analisi degli indicatori fattuali e giuridici che definiscono le figure del "capo" e del "finanziatore". La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un'inconsistenza giustificativa, avendo omesso di considerare profili quali l'assunzione di decisioni rilevanti per la vita del sodalizio o la gestione delle risorse economiche dell'organizzazione. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. in relazione agli artt. 110, 56 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché il vizio di motivazione sulla configurabilità del tentativo di importazione di sostanza stupefacente. La difesa sostiene che non sia mai stato raggiunto un preciso e serio accordo tra i soggetti calabresi e i fornitori sudamericani. Si argomenta che, nonostante la lunga permanenza di ST Federico in Colombia, non sia mai stata imbastita una trattativa concreta, tanto che i fondi inviati sarebbero stati utilizzati per altri scopi, come l'acquisto di una caffetteria. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il tentativo sulla base della sola spedizione del denaro e di dialoghi intercettati che preannunciavano un arrivo imminente del carico, senza considerare che, a distanza di due anni, nessuna importazione si era concretizzata. L'assenza di elementi che testimonino l'inizio di una trattativa affidabile e univoca renderebbe l'attività posta in essere mera preparazione non punibile. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere. 2 In primo luogo, si contesta la sussistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. La motivazione del Tribunale sarebbe generica e basata su circostanze indimostrate, come la disponibilità di canali privilegiati di approvvigionamento. Si sottolinea la rilevanza del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti contestati (risalenti al biennio 2020-2022), che, alla luce della L. n. 47/2015, eliderebbe il requisito dell'attualità del pericolo, anche in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. In secondo luogo, si ritiene che il pericolo di fuga sia stato affermato in modo apparente, con un generico richiamo a "plurimi e continui contatti con l'estero", senza ancorare tale valutazione a specifici elementi di fatto riferibili al ricorrente. Infine, si critica la scelta della misura carceraria, sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato sull'inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva, inclusi gli arresti domiciliari con controllo elettronico, in violazione del principio di proporzionalità e del novellato art. 275, comma 3, c.p.p. 3. Con memoria inoltrata il 30/12/2025 sono stati proposti motivi nuovi con i quali si denuncia: "la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'individuazione in TR GI del "Peppe" di cui si dice nei dialoghi intercettati e alla riferibilità al ricorrente del soprannome "Papararo"; la violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. e il vizio di motivazione, per illogicità nella ricostruzione dei fatti richiamati e nella interpretazione dei dialoghi intercettati in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990, anch'esso violato rispetto alla ritenuta sussistenza della partecipazione di TR GI al fatto associativo di cui al capo "A/1" dell'imputazione"; la "mancanza di motivazione, per evidente illogicità, in relazione al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella carceraria (anche di quella degli arresti domiciliari col controllo di all'art. 275 bis, c.p.p.)". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni si seguito precisate. 1. Va subito sgombrato il campo dall'argomento, proposto con il primo motivo e con il primo motivo aggiunto, che contesta l'individuazione del ricorrente nel "Peppe" o nel "Papararo" di cui alle conversazioni intercettate. Non risulta, infatti, che tale questione sia stata posta dinanzi al Tribunale del Riesame, non facendovi cenno l'ordinanza impugnata e non avendo il ricorrente contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nel medesimo provvedimento. 3 1.1 Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia di impugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014, Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01 ). Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censure proposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi;
pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di tassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). 2. Venendo alle ulteriori censure proposte con il primo motivo, in larga parte riproposte con il secondo motivo aggiunto, va osservato che le stesse esulano dal controllo demandato a questa Corte sul provvedimento impugnato. A pag. 17 e 18 dell'ordinanza tgEW:f valorizzati( una serie di telefonate intercettate, che vedevano fra i dialoganti anche il ricorrente, che rivela come i soggetti coinvolti nell'importazione di cui al capo A2 mirassero a stabilire un "canale stabile di approvvigionamento dello stupefacente" con il Sudamerica. 2.1 Tale passaggio dell'ordinanza è contestato dal ricorso proponendo differenti letture dei dialoghi intercettati o elaborando ipotesi alternative del tutto teoriche che non si confrontano con il quadro indiziario. 2.2 Tali censure scontano plurimi motivi di inammissibilità. 2.2.1 Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito dei dialoghi intercettati, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 4 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 2.2.2 Venendo al ricorso in esame, in relazione all'intercettazione del 12/12/2020, la difesa si è limitata a eccepire che, per il suo consulente, il ricorrente avrebbe proferito l'espressione "poi parliamo" e non "poi ripartiamo" come sostenuto dai giudici di merito e, ancora, a rimarcare il collegamento dell'espressione all'importazione non andata a buon fine ignorandovi la proiezione futura, rappresentata da nuovi progetti d'importazione da intraprendere, valorizzata dal Tribunale. In relazione al dialogo del 3/3/2020 intercorso fra ON e OD richiamato a pag. 17 dell'ordinanza (che il ricorso data 20/3/2020 e colloca a pag. 16 dell'ordinanza), ancora, viene ipotizzato che gli importi milionari delle operazioni successive a quella intrapresa avrebbero potuto riguardare l'associazione di cui al capo B1 per effetto del fatto che l'uomo stava valutando di rivolgersi a RM GI, partecipe della predetta associazione, senza considerare, però, che secondo quanto esposto nell'ordinanza, l'incarico a RM GI avrebbe dovuto avere a oggetto proprio l'operazione di cui al capo A2 cui era interessata dall'associazione del ricorrente (cfr. pag 19 dell'ordinanza). 2.2.3 Le doglianze difensive, quindi, non deducono illogicità evidenti nell'interpretazione delle conversazioni cui pervengono i giudici di merito né assolvono il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01; Sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01), solo incidentalmente denunciato, invero, ma propongono una differente lettura dei dialoghi al fine di ottenere una valutazione del quadro indiziario alternativa a quella operata dai giudici di merito. 2.3 Tale postulazione incorre in ulteriori errori di diritto. In materia di ricorso per Cassazione, infatti, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 6061 comma l Ie tt. e),cod. proc. pen., la ricostruzione í contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una possibile alternativa a quella ritenuta nel 5 provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054; Sez. 2, n. 40432 del 2/12/2025, Liviero). 2.3.1 Ma, ancor prima, il ricorso dimostra di non considerare i limiti del sindacato di questa Corte cui non è conferito dall'ordinamento "alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760)" (Sez. 2, n. 17353 del 28/3/2024, Zingarelli). 2.3.2 Le contestazioni in ordine al significato da attribuire alle conversazioni e agli incontri cui il ricorrente, per GIP e Tribunale, avrebbe partecipato, infine, non valgono ad elidere la valenza indiziaria in termini di gravità sulla quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola(gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. Sostenere che TR partecipò a pochi degli incontri tenutisi per concordare l'importazione di cui al capo A2 o che nei dialoghi interloquì rappresentandosi come parte di un gruppo solo in quanto interessato alla singola importazione di cocaina, a fronte di un contesto indiziario che rivela, almeno ai fini cautelari, la sussistenza di una associazione che aveva come base l'autolavaggio di TR RA nel cui interesse ON e ST operavano, non priva gli indizi valorizzati dal Tribunale del riesame della loro astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie associativa, specie se le due conversazioni richiamate espressamente dal primo motivo del ricorso risultano inserite dal Tribunale in un più ampio contesto probatorio che dimostra il comune interesse di tutti i soggetti coinvolti nel tentativo di importazione a creare uno stabile canale di rifornimento in grado di assicurare la disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina in Italia al gruppo di acquirenti a cui ON e ST facevano riferimento. 6 2.4 L'ordinanza, inoltre, si sofferma sulla cassa comune di cui disponeva il gruppo di acquirenti comprendente TR GI, sulla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti, sulla frequenza dei contatti, sulla capacità di sostituirne i componenti, sulla disponibilità di una "base". Con tali elementi il ricorso solo marginalmente si confronta, ipotizzando che TR, benché concorrente nel reato A2, fosse comunque estraneo alla consorteria costituita dagli altri finanziatori di Platì, al quale si sarebbe occasionalmente unito per poter disporre della droga che ON e ST avrebbero dovuto procurare. L'ipotesi, tuttavia, è smentita dagli elementi valorizzati nell'ordinanza, che individuano gli acquirenti di Platì come un unitario centro di interesse, e non risulta neppure proposta dinanzi al Tribunale del Riesame, così da precluderne la valutazione in questa sede. 3. Quanto alla qualificazione giuridica della posizione verticistica, la critica del ricorrente sulla mancata prova del ruolo di "capo e finanziatore " è inammissibile per due ordini di motivi. 3.1 In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame al fine di escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01). 3.2 In ogni caso, anche in ordine a tale profilo il Tribunale offre una motivazione adeguata avendo desunto tale qualifica non da una mera presunzione, ma dalla posizione concretamente assunta dal TR all'interno del gruppo dei "platiesi", i quali esercitavano un potere direttivo e decisionale sull'intera operazione, impartendo direttive, finanziando le attività e pretendendo resoconti. La partecipazione del ricorrente a plurimi incontri volti a orientare l'attività del sodalizio e il suo diretto interesse economico nell'operazione costituiscono elementi che, letti nel contesto complessivo, supportano adeguatamente la qualifica contestata. 4. Generiche e comunque estranee al sindacato di legittimità risultano le censure proposte con il terzo motivo di impugnazione, relativo alla configurabilità del tentativo di importazione. La censura difensiva si basa su una lettura parziale e atomistica di alcuni elementi probatori senza confrontarsi con gli elementi dai quali il Tribunale ha desunto che le trattative con i narcotrafficanti sudamericani avevano raggiunto uno stadio avanzato: era 7 stato raggiunto un accordo di massima su quantità (150 kg di cocaina), qualità e prezzo;
era stato versato un cospicuo acconto. 4.1 A tale ricostruzione, del tutto aderente alle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, in particolare quelle successive al viaggio di ON NO in Sudamerica che confermano l'esito positivo della missione e l'imminenza della spedizione del carico - "Ah? L'avete mandata? 150! E soldi quanti te ne hanno mandati? 130? E dove sono?" -, il ricorrente oppone letture alternative delle medesime intercettazioni, della dubbia verosimiglianza, come ad esempio quando si assume che ON, raggiunto il Sudamerica per verificare l'operato di ST, si sarebbe limitato a prendere per vere le rassicurazione da questi fornite, o valorizza ulteriori dialoghi, espunti dal contesto nel quale il GIP li aveva inseriti, che comunque non intaccano il valore dimostrativo assegnato dal Tribunale al resoconto del viaggio in Sudamerica fatto da ON a OD al suo rientro in Italia. La circostanza che l'operazione non sia poi andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli agenti (come l'inaffidabilità dell'intermediario ST o altre problematiche) non elide la rilevanza penale degli atti già compiuti, che avevano superato la soglia della mera preparazione per entrare nella fase esecutiva del delitto. 4.2 Anche in questo caso, quindi, le censure difensive attingono al significato degli indizi emergenti dall'incarto processuale e non già alla tenuta logica della motivazione contestata, così risolvendosi in una lettura alternativa e parziale del quadro probatorio che, per quanto sopra esposto, esula dal sindacato del giudice di legittimità. 5. Anche il quarto motivo, i cui argomenti sono riproposti con il terzo motivo nuovo, relativo alle esigenze cautelari, risulta manifestamente infondato, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi che governano la materia. Ha, infatti, richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Inoltre, in maniera del tutto condivisibile, ha parametrato la prognosi di pericolosità non solo al reato associativo ma anche alla commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo contesto criminale di riferimento (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01), così procedendo a una valutazione articolata che accompagna e rafforza la presunzione di cui all'art. 273 e comma 5.1 Con tale apparato argomentativo il ricorrente sostanzialmente non si confronta, limitandosi a enfatizzare il c.d. tempo silente senza però conformare la dimensione temporale con la storia e la personalità dell'indagato, quali ricostruite dai giudici di merito, che disvelano una propensione criminale, una professionalità nel commercio della droga e una pericolosità che la precedente condanna non ha scalfito. 8 Va allora ricordato che il decorso del tempo ha un significato neutro, positivo o negativo, a seconda di come il soggetto destinatario della cautela interpreti e viva tale decorso potendo argomentarsi che, nonostante un cospicuo intervallo cronologico, la persistente adesione al contesto criminogenetico di origine o agli interessi che lo supportano accresca le esigenze cautelari, giacché la propensione alla recidiva si è rivelata inossidabile al trascorrere del tempo oppure, per converso, è possibile affermare che il decorso del tempo, se colorato di significati positivi, ha determinato un progressivo recupero alla socialità del soggetto in cautela. 5.2 Nel caso di specie, la stessa difesa nel ricorso e nei motivi nuovi non è stata in grado di individuare elemento alcuno in grado di connotare in senso favorevole il decorrere del tempo, per cui quello che resta è l'allarmante precedente penale, l'inserimento in contesti di criminalità organizzata operanti su scala internazionale e dotati di notevoli capacità economica e organizzativa e una volontà di arricchimento tramite il delitto che non ha trovato alcun argine nella severa pena che era stata inflitta proprio in concomitanza con il tentativo di importazione, elementi tutti che impediscono di assegnare al, peraltro breve, periodo temporale intercorso fra i reati delineati nella preliminare rubrica del PM e l'applicazione della misura cautelare la rilevanza assegnata dalla difesa. 5.3 Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Le censure difensive risultano meramente assertive volte a postulare una differente valutazione del quadro probatorio che, come già rilevato, risulta estraneo al giudizio di legittimità. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Non conseguendo al presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, a cura della cancelleria, a mente della previsione dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato si trova detenuto affinché provveda a quanto stabilito dal precedente comma 1-bis.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/1/2026
sentite le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell' avv. ND FU, difensore di TR, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di TR GI, in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 1, del d.P.R. n. 309/1990 (capo Al) e agli artt. 110, 56 c.p. e 73 del medesimo d.P.R. (capo A2). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TR GI, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, in ordine alla ritenuta partecipazione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13016 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 del TR al sodalizio criminale. La difesa contesta in primo luogo l'identificazione dell'indagato con il soggetto denominato "Peppe" nelle intercettazioni, evidenziando come tale nome fosse attribuito ad almeno tre diversi individui nel medesimo procedimento. Si eccepisce, inoltre, che l'appartenenza di TR all'associazione sia stata desunta unicamente dalla sua presunta partecipazione al singolo episodio di tentata importazione di cui al capo A2), operando una trasposizione automatica giuridicamente errata e illogicamente sostenuta. Si sottolinea come la mera partecipazione a un singolo reato-fine non possa, di per sé, costituire un indicatore sufficiente di una stabile adesione al vincolo associativo, in assenza di altri dati fattuali che dimostrino una consapevole adesione al programma criminoso del sodalizio. La difesa evidenzia come TR, residente a [...], dove prestava la sua attività lavorativa, fosse presente solo a pochi incontri in Calabria, durante i quali si sarebbe discusso esclusivamente della singola operazione di importazione, senza alcun riferimento ad altri fatti delittuosi pregressi o futuri. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione per insussistenza e travisamento della prova in ordine alla qualifica di capo e finanziatore dell'associazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia confermato tali ruoli apicali basandosi unicamente sul concorso nell'unico episodio delittuoso contestato, senza alcuna analisi degli indicatori fattuali e giuridici che definiscono le figure del "capo" e del "finanziatore". La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un'inconsistenza giustificativa, avendo omesso di considerare profili quali l'assunzione di decisioni rilevanti per la vita del sodalizio o la gestione delle risorse economiche dell'organizzazione. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. in relazione agli artt. 110, 56 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché il vizio di motivazione sulla configurabilità del tentativo di importazione di sostanza stupefacente. La difesa sostiene che non sia mai stato raggiunto un preciso e serio accordo tra i soggetti calabresi e i fornitori sudamericani. Si argomenta che, nonostante la lunga permanenza di ST Federico in Colombia, non sia mai stata imbastita una trattativa concreta, tanto che i fondi inviati sarebbero stati utilizzati per altri scopi, come l'acquisto di una caffetteria. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il tentativo sulla base della sola spedizione del denaro e di dialoghi intercettati che preannunciavano un arrivo imminente del carico, senza considerare che, a distanza di due anni, nessuna importazione si era concretizzata. L'assenza di elementi che testimonino l'inizio di una trattativa affidabile e univoca renderebbe l'attività posta in essere mera preparazione non punibile. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere. 2 In primo luogo, si contesta la sussistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. La motivazione del Tribunale sarebbe generica e basata su circostanze indimostrate, come la disponibilità di canali privilegiati di approvvigionamento. Si sottolinea la rilevanza del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti contestati (risalenti al biennio 2020-2022), che, alla luce della L. n. 47/2015, eliderebbe il requisito dell'attualità del pericolo, anche in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. In secondo luogo, si ritiene che il pericolo di fuga sia stato affermato in modo apparente, con un generico richiamo a "plurimi e continui contatti con l'estero", senza ancorare tale valutazione a specifici elementi di fatto riferibili al ricorrente. Infine, si critica la scelta della misura carceraria, sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato sull'inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva, inclusi gli arresti domiciliari con controllo elettronico, in violazione del principio di proporzionalità e del novellato art. 275, comma 3, c.p.p. 3. Con memoria inoltrata il 30/12/2025 sono stati proposti motivi nuovi con i quali si denuncia: "la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'individuazione in TR GI del "Peppe" di cui si dice nei dialoghi intercettati e alla riferibilità al ricorrente del soprannome "Papararo"; la violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. e il vizio di motivazione, per illogicità nella ricostruzione dei fatti richiamati e nella interpretazione dei dialoghi intercettati in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990, anch'esso violato rispetto alla ritenuta sussistenza della partecipazione di TR GI al fatto associativo di cui al capo "A/1" dell'imputazione"; la "mancanza di motivazione, per evidente illogicità, in relazione al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella carceraria (anche di quella degli arresti domiciliari col controllo di all'art. 275 bis, c.p.p.)". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni si seguito precisate. 1. Va subito sgombrato il campo dall'argomento, proposto con il primo motivo e con il primo motivo aggiunto, che contesta l'individuazione del ricorrente nel "Peppe" o nel "Papararo" di cui alle conversazioni intercettate. Non risulta, infatti, che tale questione sia stata posta dinanzi al Tribunale del Riesame, non facendovi cenno l'ordinanza impugnata e non avendo il ricorrente contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nel medesimo provvedimento. 3 1.1 Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia di impugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014, Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01 ). Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censure proposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi;
pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di tassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). 2. Venendo alle ulteriori censure proposte con il primo motivo, in larga parte riproposte con il secondo motivo aggiunto, va osservato che le stesse esulano dal controllo demandato a questa Corte sul provvedimento impugnato. A pag. 17 e 18 dell'ordinanza tgEW:f valorizzati( una serie di telefonate intercettate, che vedevano fra i dialoganti anche il ricorrente, che rivela come i soggetti coinvolti nell'importazione di cui al capo A2 mirassero a stabilire un "canale stabile di approvvigionamento dello stupefacente" con il Sudamerica. 2.1 Tale passaggio dell'ordinanza è contestato dal ricorso proponendo differenti letture dei dialoghi intercettati o elaborando ipotesi alternative del tutto teoriche che non si confrontano con il quadro indiziario. 2.2 Tali censure scontano plurimi motivi di inammissibilità. 2.2.1 Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito dei dialoghi intercettati, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 4 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 2.2.2 Venendo al ricorso in esame, in relazione all'intercettazione del 12/12/2020, la difesa si è limitata a eccepire che, per il suo consulente, il ricorrente avrebbe proferito l'espressione "poi parliamo" e non "poi ripartiamo" come sostenuto dai giudici di merito e, ancora, a rimarcare il collegamento dell'espressione all'importazione non andata a buon fine ignorandovi la proiezione futura, rappresentata da nuovi progetti d'importazione da intraprendere, valorizzata dal Tribunale. In relazione al dialogo del 3/3/2020 intercorso fra ON e OD richiamato a pag. 17 dell'ordinanza (che il ricorso data 20/3/2020 e colloca a pag. 16 dell'ordinanza), ancora, viene ipotizzato che gli importi milionari delle operazioni successive a quella intrapresa avrebbero potuto riguardare l'associazione di cui al capo B1 per effetto del fatto che l'uomo stava valutando di rivolgersi a RM GI, partecipe della predetta associazione, senza considerare, però, che secondo quanto esposto nell'ordinanza, l'incarico a RM GI avrebbe dovuto avere a oggetto proprio l'operazione di cui al capo A2 cui era interessata dall'associazione del ricorrente (cfr. pag 19 dell'ordinanza). 2.2.3 Le doglianze difensive, quindi, non deducono illogicità evidenti nell'interpretazione delle conversazioni cui pervengono i giudici di merito né assolvono il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01; Sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01), solo incidentalmente denunciato, invero, ma propongono una differente lettura dei dialoghi al fine di ottenere una valutazione del quadro indiziario alternativa a quella operata dai giudici di merito. 2.3 Tale postulazione incorre in ulteriori errori di diritto. In materia di ricorso per Cassazione, infatti, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 6061 comma l Ie tt. e),cod. proc. pen., la ricostruzione í contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una possibile alternativa a quella ritenuta nel 5 provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054; Sez. 2, n. 40432 del 2/12/2025, Liviero). 2.3.1 Ma, ancor prima, il ricorso dimostra di non considerare i limiti del sindacato di questa Corte cui non è conferito dall'ordinamento "alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760)" (Sez. 2, n. 17353 del 28/3/2024, Zingarelli). 2.3.2 Le contestazioni in ordine al significato da attribuire alle conversazioni e agli incontri cui il ricorrente, per GIP e Tribunale, avrebbe partecipato, infine, non valgono ad elidere la valenza indiziaria in termini di gravità sulla quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola(gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. Sostenere che TR partecipò a pochi degli incontri tenutisi per concordare l'importazione di cui al capo A2 o che nei dialoghi interloquì rappresentandosi come parte di un gruppo solo in quanto interessato alla singola importazione di cocaina, a fronte di un contesto indiziario che rivela, almeno ai fini cautelari, la sussistenza di una associazione che aveva come base l'autolavaggio di TR RA nel cui interesse ON e ST operavano, non priva gli indizi valorizzati dal Tribunale del riesame della loro astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie associativa, specie se le due conversazioni richiamate espressamente dal primo motivo del ricorso risultano inserite dal Tribunale in un più ampio contesto probatorio che dimostra il comune interesse di tutti i soggetti coinvolti nel tentativo di importazione a creare uno stabile canale di rifornimento in grado di assicurare la disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina in Italia al gruppo di acquirenti a cui ON e ST facevano riferimento. 6 2.4 L'ordinanza, inoltre, si sofferma sulla cassa comune di cui disponeva il gruppo di acquirenti comprendente TR GI, sulla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti, sulla frequenza dei contatti, sulla capacità di sostituirne i componenti, sulla disponibilità di una "base". Con tali elementi il ricorso solo marginalmente si confronta, ipotizzando che TR, benché concorrente nel reato A2, fosse comunque estraneo alla consorteria costituita dagli altri finanziatori di Platì, al quale si sarebbe occasionalmente unito per poter disporre della droga che ON e ST avrebbero dovuto procurare. L'ipotesi, tuttavia, è smentita dagli elementi valorizzati nell'ordinanza, che individuano gli acquirenti di Platì come un unitario centro di interesse, e non risulta neppure proposta dinanzi al Tribunale del Riesame, così da precluderne la valutazione in questa sede. 3. Quanto alla qualificazione giuridica della posizione verticistica, la critica del ricorrente sulla mancata prova del ruolo di "capo e finanziatore " è inammissibile per due ordini di motivi. 3.1 In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame al fine di escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01). 3.2 In ogni caso, anche in ordine a tale profilo il Tribunale offre una motivazione adeguata avendo desunto tale qualifica non da una mera presunzione, ma dalla posizione concretamente assunta dal TR all'interno del gruppo dei "platiesi", i quali esercitavano un potere direttivo e decisionale sull'intera operazione, impartendo direttive, finanziando le attività e pretendendo resoconti. La partecipazione del ricorrente a plurimi incontri volti a orientare l'attività del sodalizio e il suo diretto interesse economico nell'operazione costituiscono elementi che, letti nel contesto complessivo, supportano adeguatamente la qualifica contestata. 4. Generiche e comunque estranee al sindacato di legittimità risultano le censure proposte con il terzo motivo di impugnazione, relativo alla configurabilità del tentativo di importazione. La censura difensiva si basa su una lettura parziale e atomistica di alcuni elementi probatori senza confrontarsi con gli elementi dai quali il Tribunale ha desunto che le trattative con i narcotrafficanti sudamericani avevano raggiunto uno stadio avanzato: era 7 stato raggiunto un accordo di massima su quantità (150 kg di cocaina), qualità e prezzo;
era stato versato un cospicuo acconto. 4.1 A tale ricostruzione, del tutto aderente alle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, in particolare quelle successive al viaggio di ON NO in Sudamerica che confermano l'esito positivo della missione e l'imminenza della spedizione del carico - "Ah? L'avete mandata? 150! E soldi quanti te ne hanno mandati? 130? E dove sono?" -, il ricorrente oppone letture alternative delle medesime intercettazioni, della dubbia verosimiglianza, come ad esempio quando si assume che ON, raggiunto il Sudamerica per verificare l'operato di ST, si sarebbe limitato a prendere per vere le rassicurazione da questi fornite, o valorizza ulteriori dialoghi, espunti dal contesto nel quale il GIP li aveva inseriti, che comunque non intaccano il valore dimostrativo assegnato dal Tribunale al resoconto del viaggio in Sudamerica fatto da ON a OD al suo rientro in Italia. La circostanza che l'operazione non sia poi andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli agenti (come l'inaffidabilità dell'intermediario ST o altre problematiche) non elide la rilevanza penale degli atti già compiuti, che avevano superato la soglia della mera preparazione per entrare nella fase esecutiva del delitto. 4.2 Anche in questo caso, quindi, le censure difensive attingono al significato degli indizi emergenti dall'incarto processuale e non già alla tenuta logica della motivazione contestata, così risolvendosi in una lettura alternativa e parziale del quadro probatorio che, per quanto sopra esposto, esula dal sindacato del giudice di legittimità. 5. Anche il quarto motivo, i cui argomenti sono riproposti con il terzo motivo nuovo, relativo alle esigenze cautelari, risulta manifestamente infondato, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi che governano la materia. Ha, infatti, richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Inoltre, in maniera del tutto condivisibile, ha parametrato la prognosi di pericolosità non solo al reato associativo ma anche alla commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo contesto criminale di riferimento (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01), così procedendo a una valutazione articolata che accompagna e rafforza la presunzione di cui all'art. 273 e comma 5.1 Con tale apparato argomentativo il ricorrente sostanzialmente non si confronta, limitandosi a enfatizzare il c.d. tempo silente senza però conformare la dimensione temporale con la storia e la personalità dell'indagato, quali ricostruite dai giudici di merito, che disvelano una propensione criminale, una professionalità nel commercio della droga e una pericolosità che la precedente condanna non ha scalfito. 8 Va allora ricordato che il decorso del tempo ha un significato neutro, positivo o negativo, a seconda di come il soggetto destinatario della cautela interpreti e viva tale decorso potendo argomentarsi che, nonostante un cospicuo intervallo cronologico, la persistente adesione al contesto criminogenetico di origine o agli interessi che lo supportano accresca le esigenze cautelari, giacché la propensione alla recidiva si è rivelata inossidabile al trascorrere del tempo oppure, per converso, è possibile affermare che il decorso del tempo, se colorato di significati positivi, ha determinato un progressivo recupero alla socialità del soggetto in cautela. 5.2 Nel caso di specie, la stessa difesa nel ricorso e nei motivi nuovi non è stata in grado di individuare elemento alcuno in grado di connotare in senso favorevole il decorrere del tempo, per cui quello che resta è l'allarmante precedente penale, l'inserimento in contesti di criminalità organizzata operanti su scala internazionale e dotati di notevoli capacità economica e organizzativa e una volontà di arricchimento tramite il delitto che non ha trovato alcun argine nella severa pena che era stata inflitta proprio in concomitanza con il tentativo di importazione, elementi tutti che impediscono di assegnare al, peraltro breve, periodo temporale intercorso fra i reati delineati nella preliminare rubrica del PM e l'applicazione della misura cautelare la rilevanza assegnata dalla difesa. 5.3 Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Le censure difensive risultano meramente assertive volte a postulare una differente valutazione del quadro probatorio che, come già rilevato, risulta estraneo al giudizio di legittimità. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Non conseguendo al presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, a cura della cancelleria, a mente della previsione dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato si trova detenuto affinché provveda a quanto stabilito dal precedente comma 1-bis.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/1/2026