Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13016
CASS
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Contestazione dell'identificazione con 'Peppe'

    La questione dell'identificazione con 'Peppe' non risulta essere stata sollevata dinanzi al Tribunale del Riesame, rendendo tale motivo inammissibile. Le censure sull'interpretazione dei dialoghi intercettati e sulla valutazione del quadro indiziario sono inammissibili in sede di legittimità, in quanto non configurano travisamento della prova o illogicità manifesta, ma propongono una diversa lettura dei fatti.

  • Rigettato
    Partecipazione a un singolo reato-fine

    Le contestazioni sul significato da attribuire alle conversazioni e agli incontri non elidono la valenza indiziaria in termini di gravità sulla quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza ai fini cautelari. Il Tribunale ha valorizzato un più ampio contesto probatorio che dimostra il comune interesse di tutti i soggetti coinvolti nel tentativo di importazione a creare uno stabile canale di rifornimento.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova del ruolo apicale

    Non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione per escludere la qualifica di organizzatore, in quanto la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare. In ogni caso, il Tribunale ha fornito motivazione adeguata desumendo la qualifica dalla posizione concretamente assunta dal ricorrente all'interno del gruppo, esercitando potere direttivo e decisionale, finanziando le attività e pretendendo resoconti.

  • Rigettato
    Insussistenza di una trattativa concreta

    Le censure difensive attingono al significato degli indizi emergenti dall'incarto processuale e non alla tenuta logica della motivazione, proponendo una lettura alternativa e parziale del quadro probatorio. Il Tribunale ha desunto che le trattative avevano raggiunto uno stadio avanzato, con accordo su quantità, qualità e prezzo, e versamento di un acconto. L'operazione non è andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli agenti, ma gli atti compiuti avevano superato la soglia della preparazione.

  • Rigettato
    Pericolo di recidiva concreto e attuale

    Il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia, richiamando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. La prognosi di pericolosità è stata parametrata non solo al reato associativo ma anche alla commissione di reati espressione della medesima professionalità. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo, enfatizzando il 'tempo silente' senza considerare la propensione criminale e la pericolosità dimostrate.

  • Rigettato
    Pericolo di fuga

    Le censure difensive attingono al significato degli indizi emergenti dall'incarto processuale e non già alla tenuta logica della motivazione contestata, così risolvendosi in una lettura alternativa e parziale del quadro probatorio che esula dal sindacato del giudice di legittimità.

  • Rigettato
    Inadeguatezza di misure meno afflittive

    L'ordinanza ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Le censure difensive sono meramente assertive.

  • Inammissibile
    Mancanza di contestazione in sede di riesame

    Non risulta che tale questione sia stata posta dinanzi al Tribunale del Riesame, non facendovi cenno l'ordinanza impugnata e non avendo il ricorrente contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nel medesimo provvedimento. Pertanto, l'argomento risulta inammissibile.

  • Rigettato
    Illogicità nella ricostruzione dei fatti e interpretazione dei dialoghi

    Le censure difensive attingono al significato degli indizi emergenti dall'incarto processuale e non già alla tenuta logica della motivazione contestata, così risolvendosi in una lettura alternativa e parziale del quadro probatorio che esula dal sindacato del giudice di legittimità.

  • Rigettato
    Illogicità nel giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e inadeguatezza di misure alternative

    L'ordinanza impugnata ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Le censure difensive risultano meramente assertive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13016
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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