Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Nel contratto autonomo di garanzia, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell'accessorietà e al regime delle eccezioni consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il fenomeno si verifichi quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, che si limita ad imporne la forma scritta).
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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3193. di Antonio Zurlo Con la recente ordinanza, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato i limiti dell'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, nei casi in cui: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; il garante faccia valere l'inesistenza …
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Cass. Civ. Sez I, Ordinanza n. 371 del 10.01.2018 di Michael Lecci L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis anche […] quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. Con la pronuncia in commento gli ermellini cristallizzano un importante principio relativamente alle eccezioni opponibili alla Banca da parte del garante autonomo. Premessa di fatto La controversia, affrontata in prime cure …
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ISSN 2385-1376 L'interesse corrispettivo attiene alla fase cd. fisiologica del rapporto contrattuale e ha una natura profondamente diversa rispetto all'interesse cd. moratorio; l'interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo che la Banca riceve per la messa a disposizione della somma, mentre l'interesse moratorio disciplina contrattualmente il caso di (eventuale) inadempimento del mutuatario, la fase dunque patologica del contratto, stabilendo in misura predeterminata il quantum del risarcimento dovuto alla Banca. La diversa collocazione sistematica degli istituiti dà atto della differente ratio che li governa: gli interessi corrispettivi sono disciplinati dall'art. 1815 c.c. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3326 IN OME EL POOL ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fideriessique- SEZIONE TERZA CIVILE Controtte sutonomo дагащия Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20783/98 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Cron. 1796 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Rep. 856 Dott. Ernesto LUPO Ud. 09/10/01 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 3.40 SE NTENZA il 7 MAR 2002. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ROEMER DE RABENSTEIN MARIO, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA APPIA NUOVA 677, presso lo studio Richiesta copia studio PL/10 dal Sig. ROBERTO MOZZETTI, che lo difende anche 3.10 per diritti €dell'avvocato 11 7 MAR 2002. all'avvocato ALDO BUZIO, giusta delega disgiuntamente IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. GE per dirilti € 3.10 contro il 7 MAR. 2002 BANCA CARIGE SPA, CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E II. CANCELLIERE IMPERIA, elettivamente indomiciliata ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio COEN, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato dal Sig. DMM 2001 320 itty MAR. 2002per diritt 1720 GIORGIO VILLANI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 215/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 26/02/98 e depositata il 30/03/98 (R.G. 313/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Stefano COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. La Banca RI s.p.a. Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con ricorso al presidente del tribunale di Genova, depositato il 18.3.1994, chiedeva fosse ingiunto a AR RO de 130.000.000, aumentata di EI, di pagare la somma di L. interessi e commissioni. La RI esponeva d'essere creditrice della società Auto Doc L. 141.551.325, oltre interessi per la maggiore somma di con capitalizzazione semestrale ed dall'1.1.1994 al tasso del 17% dell'1, 4% sul una commissione utilizzo,di pure trimestrale, massimo scoperto di conto corrente. Per le obbligazioni della H con fideiussione del 28.9.1988, Auto Doc aveva prestato garanzia, . a milioni, ROAR de successivamente limitata 130 EI. Con telegrammi del 16.3.1994, gli affidamenti alla Auto Doc erano stati revocati ed il garante era stato invitato al pagamento del debito.
2. AR RO de EI proponeva opposizione avverso il decreto d'ingiunzione emesso ed a lui notificato. somma era da lui dovuta Chiedeva fosse dichiarato che nessuna o che fosse dichiarato quale era la minore somma dovuta. Nella citazione in opposizione esponeva, tra le altre, queste ragioni. La fideiussione era nulla: ne erano indeterminabili sia le obbligazioni da garantire sia l'importo massimo del debito. superiore a interessi in misura quella La pattuizione di legale era nulla: il saggio ne avrebbe dovuto essere pattuito per era avvenuto né questo elemento del patto poteva iscritto, ciò non essere sostituito dal riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito della piazza, perché queste condizioni variavano entro larghi margini. - L'opposizione veniva rigettata dal tribunale con sentenza del 3. 14.12.1995. 4. - La decisione veniva impugnata da RO de EI. che il tribunale quasi nulla avesse L'appellante lamentava relative alla nullità della detto sulle importanti questioni fideiussione e del tasso di interessi, superate col richiamo alla costante giurisprudenza dello stesso tribunale. Si soffermava anche sulla misura della liquidazione delle spese processuali. La RI, mentre chiedeva che l'appello fosse dichiarato considerazioni proposito inammissibile, svolgeva specifiche a della liquidazione delle spese.
5. La corte d'appello, con sentenza del 30.3.1998, ha accolto il motivo riguardante la liquidazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. A tale decisione è pervenuta dopo avere prima osservato che l'appello era inammissibile, perché i motivi non erano specifici, ovverosia non enunciavano le ragioni di critica della decisione di primo grado. Ma la corte d'appello è poi passata a discutere le ragioni che ha ritenuto di poter individuare e le ha dichiarate 4 Ciò con l'eccezione del motivo riguardante le spese non fondate. del processo. la cassazione della 4. - AR RO de EI ha chiesto sentenza con ricorso notificato il 19.11.1998. La RI ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria. Motivi della decisione Il ricorso contiene quattro motivi. Il primo è un motivo di violazione di norme sul procedimento 1. 2. - in relazione all'art. 342 cod. (art. 360 n. civ.,cod. proc. proc. civ.). Vi si critica la ragione per cui, nella sentenza impugnata, stato dichiarato che l'appello era inammissibile. Si sostiene che il giudice dell'impugnazione ha il dovere di އ tornare a pronunciarsi sul merito della causa, purché nell'appello nuova decisione: si indichino i punti su cui è chiesta una non stato invece ritenuto dalla corte d'appello, necessario, come è che giustificano questa diversa che si espongano anche i motivi decisione. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. La pronuncia della corte d'appello non può essere considerata sentenza di rigetto dell'appello basata su una duplice una motivazione. E questo perché il quarto motivo d'appello è stato accolto, mentre, se l'appello come atto processuale fosse stato realmente considerato inammissibile, il giudice di secondo grado non avrebbe 5 potuto tornare а soffermarsi sulla liquidazione delle spese compiuta dal primo giudice. Il significato della pronuncia della corte d'appello è dunque diverso. La corte ha detto che ciò su cui poteva soffermarsi nel giudicare dell'appello era quel tanto di critica della decisione di primo grado che poteva desumersi dai motivi. non dal suo,canto d'aver E siccome il ricorrente lamenta, svolto nei motivi d'appello più critiche di quante non ne siano state esaminate, non v'è ragione di soffermarsi sul contenuto del motivo di ricorso. norme di diritto un motivo di violazione di 3. - Il secondo 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1936 cod. (art. 360 n. civ.). Vi si sostiene che la fideiussione era nulla e questo per più senzatutte le obbligazioni future ragioni perché prestata per delimitazione del tipo di operazioni di credito garantite;
perché somma;
nell'esecuzione del limite di perché prestata senza si sarebbe comportata in buona fede, avendo rapporto la banca non continuato a fare credito al debitore principale nonostante le mutate condizioni patrimoniali di quello e senza averne dato avviso al fideiussore. è infondato, in parte è inammissibile, Il motivo in parte perché generico. èNon fondato dove si sostiene che fideiussione la per obbligazioni future è nulla quando è prestata a garanzia delle cliente di una banca può assumere verso di obbligazioni che un questa in dipendenza di future operazioni di credito. E' principio di diritto costantemente affermato dalla Corte è per sé incompatibile con che tale tipo di fideiussione non la regola posta dall'art. 1346 cod. civ., secondo cui il contratto è nullo se il suo oggetto non è determinabile (Cass. 17 novembre mentre al fideiussore che presta la 1999 n. 12743): ciò perché, garanzia è nota l'attività del debitore, l'erogazione del credito è poi lasciata alla completa discrezione della a suo favore non banca, tenuta al rispetto di regole tecniche, rilevanti in rapporto alla vigilanza esercitata sugli istituti di credito. Per il resto non è ammissibile. Quanto al limite di somma, risulta già dalla domanda che il contratto di fideiussione, limite fu dalle parti introdotto nel in vigore della legge 17 febbraio evidentemente dopo l'entrata 1992, n. 154, e peraltro la corte d'appello non ha ritenuto che la parte le avesse proposto un motivo al riguardo. Quanto all'inefficacia derivante dalla inosservanza del limite checorte d'appello ha espressamente detto della buona fede, la l'opponente non ha dato alcuna prova di un comportamento contrario della banca e dunque sarebbe stato onere del ricorrente, come si è detto, accompagnare la denuncia del vizio di violazione di legge con quella del vizio di motivazione. Ma ciò non è avvenuto. 7 4. Il terzo ed il quarto sono motivi di violazione di norme di civ.,3 cod. proc. in relazione agli artt. diritto (art. 360 n. 1284 e 1939 cod. civ.). Il ricorrente riprende quanto aveva dedotto nell'opposizione a proposito del saggio, superiore a quello legale, in base al quale erano stati liquidati gli interessi: nel terzo motivo sostiene che tra debitore principale e il patto intervenuto banca era nullo;
nel quarto osserva che, nullo quello patto, era anche nullo per la parte corrispondente il contratto di fideiussione. - La questione della nullità del patto non è stata esaminata 4.1. dalla corte d'appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'esame ne fosse reso irrilevante dalla presenza, nel contratto di fidejussione, di un altro patto, che dava diritto bancaalla di chiedere al richiesta ed anche in caso di scritta fideiussore, а semplice opposizione del debitore, l'immediato pagamento di quanto dovuto cui determinazione avrebbero dal debitore principale la per e fatto prova in qualsiasi sede contro il fideiussore le risultanze contabili della banca. Ed al riguardo ha detto due cose. osservato in Ha in primo luogo richiamato quanto aveva inesigibilità del di precedenza a proposito di eccezione una credito verso il debitore principale (questione non riproposta con la clausola appena riprodotta il ricorso) ed in particolare che ed indipendente il rapporto aveva reso del tutto autonomo fideiussorio da quello di conto corrente. validità del Ha aggiunto, che, siccome la questione della patto sugli interessi riguardava il rapporto di conto corrente con il debitore principale, non poteva intrattenuto dalla banca influenzare la richiesta di pagamento della banca nei confronti del garante. Se mai, il fideiussore avrebbe potuto ripetere con autonomo del debitore principale, quanto giudizio promosso nei confronti pagato in eccesso. - La pronuncia resa dalla corte d'appello, dunque, sconta che 4.2. il patto sugli interessi potesse essere nullo, ma si risolve nel negare che la soluzione di tale questione potesse paralizzare la domanda di pagamento rivolta dalla banca al garante. E la conclusione è attinta dalla autonomia dei due rapporti affermata in precedenza. - Il ricorrente, nel quarto motivo, sostiene il contrario.
4.3. a sostenere il contrario, affermando che, O meglio si limita il contratto che regola il rapporto principale è nullo, sempre, a norma dell'art. 1939 cod. civ., la fideiussione non è valida. se La rispondenza а diritto di questo enunciato deve essere allora verificato avendo riguardo alla valutazione del nesso tra i due rapporti di debito e di garanzia, compiuta dalla corte d'appello, nel senso dell'autonomia del secondo rispetto al primo. La verifica conduce ad un risultato negativo. La giurisprudenza della Corte, quando la garanzia è prestata attraverso il tipo del contratto autonomo, esclude che il garante possa opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale n. 920; 6 ottobre n. 8540; 3 febbraio 1999 (Cass. 23 giugno 2000 1989 n. 4006). Ma non anche le eccezioni che attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia. stessa situazione viziante determina Il fenomeno per cui la insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può aversi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. Ma non è questo il caso. La legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, chiede che siano determinati per iscritto ma (artt. 1815 e 1284 cod. civ.). Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l'ordinamento e perciò la invalidità del patto con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia. Il quarto motivo è dunque infondato. Ne ricorrente non ha interesse a che sia segue che il essere dichiarato esaminato il terzo motivo, che per questo deve inammissibile.
5. Il ricorso è rigottato. 10 a rimborsare all'altra parte le 6. Il ricorrente è condannato spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. di cui L. 5.000.000.- per onorari di avvocato : (2582,28- 3.10.000= 160,10 Così deciso il giorno 9 ottobre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. встай шия Depositata in Carcelleria 7.3.01 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 30,687 159.727 AG 35645 AGY 28 A 60 2002 7 CHIY " 11