Sentenza 11 settembre 2018
Massime • 1
Nel delitto di occultamento di cadavere, il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.
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- 1. Occultamento di cadavere: natura del reato e irrilevanza della collaborazione successiva del reo (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2018, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2018 |
Testo completo
01000-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1010/2018 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - UP 11/09/2018- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Relatore - R.G.N. 1287/2018 VINCENZO SIANI DOMENICO DA ND CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN CO nato a [...] il [...] AN AR nato a [...] || 18/01/1991 avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo il rigetto di entranti: ricansi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2015 il Gup del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, condannava alle pene di giustizia i fratelli AN AR e AN RI, imputati, il primo, dell'omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 6 c.p., del suocero HE AG, deceduto in seguito a violente percosse, ed entrambi, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 411 c.p., per aver distrutto il cadavere della vittima, data alle fiamme all'interno della sua autovettura;
fatti accertati il 31 gennaio 2014 in territorio di Motta S. Anastasia. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di assise di appello di Catania il 6 giugno 2017. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, accreditata da entrambe le sentenze di merito, nella serata del 29 gennaio 2014 ovvero, meno verosimilmente, in quella del 30 gennaio 2014, AN AR avrebbe violentemente percosso il suocero, HE AG, fino a causarne la morte. Il pestaggio sarebbe avvenuto nei locali occupati dalla vittima, collocati nella palazzina ove vivevano le famiglie di entrambi e destinati anche ad esercizio commerciale. Il movente del delitto sarebbe da individuarsi in fortissimi risentimenti maturati nel tempo tra la vittima e l'intero suo nucleo familiare, moglie, figli e genero, per ragioni economiche legate alla gestione del punto vendita, già affidato alla figlia ed al genero eppoi ripreso su di sé per la non oculata attività degli affidatari, causa di risultati nettamente deficitari. Nella serata del 30 gennaio il corpo senza vita della vittima sarebbe stato poi trasportato in una località di campagna non lontana dal luogo del delitto a bordo della sua autovettura “doblò” e qui dato alle fiamme. Per il trasporto e la distruzione del cadavere AN AR avrebbe chiesto ed ottenuto la collaborazione del fratello RI, il quale da Paternò, luogo di sua abituale residenza, avrebbe, per questo, raggiunto il 13 fratello.
3. A carico degli imputati i giudici di merito hanno valorizzato il movente appena sintetizzato;
l'accertata presenza di sangue della 1 vittima nei locali dove sarebbe stato consumato l'omicidio; le riprese di videosorveglianza con la registrazione, prima, del passaggio della FI BL del HE seguita dalla FI UN bianca, per gli inquirenti identificabile, sulla base di assai contestati segni identificativi, in quella in uso al AN RI, con direzione verso il luogo del ritrovamento del cadavere e, successivamente, del ritorno della sola FI UN;
le riprese di videosorveglianza della medesima FI UN comprovanti il viaggio di tale automezzo da Paternò verso la località interessata dai fatti di causa;
gli accertamenti dei tabulati telefonici attestanti un inusuale e fitto traffico telefonico tra i due fratelli a partire dalla mattina del 30 gennaio e la presenza di entrambi gli imputati sui luoghi di causa;
le intercettazioni telefoniche successive al delitto di conversazioni intervenute tra familiari degli imputati, per gli inquirenti confermative delle ipotesi accusatorie e di significative circostanze portate a conoscenza degli interlocutori dallo stesso imputato AN RI.
4. Nei due gradi di merito, per converso, la difesa ha in contrario sostenuto la estraneità degli imputati alle accuse sostanzialmente assumendo: quanto al movente, che la vittima era in disaccordo con tutti e, di recente, era stata picchiata violentemente da vicini di casa con i quali era, per questo, insorto un contenzioso civile e penale;
quanto alla data del delitto, che la relativa incertezza, attestata in entrambe le sentenze di merito, rende altresì incerta l'intera ricostruzione degli accadimenti e, per converso, ogni affermazione di colpevolezza;
quanto alla FI UN ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che le immagini sono di pessima qualità, oscure, incerte nel riferimento cronologico e comunque inidonee a consentire il riconoscimento certo dell'autovettura; quanto ai tabulati telefonici, che i relativi dati non danno affatto certezza dei luoghi identificati dall'accusa atteso l'ampio raggio di azione delle celle e che le parti hanno dato documentata giustificazione delle telefonate del 30 gennaio intercorse tra i fratelli;
quanto all'accusa di omicidio, che non risultano accertate dal consulente autoptico le cause della morte e che nulla collega ad essa la figura dell'imputato AN AR;
quanto al luogo del delitto, che risulta incerta la sua identificazione nei termini accreditati dall'accusa. 2 5. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione gli imputati, entrambi assistiti dal medesimo difensore.
5.1 Nell'interesse di AN AR, il difensore di fiducia sviluppa quattro motivi di impugnazione.
5.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 125 comma 3, 546 c.p.p. e 575 c.p., nonché vizio della motivazione, anche nelle forme della motivazione apparente, in particolare osservando: erroneamente e comunque in violazione di legge hanno i giudici territoriali utilizzato gli indizi relativi al reato di cui al capo B), concernente il delitto di distruzione di cadavere, per imputare a carico di AN AR il reato omicidiario pur in assenza di dati individualizzanti a carico dell'imputato univoci, gravi, precisi e concordanti;
la condotta tipizzata al capo A) non risulta provata, anche perché l'esame autoptico ha escluso traumi contusivi al capo così come viceversa contestato;
illogicamente la corte di assise di appello ha sostenuto il contrario, peraltro contraddicendo le conclusioni del consulente medico legale designato dal P.M.; del pari del tutto presuntiva è la tesi di accusa secondo cui le tracce di sangue individuate nei locali dell'esercizio commerciale gestito dalla vittima proverebbe che in quel luogo sarebbe stato consumato l'omicidio; in definitiva la consulenza autoptica esclude la condotta tipizzata nel capo di imputazione e sullo specifico motivo di appello il giudice territoriale replica in termini del tutto illogici ed arbitrari;
le lesioni accertate dal consulente sul corpo della vittima ben possono essere state cagionate da cause diverse e non da percosse;
ciò che conta, comunque, è che, in assenza di accertate cause dell'evento morte, sussiste incertezza sulla condotta all'origine della morte stessa e, quindi, del suo autore.
5.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 c.p.p. e dell'art. 575 c.p., nonché vizio della motivazione sul punto, in particolare osservando: la sentenza impugnata utilizza elementi indizianti idonei a giustificare soluzioni alternative, ma non motiva le ragioni della scelta definitiva in conclusione assunta;
in primo luogo va richiamata l'incertezza in ordine all'ora ed al giorno della morte, collocata dal giudice di primo grado o nel pomeriggio-serata del 30 gennaio o nella giornata del 29 gennaio, peraltro valutando tale incertezza priva di rilevanza processuale al pari della corte di secondo grado;
tale giudizio di irrilevanza viola diffusamente i diritti difensivi;
l'ora ed il luogo del delitto incidono infatti profondamente, ad esempio, sulla possibilità, per l'imputato, di indicare un alibi decisivo ai fini del giudizio (per il 29 gennaio l'imputato può indicare un alibi di ferro), ovvero sulla rilevanza dei contatti telefonici tra i due coimputati tanto enfatizzati dall'ipotesi accusatoria ed intercorsi soltanto il 30 e non anche il 29 gennaio;
sul punto diffusamente aveva argomentato la difesa nei motivi di appello, argomentare del tutto ignorato dalla motivazione impugnata;
i giudicanti hanno escluso, ad esempio, dai materialia iudicii ogni elemento favorevole all'imputato; in particolare che i tabulati telefonici non consentirebbero di provare la presenza dell'imputato là dove ritrovata l'auto carbonizzata giacchè agganciate, quel giorno, le celle di Misterbianco e di Catania;
ancora, ad esempio, si richiama la testimonianza Barbagallo, secondo il quale la vittima, alle ore 18,00 di giovedì 30 gennaio, parlava animatamente al telefono all'esterno del suo negozio, circostanza che esclude ipotesi di condotta omicidiaria antecedente a quell'ora; la motivazione accredita, sul punto, del tutto arbitrariamente, un errore di memoria del teste ovvero l'utilizzo di una diversa scheda telefonica per quella telefonata;
è appena il caso di ribadire che la collocazione al 29 gennaio della condotta omicidiaria consente all'imputato di richiamare un robusto alibi;
la sussistenza del movente riferito all'imputato è fondata prevalentemente, se non esclusivamente, sulle registrazioni dei monologhi del HE;
sul punto la difesa ha provato la personalità scontrosa della vittima, i suoi difficili rapporti con familiari e terze persone, il contenzioso con i vicini di casa, Tirri, anche per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p.; ebbene, i giudici di merito hanno preferito valorizzare le minacce dell'imputato, risalenti al giugno, luglio 2012, e non provate, rispetto ai contrasti con i vicini Tirri, risalenti al luglio 2013, provati e di rilevantissima gravità (la vittima subì lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e, nell'occasione, fu minacciato di morte); non motivano i giudici territoriali sul criterio di giudizio assunto per preferire l'un 4 riferimento rispetto all'altro; illegittimamente sono state escluse le considerazioni difensive in ordine a possibili ipotesi alternative valorizzando la mancanza di segni di effrazione sui luoghi del delitto coerente con lo stato di convivenza, nella medesima palazzina, dei familiari del HE, tutti in pessimi rapporti con la vittima;
al riguardo non sono state considerate le possibilità che altri soggetti si siano introdotti nell'esercizio commerciale prima della sua chiusura o che le chiavi siano state sottratte dall'autovettura posta fuori del negozio.
5.1.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 co. 2 c.p.p. e vizio della motivazione, in particolare argomentando: la ricostruzione degli accadimenti accreditata dalla sentenza impugnata si appalesa errata là dove colloca il ricorrente, il 30.1.2014, sul luogo del ritrovamento del cadavere pur in assenza di dati desumibili dai tabulati telefonici e dalle riprese videoregistrate;
in primo luogo è errata l'affermazione, contenuta in sentenza, che i tabulati attestino la presenza dei fratelli AN in contrada Ponte RO, luogo ove è stato rinvenuto il cadavere della vittima;
AN AR aggancia con il suo cellulare le celle di Misterbianco e di Catania, diverse da quelle a servizio della citata contrada;
neppure certa appare la circostanza che la FI UN abbia fatto da staffetta alla BL della vittima;
vi è stato poi travisamento della prova allorquando si identifica la FI UN che parte da contrada "Guardia" con quella della sola FI bianca di ritorno dallo stesso percorso, posto che le registrazioni non consentono di individuare il colore dell'auto e neppure, con certezza, il modello;
nulla ha motivato la sentenza impugnata sul rilievo difensivo che la individuazione dell'auto staffetta attraverso segni identificativi è avvenuta adattandoli ex post all'auto in uso al coimputato AN RI;
in particolare il colore della FI UN videoregistrata col la BL non era e non è affatto identificabile, di guisa che non si comprende la ragione della successiva iniziativa inquirente di verificare le videocamere sulla S.S. 121 Catania Paternò; di qui l'insussistenza di una circostanza indiziaria, sul punto, certa ed inequivoca, circostanza viceversa resa ancora più incerta dalla riferita non identificabilità della targa della vettura in 5 discorso;
anche i rilievi difensivi in ordine alla rilevanza processuale dei contatti telefonici e degli sms intercorsi tra i fratelli AN sono stati ritenuti non rilevanti dai giudici di appello;
in particolare non viene considerato che le celle agganciate dai due fratelli sono lontane dal luogo del ritrovamento del HE e sono di breve durata, eppertanto inidonee a consentire una qualche pianificazione di condotte;
gli imputati, inoltre, hanno giustificato i contatti telefonici, giustificazioni confermate dalla loro madre e dalla consulenza tecnica di parte, la quale ha evidenziato la possibilità di un mal funzionamento della rete e l'ampio raggio interessato dalle celle;
di qui l'incertezza di ogni valutazione indiziaria collegata ai tabulati telefonici;
i contatti telefonici, anche di pochi secondi, dimostrano non già la volontà di comunicare piani di condotta, ma la difficoltà di comunicare, come peraltro evidenziato dal consulente di parte;
inoltre AN RI ha spontaneamente dichiarato che il 30.2.2014, con la madre e la moglie, aveva ritirato una automobile FI Bravo usata e che per questo era passato dal fratello con l'intento di mostrargliela;
tale circostanza è confermata dalle due donne e dalla assoluta incertezza di riconoscimento della FI UN bianca in quella in uso al ricorrente;
quanto poi alla individuazione degli elementi tipizzanti dell'autovettura staffetta, la FI UN bianca appunto, essi sono stati indicati dopo aver visionato l'autovettura del nonno dell'imputato e non prima, di guisa che tale riconoscimento non può assurgere a dato probatorio sicuro giacchè oggetto di una valutazione forzata;
in ogni caso gli elementi identificativi dell'autovettura valorizzati dai giudicanti in realtà non sono affatto riconoscibili per la cattiva qualità delle immagini, scure e non chiare;
sono elementi comuni l'antenna centrale e la mancanza dello specchietto retrovisore esterno lato passeggero;
tra gli elementi identificativi visionati dal filmato non emergono le ammaccature visibili sulla autovettura in uso all'imputato; non v'è inoltre prova che l'auto ripresa nelle varie videoregistrazioni sia sempre la stessa e sul punto la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione apprezzabile;
vi è inoltre omessa motivazione sul rilievo difensivo che l'auto ripresa alla stazione di servizio sia identica a quella ripresa in prossimità del luogo del ritrovamento;
non vi è affatto coerenza e continuità tra gli esiti delle videoregistrazioni richiamate in sentenza a 6 dimostrazione della ricostruzione del percorso che si attribuisce alla FI UN (si dà atto che la difesa, alle pagine da 45 a 47 del ricorso puntualizza momento per momento criticità circa la lettura accusatoria delle videoriprese, di poi evidenziando la non argomentata correzione degli orari delle riprese medesime rispetto agli orari indicati nelle immagini); sulla FI UN, inoltre, non sono state trovate tracce di AN AR e su tale circostanza la sentenza è illogica e contraddittoria;
sulle intercettazioni telefoniche successive ai fatti di causa la sentenza assume, del tutto immotivatamente, che il racconto di AN RO sia frutto non di congetture ma di informazioni ricevute dalla figlia, moglie di RI, ma tale assunto è del tutto privo di sostegno probatorio.
5.1.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente violazione dell'art. 412 c.p. e vizio della motivazione sul punto, in riferimento alla qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 411 c.p. anzicchè ai sensi dell'art. 412 c.p. e questo sul rilievo che il cadavere della vittima è stato ritrovato nell'auto di sua proprietà ed era, quindi, immediatamente riconoscibile ancorchè dato alle fiamme.
5.2 Nell'interesse di AN RI il difensore di fiducia sviluppa quattro motivi di impugnazione.
5.2.1 Col primo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p. ed illogicità, sul punto, della motivazione, peraltro in gran parte riproponendo le ragioni già illustrate con il secondo motivo del ricorso precedente, in particolare osservando: la sentenza impugnata utilizza elementi indizianti idonei a giustificare soluzioni alternative ma erroneamente motiva le ragioni delle scelte definitivamente assunte;
in primo luogo va richiamata l'incertezza in ordine all'ora ed al giorno della morte, collocata dal giudice di primo grado o nel pomeriggio-serata del 30 gennaio o nella giornata del 29 gennaio (dato, quest'ultimo, che meglio si concilierebbe con l'ultima telefonata della vittima risalente alle 16.44 del 29 e con le dichiarazioni della nuora del HE, Sasso Filomena) peraltro valutando tale incertezza priva di rilevanza processuale al pari della corte di secondo grado;
tale giudizio di irrilevanza viola 7 diffusamente i diritti difensivi;
l'ora ed il luogo del delitto incidono infatti profondamente, ad esempio, sulla possibilità, per l'imputato, di indicare un alibi decisivo ai fini del giudizio (per il 29 gennaio l'imputato può indicare un alibi), ovvero sulla rilevanza dei contatti telefonici tra i due coimputati tanto enfatizzati dall'ipotesi accusatoria ed intercorsi soltanto il 30 e non anche il 29 gennaio;
sul punto diffusamente aveva argomentato la difesa nei motivi di appello, argomentare del tutto ignorato dalla motivazione impugnata;
i giudicanti hanno escluso, ad esempio, dai materialia iudicii ogni elemento favorevole all'imputato; collocando, ad esempio, il delitto nella giornata del 29 gennaio, ipotesi maggiormente accreditata dalla corte di merito, assume rilevanza la mancanza assoluta di contatti telefonici tra i due fratelli, mentre, assumendo la data del 30, deve rilevarsi che i contatti telefonici si collocano al mattino di quel giorno, quando l'omicidio non era ancora avvenuto;
conclusivamente, sul punto non può non rilevarsi che il grado di inferenza del quadro indiziario non supera il vaglio di legittimità rimesso alla delibazione della corte di cassazione.
5.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente, anche in questo caso riproponendo ragioni già sviluppate con il precedente ricorso, violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. vizio della motivazione, in particolare deducendo: un primo profilo di censura attiene alla ricostruzione dei fatti ed in particolare ai tabulati telefonici che non consentirebbero di provare, contrariamente con quanto ritenuto in sentenza, la presenza dell'imputato là dove ritrovata l'auto carbonizzata, giacchè agganciate quel giorno le celle di Misterbianco e di Catania;
vi è stato poi travisamento della prova in ordine alla identificazione della FI UN quale auto staffetta della BL che parte da contrada “Guardia” con quella della sola FI bianca di ritorno dallo stesso percorso, posto che le registrazioni non consentono di individuare il colore dell'auto e neppure, con certezza, il modello;
nulla ha motivato la sentenza impugnata sul rilievo difensivo che la individuazione dell'auto staffetta attraverso segni identificativi è avvenuta adattandoli ex post all'auto in uso al coimputato AN RI;
in particolare il colore della FI UN videoregistrata col la BL non era e non è affatto 800 identificabile, di guisa che non si comprende la ragione della successiva iniziativa inquirente di verificare le videocamere sulla S.S. 121 Catania-Paternò; di qui l'insussistenza di una circostanza indiziaria sul punto certa ed inequivoca, circostanza viceversa resa ancora più incerta dalla riferita non identificabilità della targa della vettura in discorso;
anche i rilievi difensivi in ordine alla rilevanza processuale dei contatti telefonici e degli sms intercorsi tra i fratelli AN sono stati ritenuti non rilevanti dai giudici di appello;
in particolare non viene considerato che le celle agganciate dai due fratelli sono lontane dal luogo del ritrovamento del HE e sono di breve durata, eppertanto inidonee a consentire una qualche pianificazione di condotte;
gli imputati, inoltre, hanno giustificato i contatti telefonici, giustificazioni confermate dalla loro madre e dalla consulenza tecnica di parte, la quale ha evidenziato la possibilità di un mal funzionamento della rete e l'ampio raggio interessato dalle celle;
di qui l'incertezza di ogni valutazione indiziaria collegata ai tabulati telefonici;
i contatti telefonici, anche di pochi secondi, dimostrano non già la volontà di comunicare piani di condotta, ma la difficoltà di comunicare, come peraltro evidenziato dal consulente di parte;
inoltre AN RI ha spontaneamente dichiarato che il 30.2.2014, con la madre e con la moglie, aveva ritirato una automobile FI Bravo usata e che per questo era passato dal fratello per mostrargliela;
tale circostanza è confermata dalle due donne e dalla assoluta incertezza di riconoscimento della FI UN bianca in quella in uso al ricorrente;
quanto poi alla individuazione degli elementi tipizzanti dell'autovettura staffetta, la FI UN bianca appunto, essi sono stati indicati dopo aver visionato l'autovettura del nonno dell'imputato e non prima, di guisa che tale riconoscimento non può assurgere a dato probatorio sicuro giacchè oggetto di una valutazione forzata;
in ogni caso gli elementi identificativi dell'autovettura valorizzati dai giudicanti in realtà non sono affatto riconoscibili per la cattiva qualità delle immagini, scure e non chiare;
sono elementi comuni l'antenna centrale e la mancanza dello specchietto retrovisore esterno lato passeggero;
tra gli elementi identificativi visionati dal filmato non emergono le ammaccature visibili sulla autovettura in uso all'imputato; non v'è inoltre prova che l'auto ripresa nelle varie videoregistrazioni sia sempre la stessa e sul punto la sentenza 9 impugnata non fornisce alcuna motivazione apprezzabile;
vi è omessa motivazione sul rilievo difensivo che l'auto ripresa alla stazione di servizio sia identica a quella ripresa in prossimità del luogo del ritrovamento;
non vi è affatto coerenza e continuità tra gli esiti delle videoregistrazioni richiamate in sentenza a dimostrazione della ricostruzione del percorso che si attribuisce alla FI UN (si dà atto che la difesa, alle pagine 28 e 29 del ricorso puntualizza momento per momento criticità circa la lettura accusatoria delle videoriprese, di poi evidenziando la non argomentata correzione degli orari delle riprese medesime rispetto agli orari indicati nelle immagini); sulla FI UN, inoltre, non sono state trovate tracce del fratello del ricorrente, AN AR, e su tale circostanza la sentenza è illogica e contraddittoria;
sulle intercettazioni telefoniche successive ai fatti di causa la sentenza assume, del tutto immotivatamente, che il racconto di AN RO sia frutto non di congetture ma di informazioni ricevute dalla figlia, moglie di RI, ma tale assunto è del tutto privo di sostegno probatorio.
5.2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, riproponendo il quarto motivo del ricorso di AN AR, violazione dell'art. 412 c.p. e vizio della motivazione sul punto in riferimento alla qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 411 c.p. anzicchè ai sensi dell'art. 412 c.p. e questo sul rilievo che il cadavere della vittima è stato ritrovato nell'auto di sua proprietà ed era quindi immediatamente riconoscibile ancorché dato alle fiamme.
5.2.4 Col quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia infine la difesa ricorrente violazione dell'art. 62-bis commi 2 e 3 c.p. e dell'art. 99 c.p. nonchè vizio della motivazione sul punto, in particolare argomentando: la motivazione con la quale la corte di merito ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche si appalesa del tutto apparente, giacchè fondata sulla semplice affermazione che non avrebbe la corte medesima rinvenuto alcun motivo per aderire positivamente alla istanza difensiva;
del pari del tutto immotivato appare l'aumento di pena deciso dalla corte di secondo grado ai sensi dell'art. 99 c.p., tenuto conto che l'imputato ha riportato una unica condanna per fatti commessi da minorenne, il 19.9.2008; sul punto il giudice 10 territoriale ha omesso ogni motivazione, peraltro infliggendo un aumento pari alla metà e non ad un terzo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono entrambi infondati.
1. Ritiene il collegio opportuno trattare unitariamente i primi tre motivi sviluppati dalla difesa del ricorrente AN AR ed i primi due motivi proposti dalla difesa del ricorrente AN RI, del tutto analoghi, rispettivamente, al secondo e terzo motivo del precedente ricorrente. Il complesso delle indicate doglianze si incentra infatti sulla critica circa la coerenza logica e la legittimità della valutazione del quadro probatorio valorizzato dai giudici territoriali per pervenire alle impugnate condanne.
1.1 Tanto premesso, rammenta innanzitutto la corte che nel vigente ordinamento processuale penale costituisce regola fondante del giudizio di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato, disatteso ovvero diversamente valutato elementi di prova o circostanze fattuali che, ad avviso della parte impugnante, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Cionondimeno si configura vizio della motivazione legittimamente denunciabile per cassazione, questa è la precisa lezione di legittimità, quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata e logica valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione diversa da quella adottata ed impugnata (principio di diritto ampiamente consolidato, tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445). Consegue che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione è comunque soddisfatto anche quando egli non fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni ○ rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, purchè il discorso giustificativo della decisione 11 indichi le ragioni poste a fondamento della stessa e sia altresì dimostrativo che sono stati considerati nella loro giusta dimensione probatoria i fatti decisivi ai fini del giudizio (tra le tante: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841), di guisa che ricorrerà vizio di motivazione e carenza argomentativa della sentenza quando la pronuncia di merito, rispetto ad un tema pacificamente acquisito al processo munito del carattere della decisività, lo abbia trascurato, disatteso ovvero non lo abbia valutato nella sua oggettiva capacità probatoria (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723). In tale ultima ipotesi infatti non ricorre una valutazione di merito, si ribadisce, preclusa al giudice di legittimità, ma una illogicità manifesta dappoichè oggettivamente rilevabile.
1.2 Tutto ciò premesso e tornando, come di necessità, al caso concreto venuto all'esame della corte, osserva il Collegio, per un verso, che i motivi presi in esame si appalesano tutti come illustrativi di tipiche censure sulla motivazione a sostegno delle decisioni di condanna anche là dove denunciate violazioni di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. b) e, per altro verso, che le esposte doglianze non hanno mai individuato apprezzabili incoerenze logiche nel sillogismo accusatorio sviluppato dal giudice di merito ovvero indicato omissioni argomentative decisivamente incidenti sul quadro probatorio ed indiziario puntualmente valorizzato ai fini della impugnata decisione. In primo luogo i giudici territoriali del doppio grado di giudizio hanno, conformemente, valorizzato i seguenti dati di fatto, oggettivamente accertati e di indiscussa valenza probatoria: il cadavere della vittima, carbonizzato all'interno della sua autovettura data alle fiamme, è stato ritrovato nel corso della mattinata del 31 gennaio 2014 ed il HE non ha più dato notizia di sé né è risultato raggiungibile telefonicamente già dalla serata del giorno precedente;
nel locale commerciale gestito dalla vittima sono state rilevate tracce di sangue sfuggite ad una evidente sua ripulitura (sei negli interstizi delle mattonelle del pavimento, una su una mensola); l'immediata ispezione dei luoghi da parte degli inquirenti ha consentito di rilevare la recente ripulitura del pavimento trovato ancora umido;
sulla scrivania del HE sono stati ritrovati un 12 mazzo di chiavi, i suoi occhiali ed una pentola nel cucinino ancora piena di pasta cotta;
i locali risultavano infine regolarmente chiusi a chiave;
l'esame autoptico eseguito sul cadavere ha consentito di accertare che la morte del HE è intervenuta in seguito ad un violento pestaggio, causa di fenomeni asfittici dovuti alla copiosa perdita di sangue e di emorragia interna;
la vittima era priva di vita prima di essere dato alle fiamme. Ebbene, logicamente considerando gli esposti profili fattuali la pubblica accusa prima ed i giudicanti poi hanno ricostruito la vicenda ritenendo che la vittima sia stata uccisa nei locali commerciali dove viveva ed operava in seguito ad un violento pestaggio, locali inseriti nel medesimo immobile ove, al piano superiore ed al secondo piano, vivevano i familiari del HE, tra i quali AN AR. Non solo;
dai dati come innanzi accertati i giudicanti hanno altresì dedotto, del tutto logicamente, che gli aggressori o l'aggressore non è entrato dall'esterno, attesa la mancanza di segni di effrazione, e che la pulitura del luogo, al pari del trasporto del cadavere al di fuori dell'immobile, hanno un senso soltanto se eseguiti da un familiare, giacchè un estraneo non aveva alcuna necessità né di eseguire l'affannata ripulitura, né di trasferire altrove il cadavere e neppure aveva la possibilità di richiudere dall'interno il locale commerciale ritenuto teatro dell'aggressione omicida. I giudicanti, inoltre, hanno preso atto che telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo ove è stata ritrovata la vittima hanno registrato il passaggio della FI BL di proprietà e nella disponibilità della vittima alle ore 22.32.46 del 30.1.2014 con direzione di marcia verso tale località e, dopo tre secondi, il passaggio di una FI UN bianca;
alle 22.36.10, quindi dopo circa quattro minuti, le medesime telecamere hanno registrato il passaggio in direzione inversa della sola FI UN. I giudici di merito hanno ancora considerato che cinque registrazioni di videosorveglianza attestano il percorso comune dei due automezzi, l'una dietro l'altra, dalle 22.23.51 alle 22.32.49 da luoghi vicini all'abitazione dell'imputato, e quindi al luogo del delitto, a quello dove è stato rinvenuto il corpo carbonizzato del HE e sempre 13 cinque videoregistrazioni hanno ripreso la FI UN bianca fare ritorno verso l'abitazione dell'imputato. Su queste risultanze di indubbio contenuto probatorio i giudicanti, con indiscutibile coerenza logica, hanno fondato il convincimento che la vittima sia stata data alle fiamme, con la sua autovettura, tra le ore 22,33 e le ore 22,35 del 30 gennaio, che la FI UN di colore bianco ha supportato il piano di portare il corpo senza vita del HE dalla sua abitazione-negozio a dove è stato poi dato alle fiamme. I giudici di merito hanno poi, con assoluta certezza, concluso che la FI UN bianca che ha accompagnato la FI BL della vittima per poi riportare l'imputato presso la sua abitazione, sia quella in uso al coimputato AN RI e di proprietà del nonno materno di quest'ultimo, circostanza questa fortemente negata dall'interessato e dal suo difensore. Ebbene, ancora una volta con indiscutibile rigore logico i giudici di merito hanno ritenuto provato il loro convincimento su tale rilevantissima circostanza, puntigliosamente motivando le loro conclusioni a pag. 25 della sentenza impugnata, là dove hanno evidenziato come tra l'autovettura in uso all'imputato AN RI e quella ripresa dalle videoregistrazioni ricorrono segni distintivi inequivoci e specifici: l'immatricolazione “PI" (il numero di targa è invece risultato illeggibile), la posizione del contrassegno assicurativo (in alto al centro), un ciondolo appeso allo specchietto centrale interno, un adesivo di forma quadrata apposto sul parabrezza anteriore nell'angolo superiore a sinistra, la mancanza dello specchietto retrovisore esterno sul lato passeggero, il posizionamento dell'antenna radio al centro del tetto, la scritta "Fire" posta sopra lo sportellino del carburante.
1.3 L'elencazione ed il suo valore identificativo dell'automezzo è stato diffusamente censurato dalla difesa degli imputati, sostanzialmente con l'argomento che le risultanze identificative non sarebbero di per sé decisive e, soprattutto, assumendo che il relativo accertamento non avrebbe preceduto la identificazione dell'automezzo, ma l'avrebbe seguito. 14 L'uno e l'altro rilievo non appaiono per nulla apprezzabili giacchè, per un verso, i dati innanzi elencati si appalesano viceversa di palese e notevole rilevanza ai fini del riconoscimento dell'automezzo e, per altro verso, gli stessi corrispondono oggettivamente alla realtà, di guisa che di nessuna sostanza dialettica si appalesa l'argomento difensivo relativo al procedimento ed ai modi di comparazione tra le risultanze. videoregistrate e quelle riscontrate sul veicolo sottoposto a controllo. Va invece ulteriormente rimarcata la robustezza inequivoca della motivazione di condanna quando con essa i giudicanti valorizzano con inequivocabile logicità ulteriori significative circostanze: la videoregistrazione della FIAT UN bianca alle 21.35 presso un distributore di carburante posto lungo la strada che da Paternò, luogo di residenza di AN RI, conduce a Catania e le ulteriori videoregistrazione che, dalle ore 22.43 alle 22.44, eppertanto dopo l'ora individuata come quella della distruzione del cadavere e della sua autovettura e dopo l'ora individuata come quella del rientro a casa di AN AR, hanno ripreso la stessa autovettura in direzione contraria, da Catania verso Paternò, si ribadisce, località di dimora del coimputato.
1.4 Al quadro probatorio sin qui sintetizzato, la corte di merito, conformemente al giudice di primo grado, ha aggiunto le seguenti, ulteriori circostanze, anch'esse di evidente ed univoca valenza indiziaria: i due imputati, la mattina del 30 gennaio, hanno avuto, tra loro, undici contatti telefonici, frequenza del tutto inusuale e mai registrata prima e dopo quella data;
nessun contatto telefonico risulta registrato tra i due nella fase in cui, secondo la ricostruzione accusatoria, gli stessi avrebbero agito di concerto;
i tabulati evidenziano la presenza di entrambi i fratelli sui luoghi in cui si è dipanata la vicenda;
risulta acquisito un convincente movente delittuoso (la sentenza ne tratta diffusamente da pag. 27 della sentenza) quello dato dal profondo contrasto per motivi economici collegati alla gestione del negozio, sottratta dalla vittima alla figlia ed al genero, AN AR, contrasto provato inequivocabilmente, anche nella sua notevole gravità, dal manoscritto della vittima ritrovato dagli inquirenti e dagli esiti 15 rilevati da un microregistratore riproducenti la voce della vittima. medesima con gravissime (e premonitrici) accuse ai familiari ed in particolare al genero (si veda a pag. 38 della sentenza).
1.5 Orbene, il complessivo apparato motivazionale, in forza della sua notevole compiutezza e della robusta sua logicità, mette in evidenza la natura tipicamente alternativa delle tesi difensive e del pur importante sforzo dialettico di chi le hadi chi le ha sostenute, considerazione, questa, che comporta una valutazione di inammissibilità dei motivi sin qui esaminati.
2. Infondati giudica invece la Corte il quarto ed il terzo motivo sviluppati dalla difesa nell'interesse, rispettivamente, di AN AR e di AN RI, entrambi incentrati sulla legittimità della contestazione della condotta di cui al capo B) della rubrica nei termini di cui all'art. 411 c.p. in luogo della ipotesi tipizzata all'art. 412 c.p.. Come già innanzi precisato, la tesi difensiva poggia sul rilievo che il cadavere del HE fu rinvenuto nell'auto di sua proprietà e che, per questo, esso era immediatamente riconoscibile ancorchè dato alle fiamme. La tesi difensiva non può trovare ingresso.
2.1 Innanzitutto le norme: l'art. 411 c.p., come è noto, punisce la distruzione, la soppressione o la sottrazione di cadavere, mentre la norma successiva, l'art. 412 c.p., punisce l'occultamento del cadavere. Secondo consolidata lezione interpretativa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 36465 del 26/09/2011, Rv. 250813 - 01) nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione ovvero distruzione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (in termini: Sez. 1, Sentenza n. 32038 del 10/06/2013, Rv. 256452-01) 2.2 Nel caso di specie la carbonizzazione del corpo senza vita della vittima comportava come conseguenza necessaria non già il suo occultamento, ovverosia il suo nascondimento per ritardarne il 16 ritrovamento, ma la sua inevitabile distruzione, di guisa che correttamente la condotta in esame contestata agli imputati è stata ricondotta alla ipotesi tipizzata all'art. 412 c.p.. 3. Manifestamente infondato, eppertanto inammissibile, giudica infine la Corte il quarto motivo di impugnazione proposto nell'interesse di AN RI, incentrato sulla legittimità e sulla coerenza motivazionale del trattamento sanzionatorio, motivo innanzi sintetizzato in ogni suo profilo al par. 5.2.4, pag. 10 che precede. Al riguardo osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha motivato sufficientemente in ordine all'applicazione della recidiva richiamando la gravità della condotta giudicata in uno con la ritenuta gravità del precedente giustificativo dell'aggravante, giudizio, quest'ultimo, certamente non illogico considerata la natura dei delitti in precedenza commessi, una rapina in concorso con il reato di lesioni. Va inoltre evidenziato che con il quarto motivo di appello l'imputato ha argomentato esclusivamente sull'aumento di pena legato all'applicazione della recidiva e non già anche quanto alle circostanze attenuanti generiche. Cionondimeno non può non rilevarsi che, in ogni caso, la sentenza impugnata, alle pagine 64 e 65, ha motivato diffusamente ed in termini corretti, quanto a coerenza logica e normativa, su entrambi i profili, compresi quelli non evocati con l'atto di appello.
4. Alla stregua di quanto sin qui argomentato entrambi i ricorsi esaminati vanno rigettati con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.T.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Roma, addì 11 settembre 2018 Il consigliere est. Il Presidente Bourto 17