Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La rinuncia dell'imputato (od indagato) alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ha effetto anche in relazione agli atti di impugnazione del P.M. (Fattispecie in tema di tardività del ricorso per cassazione del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2009, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 14/01/2009
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 90
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO LO - Consigliere - N. 033254/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) RI RL, N. IL 23/03/1954;
avverso ORDINANZA del 08/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il IN l'avv. Tascini Valenziano, quale sost. processuale dell'avv. Luciano Ghinga, che ha insistito per la conferma dell'ordinanza impugnata dal P.M., anche in relazione alla tardività della presentazione del ricorso per Cassazione. FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a IN LO dal GIP dello stesso Tribunale in data 21.7.2008 in relazione alle ipotesi corruttive al medesimo ascritte ai capi A) e B) della richiesta provvisoria del P.M. procedente. In particolare, il giudice del riesame, in relazione all'episodio di corruzione propria antecedente del pubblico ufficiale m.llo della Guardia di Finanza CH, ha ritenuto che la veste da attribuire a quest'ultimo non è quella del pubblico ufficiale corrotto, ma del mero intermediario, in quanto il predetto, rispetto alla verifica generale condotta dall'Agenzia delle Entrate di Perugia sulla RA (azienda di cui l'indagato era amministratore unico), agiva al di fuori delle sue funzioni. Quanto al capo B), pur avendo le numerose conversazioni intercettate dato conto degli stretti rapporti intercorsi tra il IN e il generale della Guardia di Finanza LI LO e degli svariati regali a quest'ultimo fatti dall'indagato, il Tribunale ha ritenuto non supportata l'ipotesi accusatoria, secondo cui tali dazioni erano funzionali a futuri indebiti trattamenti di favore che il generale avrebbe potuto riservare all'imprenditore nel contesto dell'appalto per la realizzazione, a Perugia, della nuova caserma della Guardia di Finanza.
Con atto depositato il 24.9.2008 il Procuratore della Repubblica di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, denunciando con un primo motivo la violazione dell'art.319 c.p. e art. 273 c.p.p., nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il primo capo d'imputazione. Deduce, in particolare, che, come è stato evidenziato nell'ordinanza del GIP, in materia di accertamenti fiscali la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono dotate di poteri di accertamento identici e alternativi e che, pertanto, il CH, al momento dell'accordo criminoso col IN, agiva nell'esercizio delle sue specifiche funzioni.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al secondo capo d'imputazione. Fa presente che il capo d'imputazione provvisorio non fa riferimento solo all'appalto in corso di esecuzione, ma anche alla posizione apicale rivestita dal LI, il quale insieme al collaboratore CH si metteva a disposizione del IN e del OT, in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza.
Con memoria depositata il 29-12-2008 il difensore del IN, nel contrastare i motivi di ricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, essendo stata l'ordinanza del Tribunale del Riesame notificata alla Procura in data 21-8-2008, ed avendo il IN espressamente rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali.
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nella memoria difensiva depositata nell'interesse dell'indagato ed involgente, comunque, una questione rilevabile d'ufficio, è fondata. Dagli atti risulta che il IN, con atto depositato presso il Tribunale del Riesame di Perugia, ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre); tante che l'istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata decisa con ordinanza dell'8-8-2008, depositata il 12-8-2008 e notificata al Procuratore della Repubblica il 21-8-2008. Come è noto, la L. n. 742 del 1969, art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale, accordata dalla norma in esame all'imputato (o indagato), è prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e trova la sua ragione nell'esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione;
sicché, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall'interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal P.M., al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell'imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge. Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica in data 24-9-2008, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 311 c.p.p., comma 1; termine che, stante l'intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell'indagato, nella specie decorreva dalla data di notifica (21-8-2008) dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009