CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità nel solo caso in cui abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2024, n. 26952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26952 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
269 52-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 741/2024 ZI LI -Presidente CC - 20/06/2024 UG SE - Relatore- R.G.N. 14571/2024 RI UN AT AR ARNA RE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UG SE;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di ER NE per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 25 novembre al 1 dicembre 2017 nella forma della custodia in carcere e fino al 7 maggio 2018 nella forma degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era accusato dei reati di cui agli artt. 81, 61 n.5, 61 n.11, 572 e 629 cod. pen., conclusosi con assoluzione del Tribunale di Castrovillari del 27/11/2019 per insussistenza del fatto;
sentenza divenuta irrevocabile il 15/05/2020. 2. NE ER propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché per violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia individuato la condotta gravemente colposa o dolosa ostativa al riconoscimento del diritto richiamando le querele sporte dalla madre dell'istante (sofferente di patologie psichiche con accertato ritardo mentale medio-grave con turbe del comportamento, come illustrato dal perito del giudice di primo grado), nonché le dichiarazioni rese dal fratello (ritenuto dal giudice di primo grado incapace a rendere testimonianza). La Corte territoriale non si è confrontata con le risultanze dibattimentali, che hanno portato alla pronuncia di una sentenza assolutoria nella quale è stato espresso un giudizio non positivo sulla denuncia della persona offesa. La valutazione operata dal giudice della cognizione escludeva che le querele della madre e le dichiarazioni del fratello del ricorrente potessero essere utilizzate per valutare la condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto vantato. Il giudice della riparazione ha, dunque, erroneamente ravvisato gli estremi di una condotta gravemente imprudente nell'azione del ricorrente sulla base di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, senza alcun raffronto con quanto emerso e argomentato nella sentenza assolutoria rispetto ad atti di accusa falsi e calunniosi e a dichiarazioni mendaci dei testimoni. Il comportamento del ER non può aver svolto alcun ruolo sinergico nell'instaurazione o nel mantenimento della detenzione, anche ove si tenga conto che in sede di interrogatorio egli si è limitato a negare la verità degli elementi di accusa affermando la sua estraneità agli addebiti quale legittimo esercizio del diritto di difesa.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto contrasta le argomentazioni svolte dalla Corte con argomenti generici e tendenti a sostenere l'inattendibilità del narrato della persona offesa. Pur essendo condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale il giudice della riparazione deve confrontarsi con le valutazioni operate nella sentenza assolutoria, tuttavia nel caso in esame nel ricorso si allega quale argomentazione asseritamente rilevante il passaggio della sentenza assolutoria nel quale si afferma che «il quadro probatorio sia assolutamente carente». Tale argomento, unito al fatto che l'istante è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non consente di ritenere che il giudice della riparazione abbia valorizzato elementi istruttori esclusi dal giudice della cognizione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda considerando che il ER aveva tenuto una serie di condotte consapevolmente e volontariamente tali da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria. A tale conclusione il giudice della riparazione è pervenuto facendo riferimento alle due querele sporte il 28 settembre 2017 e il 2 novembre 2017 dalla madre del ER, nelle quali la donna raccontava delle continue minacce ricevute dal figlio per ottenere del denaro e dei continui maltrattamenti. I giudici della riparazione hanno, altresì, valutato quanto dichiarato dal fratello convivente ER PI, escusso a sommarie informazioni il 2 novembre 2017, il quale aveva confermato quanto raccontato dalla madre. Sulla base di tali elementi i giudici hanno ritenuto evidente che l'istante fosse pienamente consapevole delle condotte poste in essere e del fatto che avrebbe creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
3. La valutazione del giudice della riparazione non è manifestamente illogica né contraddittoria e non viola il disposto degli artt.314-315 cod. proc. pen. in quanto, indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali alle condotte indicate, sul quale il giudice della riparazione non deve soffermarsi in quanto profilo dell'indicazione della condotta ostativa per avere attribuito credibilità a 男 estraneo all'oggetto del giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto il 3 dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità non sia stata apertamente confutata nel giudizio di cognizione (Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Munteanu, Rv. 259225 01); per decidere se l'imputato abbia dato causa per - dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve infatti valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati espressamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep.2024, Cannarile, Rv. 285828-01). Con specifico riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, va considerato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv.252735), per cui il giudice della riparazione può valorizzare le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensoreconsiglic Il Presidente AT CI well IA RR EN P DEPOSITATO IN CANCELL FRA ggi, 9 LUIG 2024 Funzionario Giudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo 5
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di ER NE per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 25 novembre al 1 dicembre 2017 nella forma della custodia in carcere e fino al 7 maggio 2018 nella forma degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era accusato dei reati di cui agli artt. 81, 61 n.5, 61 n.11, 572 e 629 cod. pen., conclusosi con assoluzione del Tribunale di Castrovillari del 27/11/2019 per insussistenza del fatto;
sentenza divenuta irrevocabile il 15/05/2020. 2. NE ER propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché per violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia individuato la condotta gravemente colposa o dolosa ostativa al riconoscimento del diritto richiamando le querele sporte dalla madre dell'istante (sofferente di patologie psichiche con accertato ritardo mentale medio-grave con turbe del comportamento, come illustrato dal perito del giudice di primo grado), nonché le dichiarazioni rese dal fratello (ritenuto dal giudice di primo grado incapace a rendere testimonianza). La Corte territoriale non si è confrontata con le risultanze dibattimentali, che hanno portato alla pronuncia di una sentenza assolutoria nella quale è stato espresso un giudizio non positivo sulla denuncia della persona offesa. La valutazione operata dal giudice della cognizione escludeva che le querele della madre e le dichiarazioni del fratello del ricorrente potessero essere utilizzate per valutare la condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto vantato. Il giudice della riparazione ha, dunque, erroneamente ravvisato gli estremi di una condotta gravemente imprudente nell'azione del ricorrente sulla base di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, senza alcun raffronto con quanto emerso e argomentato nella sentenza assolutoria rispetto ad atti di accusa falsi e calunniosi e a dichiarazioni mendaci dei testimoni. Il comportamento del ER non può aver svolto alcun ruolo sinergico nell'instaurazione o nel mantenimento della detenzione, anche ove si tenga conto che in sede di interrogatorio egli si è limitato a negare la verità degli elementi di accusa affermando la sua estraneità agli addebiti quale legittimo esercizio del diritto di difesa.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto contrasta le argomentazioni svolte dalla Corte con argomenti generici e tendenti a sostenere l'inattendibilità del narrato della persona offesa. Pur essendo condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale il giudice della riparazione deve confrontarsi con le valutazioni operate nella sentenza assolutoria, tuttavia nel caso in esame nel ricorso si allega quale argomentazione asseritamente rilevante il passaggio della sentenza assolutoria nel quale si afferma che «il quadro probatorio sia assolutamente carente». Tale argomento, unito al fatto che l'istante è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non consente di ritenere che il giudice della riparazione abbia valorizzato elementi istruttori esclusi dal giudice della cognizione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda considerando che il ER aveva tenuto una serie di condotte consapevolmente e volontariamente tali da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria. A tale conclusione il giudice della riparazione è pervenuto facendo riferimento alle due querele sporte il 28 settembre 2017 e il 2 novembre 2017 dalla madre del ER, nelle quali la donna raccontava delle continue minacce ricevute dal figlio per ottenere del denaro e dei continui maltrattamenti. I giudici della riparazione hanno, altresì, valutato quanto dichiarato dal fratello convivente ER PI, escusso a sommarie informazioni il 2 novembre 2017, il quale aveva confermato quanto raccontato dalla madre. Sulla base di tali elementi i giudici hanno ritenuto evidente che l'istante fosse pienamente consapevole delle condotte poste in essere e del fatto che avrebbe creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
3. La valutazione del giudice della riparazione non è manifestamente illogica né contraddittoria e non viola il disposto degli artt.314-315 cod. proc. pen. in quanto, indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali alle condotte indicate, sul quale il giudice della riparazione non deve soffermarsi in quanto profilo dell'indicazione della condotta ostativa per avere attribuito credibilità a 男 estraneo all'oggetto del giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto il 3 dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità non sia stata apertamente confutata nel giudizio di cognizione (Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Munteanu, Rv. 259225 01); per decidere se l'imputato abbia dato causa per - dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve infatti valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati espressamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep.2024, Cannarile, Rv. 285828-01). Con specifico riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, va considerato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv.252735), per cui il giudice della riparazione può valorizzare le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensoreconsiglic Il Presidente AT CI well IA RR EN P DEPOSITATO IN CANCELL FRA ggi, 9 LUIG 2024 Funzionario Giudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo 5