Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 2
In tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e non per il fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238 bis cod. proc. pen., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato". Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva; il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza).
In tema di verbali di prove di altri procedimenti, in base all'art. 238, comma primo, cod. proc. pen. è ammessa l'acquisizione di prove di altro procedimento penale se si tratta (tra l'altro) di prove assunte nel dibattimento. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed acquisite in altro dibattimento ex art. 513 cod. proc. pen. (nel testo antecedente la legge n. 267 del 1997) stante il rifiuto di rispondere del soggetto rivestente la qualità di imputato di reato connesso, non sono state ivi "assunte", e conservano pertanto nel procedimento "ad quem" la natura di atti di indagine, utilizzabili per le contestazioni o eventualmente nuovamente acquisibili autonomamente ex art. 513 cod. proc. pen., nei limiti in cui tale norma lo consente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1999, n. 10258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10258 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 7/7/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1294
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 13433/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) CA SE, n. a S. Agata del Bianco il 28.10.1962 2) NE EN, n. a Melito di Porto Salvo il 16.10.1966 3) US CE, n. a Platì il 16.1.1953
avverso la sentenza in data 10 gennaio 1998 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al NE e al US e per l'inammissibilità del ricorso dell'Arcadi;
Uditi per il US l'avv. Grazia Volo e per il NE l'avv. Armando Veneto, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto
Con sentenza in data 4 novembre 1996, il Tribunale di Milano, condannava, tra gli altri, CA SE alla pena di anni 7 di reclusione e lire 10 milioni di multa, NE EN a quella di anni 14 di reclusione e lire 100 milioni di multa e US CE a quella di anni 18 di reclusione e lire 150 milioni di multa, quali responsabili: l'Arcadi, del delitto di cui agli artt.110 c.p., 71 e 74 l. n. 685 del 1975 (capo 4, importazione e cessione di kg. 30 di eroina, in Milano, nel dicembre 1988); il NE e il US, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di importazione, detenzione, trasporto e vendita continuata di sostanze stupefacenti (capo 1: in Turchia e in Milano dal 1988 al dicembre 1991) nonché di vari delitti di importazione dalla Turchia e di cessione di ingenti quantitativi (fino a 48 kg.) di eroina (in Milano dal luglio 1988 al dicembre 1991: per il NE, capi 2, 7, 8 e da 14 a 18; per il US, capi da 2 a 18), reati tutti unificati dalla continuazione.
A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 gennaio 1998, riduceva la pena inflitta all'Arcadi ad anni sei, mesi otto di reclusione e lire 8.000.000 di multa, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado relativamente agli altri due imputati.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, l'Arcadi a mezzo del difensore.
Il difensore dell'Arcadi, denuncia il difetto di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, osservando che la Corte di merito si è limitata a elencare le fonti accusatorie omettendo del tutto di motivare in ordine al valore probatorio ad esse riconducibile e tralasciando di prendere in esame le specifiche censure versate nell'atto di appello. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che aveva formato oggetto di un motivo di appello.
Il NE, con un primo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità di atti acquisiti al fascicolo del dibattimento in primo grado, e in particolare: dell'acquisizione ex artt. 238 e 190-bis c.p.p. di una serie di verbali di dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti penali da soggetti nemmeno citati nell'ambito del presente procedimento, senza che si verificasse la loro rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti addebitati all'imputato;
dell'acquisizione integrale delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da OG ST DU, unica fonte di accusa, sul presupposto che, essendosi questi avvalso della facoltà di non rispondere in un diverso giudizio, tali atti erano stati in quella sede acquisiti al fascicolo del dibattimento e senza nemmeno considerare che, nelle more, per effetto della riforma legislativa dell'art. 513 c.p.p., tali dichiarazioni non potevano più considerarsi acquisibili, se non a seguito del meccanismo delle contestazioni dibattimentali;
dell'acquisizione ex art. 238 c.p.p. di intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento, in difetto dei presupposti e della procedura di cui all'art. 270 c.p.p.;
dell'acquisizione di varie relazioni di servizio o provvedimenti cautelari relativi a fatti estranei al presente procedimento;
dell'acquisizione di sentenze non passate in giudicato erroneamente ritenute valutabili dal Tribunale come documenti ex art. 234 c.p.p. nella parte di esse relativa alla rappresentazione di "fatti storici, persone o cose", tanto che intere parti di una sentenza resa nell'ambito di un altro procedimento, e non passata in giudicato, concernenti le dichiarazioni del OG, erano state letteralmente trascritte nella sentenza di primo grado.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione, anche da parte del Tribunale, circa la verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo del OG, il che, ove fosse stato fatto, avrebbe condotto a una valutazione negativa sotto i vari profili elaborati dalla giurisprudenza, del disinteresse, della continuità e costanza, della precisione e della coerenza.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione circa la sussistenza di riscontri estrinseci alla chiamata di correo del OG. Si osserva che quelli che la sentenza impugnata indica come riscontri, relativamente alla posizione sia del NE che del US (vicende processuali e periodi di detenzione dei due), non sono affatto elementi attinenti ai fatti storici oggetto della imputazione e alla loro riferibilità ai chiamati in correità, ma valgono eventualmente solo al fine della valutazione circa l'attendibilità intrinseca del chiamante. Quanto alle dichiarazioni di altri collaboratori (RR ZI, RR FI, HI RI, RI VA e LI AR), che confermerebbero l'esistenza di un "gruppo US", di cui facevano parte il US e il NE, e, successivamente, durante il periodo della detenzione di questi ultimi, l'Arcadi, esse non hanno le richieste caratteristiche della autonomia, della convergenza e della attendibilità o sono del tutto generiche. La sentenza di appello, si rileva, non ha per nulla preso in esame le specifiche censure dedotte in merito nei motivi di appello, limitandosi a una mera riproposizione di argomenti già utilizzati dal primo giudice. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non rispondendo alla specifica doglianza proposta nell'atto di appello. Dagli atti, infatti, non emerge alcun elemento che confermi, al di là di eventuali singoli episodi di compravendita, la partecipazione di US e NE a tale associazione.
Con un quinto motivo, si lamenta la mancanza di motivazione con specifico riguardo alla posizione soggettiva di EN NE. Come dedotto in sede di appello, non poteva assumere alcuna valenza probatoria la frequentazione tra il NE e il US, posto che i due sono cugini;
inoltre non si è tenuto conto della contraddittorietà e incertezza delle dichiarazioni del OG così come del fatto che la tardiva chiamata di correità del HI è stata clamorosamente smentita proprio con riferimento al NE. Con un ultimo motivo, ci si duole del difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto del ruolo meramente esecutivo in ipotesi svolto dal NE, del fatto che gli episodi a lui addebitati sarebbero comunque circoscritti nel tempo, della giovane età e della incensuratezza. Inoltre non si è considerato che i fatti sono per lo più precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990. Il US, con i primi quattro motivi di ricorso, propone censure letteralmente identiche a quelle del NE. Con un quinto motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione con specifico riguardo alla sua posizione soggettiva, ponendosi in rilievo la contraddittorietà e incertezza delle dichiarazioni del OG e la circostanza che egli era detenuto nel periodo in cui sarebbero state eseguite nove delle consegne riferite dal OG.
Con un ultimo motivo, ci si duole del difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto ne' del fatto che l'imputato, cui si è semplicisticamente attribuito un ruolo di preminenza nel traffico di stupefacenti, aveva un solo precedente specifico di lieve entità, definito con il patteggiamento, ne' del corretto comportamento processuale. Diritto
Occorre prioritariamente prendere in esame, data la loro natura logicamente pregiudiziale, le eccezioni di inutilizzabilità dedotte da NE e US con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal OG e, come documento, della sentenza non irrevocabile della terza sezione penale del Tribunale di Milano;
eccezioni che estendono il loro effetto anche relativamente alla posizione dell'Arcadi, ex art. 587 c.p.p. Quanto al primo aspetto, va osservato che, ex art. 238 comma 1 c.p.p., è ammessa l'acquisizione di prove di altro procedimento penale se si tratta (tra l'altro) di prove assunte nel dibattimento. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed acquisite in altro dibattimento ex art. 513 c.p.p. (nel testo antecedente la legge n. 267 del 1997), stante il rifiuto di rispondere del soggetto rivestente la qualità di imputato di reato connesso, non sono state ivi assunte, e conservano, pertanto nel procedimento ad quem la natura di atti di indagine, utilizzabili per le contestazioni o eventualmente nuovamente acquisibili autonomamente ex art. 513 c.p.p., nei limiti in cui tale norma (interessata tra l'altro da vari rivolgimenti di disciplina) lo consenta.
Ora, è certo che nel presente procedimento il RO, presentatosi in dibattimento, non si avvalse della facoltà di non rispondere;
dal che consegue che le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini potevano essere eventualmente utilizzate per le contestazioni, ove discordanti da quelle dibattimentali, ma certamente non potevano essere acquisite "in blocco" al fascicolo del dibattimento, come invece erroneamente disposto dal Tribunale. Tale vizio ha determinato una commistione indistinguibile nel tenore motivazionale della sentenza impugnata tra dichiarazioni dibattimentali e dichiarazioni investigative del RO, che non consente a questo giudice di legittimità di verificare su quali fonti probatorie si fondi il ragionamento dei giudici di merito, sceverando tra dichiarazioni regolarmente assunte e dichiarazioni inutilizzabili.
Quanto al secondo aspetto, giova precisare che il giudice di primo grado ha motivato circa la legittimità della utilizzazione della predetta sentenza non irrevocabile, osservando che essa era limitata alla "trattazione dello svolgimento materiale dei fatti che in codesta motivazione viene svoltà, "prescindendo naturalmente da qualsiasi valutazione probatoria relativa agli imputati del presente procedimento" (p. 4 della sentenza Trib. Milano in data 4 novembre 1996). Tale assunto non può essere accolto. Come è stato chiarito in dottrina, i documenti sono acquisibili come prove in quanto ne risulti rilevante la rappresentazione "documentale" e non in quanto ne risulti rilevante la rappresentazione "documentata". Data questa definizione teorica, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e non per il fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238 bis c.p.p., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato". Trattandosì, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est per la loro parte motiva;
il che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza).
Vanno invece disattese le ulteriori eccezioni di inutilizzabilità: quanto all'acquisizione ex artt. 238 e 190-bis c.p.p. di una serie di verbali di dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti penali, nonché di relazioni di servizio o provvedimenti cautelari asseritamente estranei al presente procedimento, senza che si verificasse la loro rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti addebitati all'imputato, si tratta all'evidenza di una questione che non riguarda problemi di utilizzabilità, ma di congruità del ragionamento probatorio fondantesi su tali risultanze;
quanto alla acquisizione di intercettazioni telefoniche in violazione dell'art. 270 c.p.p., la censura è generica, non emergendo ne' dalle deduzioni dei ricorrenti nè dagli atti alcun aspetto di illegittimità della procedura seguita. Ciò supera il profilo dell'asserito difetto di motivazione da parte del giudice di appello circa tali doglianze. Invece, per i concorrenti primi due aspetti sopra esaminati, che assorbono le restanti censure in punto di difetto di motivazione, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale, una volta posto rimedio ai vizi sopra indicati, dovrà prendere puntualmente in esame le varie doglianze espresse dagli imputati nei rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999