Articolo 2 della Legge 4 marzo 1958, n. 198
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1958
Art. 2.
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958