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11 aprile 1958
11 aprile 1958
Art. 2.
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.