Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 189
CASS
Sentenza 8 gennaio 2001

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Il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall'art. 75 cod. proc. pen., va considerata non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perché l'ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Trattasi di preclusione che non richiede eccezione di parte, perché attiene, come per la litispendenza, ad un interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione che sovrasta il potere dispositivo delle parti.

A norma dell'art. 75 cod. proc. civ., l'esercizio della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile comporta rinunzia agli atti del giudizio. Tuttavia la prosecuzione del processo civile con la pronunzia di merito sulla domanda non è contraria a diritto una volta che il processo penale si è chiuso senza che sia stata resa una decisione di merito dell'azione civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 189
    Data del deposito : 8 gennaio 2001

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