Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
La rimessione in pristino prevista dall'art. 1 sexies, comma 2, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv., con modif. in L. 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria, in quanto volta alla eliminazione della causa della lesione, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi in tema di responsabilità personale validi per le sanzioni amministrative aventi carattere punitivo; alla detta rimessione pertanto può essere tenuta anche una persona giuridica, alla quale appartengano le opere illegittimamente realizzate da chi, all'epoca, ne era legale rappresentante e nei confronti del quale, per detta sua condotta, sia stata pronunciata condanna ovvero (come nella specie) sentenza di applicazione della pena su richiesta. (Fattispecie di immobile di proprietà della Lega Navale Italiana e di ordine di rimessione in pristino emesso nei confronti del legale rappresentante della sede di Pisa, ormai cessato dall'incarico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 19.11.1999
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 3679
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 15058/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla ZI di IS della LEGA NAVALE KALIANA, in persona del legale rappresentante "pro tempore" DEL ROSSO Alfonso, n. a Vecchiano il 5.5.1939
avverso l'ordinanza 28.9.1998 pronunciata dal Pretore di IS, quale giudice dell'esecuzione, nei confronti di EU EN, n. a Calci (PI) il 5.2.1947
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
Letta la memoria difensiva depositata il 30.10.1999 FATTO E DIRITTO
Con sentenza 17.5.1993, passata in giudicato il 18.1.1994, il Pretore di IS ha applicato a CI EN pena concordata in relazione a reati edilizi ed alla contravvenzione di cui all'art. 1 sexies legge n. 431/1985, per avere - in qualità di legale rappresentante della sede di IS della "Lega navale IA" - fatto eseguire opere abusive, in zona vincolata, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica. Con la stessa sentenza è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a spese del prevenuto, ai sensi dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985. Nella fase esecutiva il P.M. competente, con provvedimento del 23.2.1998, ha ingiunto al CI la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.
L'intimato ha proposto opposizione, rivolta a sollecitare una declaratoria di non esecutività, ovvero di revoca, sospensione, nullità o inefficacia dell'ingiunzione, ed il Pretore di IS, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666, commi 3^ e 4^, c.p.p., con ordinanza del 28.9.1998, ha respinto l'istanza. Ha rilevato quel giudice che:
- l'ordine di rimessione in pristino è stato legittimamente applicato in sede di merito;
- ininfluente deve ritenersi la circostanza che il CI "non è proprietario ne' ha in alcun modo la disponibilità dei beni oggetto dell'esecuzione", in quanto a decorrere dal 17.3.1996 non ha più la rappresentanza legale della ZI di IS della Lega navale IA: egli, invero, fino a quella data, avrebbe potuto adempiere spontaneamente all'ordine del giudice ovvero promuovere le opportune procedure di sanatoria;
- l'illegittimità delle opere edilizie oggetto di contestazione, inoltre, è stata riconosciuta anche nei confronti della ZI pisana della Lega navale, che "era presente in giudizio per il solo fatto che era presente il suo legale rappresentante e presidente, imputato per avere agito in nome e per conto della sua rappresentata".
Avverso tale ordinanza la ZI di IS della Lega navale IA - rappresentata dal presidente pro tempore Alfonso Del Rosso - [che aveva partecipato all'udienza camerale relativa all'incidente di esecuzione sollevato dal CI, avendo ricevuto avviso di trattazione] ha proposto ricorso, ex art. 666, 6^ comma, c.p.p., ed ha prospettato che:
- la Lega navale IA è un ente morale costituito con R.D. 28.2.1907, associazione apolitica senza fine di lucro, posta sotto l'alto patrocinio del Capo dello Stato.
La ZI di IS è priva di personalità giuridica e gode esclusivamente del "riconoscimento di una qualche soggettività nell'ambito di taluni rapporti giuridici, avendo in uso beni immobili appartenenti alla Lega". Essa non è stata "parte" nel procedimento penale instaurato a carico del CI "e non ha avuto ne' avrebbe potuto avere alcun ruolo nella determinazione difensiva dello stesso, quale imputato, circa la scelta del rito semplificato";
- nessuna efficacia deve riconoscersi, pertanto, nei confronti della Lega navale, soggetto estraneo al processo, all'ordine di rimessione in pristino impartito nei confronti dell'imputato;
- le posizioni giuridiche soggettive della Lega navale IA (proprietaria dei beni) e della ZI di IS (utente in forza di titolo legittimo) non possono rimanere sprovviste di tutela giurisdizionale, tenuto conto che il CI "stava nel processo penale come imputato e non certo in funzione di rappresentanza della ZI".
La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, in data 30.10.1999, ribadendo che "nella personalissima scelta del signor EN CI, imputato, di definire la sua posizione e il processo con il c.d. patteggiamento, la ZI di IS della Lega navale IA non avrebbe potuto in alcun modo efficacemente interloquire", poiché non era "parte processuale" e neppure "interessata in senso giuridico o giuridicamente apprezzabile". La propria posizione giuridica sostanziale rispetto ai beni oggetto del provvedimento esecutivo di demolizione non può essere in alcun modo pregiudicata dalla decisione relativa alla posizione penale del CI. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, previsto dal 2^ comma dell'art.1 sexies della legge n.431/1985, si pone come atto dovuto, non suscettibile di valutazioni discrezionali.
La Corte Costituzionale ha affermato che esso costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sentenza 20.7.1994, n. 318). L'ordine di ripristino in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale ove, ai sensi dell'art. 655, l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale.
2. La sanatoria consistente nel rilascio "successivo" dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, poiché in tale legge non sussiste una previsione analoga a quella di cui agli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, e la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 158 del 1998) ha rilevato, in proposito, che la sopravvenienza dell'autorizzazione è irrilevante ai fini della sottoposizione a sanzione penale ai sensi dell'art. 1 sexies, [in quanto] l'autorizzazione intervenuta dopo l'inizio dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico non è sufficiente per rimuovere in via generale l'antigiuridicità penalmente rilevante dell'attività già compiuta in assenza di titolo abilitativo (salvo, si intende, espressa previsione normativa come effetto di sanatoria)".
La realizzazione di opere abusive in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, se anteriore al 31 dicembre 1993, può avvalersi però della sanatoria di cui all'art. 39, 8^ comma, della legge 23.12.1994, n. 724 (disciplina limitata nel tempo e riferita ad opere che presentano specifiche caratteristiche), ma solo subordinatamente "al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo".
In ogni caso, da un eventuale provvedimento di c.d. "sanatoria ambientale" deriva l'effetto dell'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi in quanto l'amministrazione competente ha ritenuto l'opera compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area interessata.
Alla stregua anche degli anzidetti principi deve altresì evidenziarsi che:
- l'ordine di rimessione in pristino, di cui al secondo comma dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 è sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e (al pari dell'ordine di demolizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985, che è rivolto al ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato) è stato previsto dal legislatore per porre rimedio ad un'attività di compromissione del paesaggio, attraverso l'eliminazione o la ricostruzione di beni, in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico violato dall'abuso;
- le relative spese gravano sul condannato, ma la misura - investendo il bene - finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sullo stesso (anche in ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva).
Ciò non si pone in contrasto con i principi in tema di responsabilità personale, affermati a livello costituzionale, poiché essi valgono solo per le sanzioni amministrative aventi carattere punitivo e non anche quando, come nella specie, la sanzione è chiamata ad un ruolo di carattere oggettivamente riparatorio (eliminazione della causa della lesione);
- le opere realizzate senza la necessaria autorizzazione paesaggistica (neppure concessa dopo la loro esecuzione) sono di per sè illecite - indipendentemente dal titolo di proprietà, di possesso o di detenzione - e devono essere eliminate nella loro realtà fisica, chiunque ne sia il proprietario o l'occupante (nella fattispecie in esame non risulta richiesta ne' rilasciata alcuna autorizzazione c.d. "sanante" dall'autorità preposta alla tutela del vincolo);
- il titolare del bene o di diritti minori sullo stesso ben potrà usare gli strumenti privatistici per addossare ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli effetti sopportati in via pubblicistica, non ponendosi in dubbio la circostanza che il soggetto incolpevole abbia diritto di rivalersi, per il danno subito, secondo le norme di diritto comune;
- la ZI di IS della Lega navale, ben lungi dall'affermare di essere stata "danneggiata" dall'attività edificatoria all'epoca disposta dal CI, suo legale rappresentante pro tempore, non prospetta alcuna violazione del rapporto di rappresentanza organica, non ha proposto azione di risarcimento del danno ne' nel processo penale svoltosi contro il CI medesimo ne' in sede civile, eppure intenderebbe trarre comunque vantaggio dall'attività che quegli ebbe a porre in essere "contra legem", conservando opere illecitamente disposte ed eseguite.
3. Il delicato e complesso problema della responsabilità penale delle persone giuridiche (e della discussa esigenza politico - criminale di predisporre sanzioni anche a carico degli enti collettivi in tutti quei casi in cui l'illecito, lungi dall'essere espressione della cattiva condotta di una singola persona fisica, costituisca piuttosto la conseguenza di precise scelte dell'ente) non può essere certo affrontato in questa decisione.
Basterà ricordare che il nostro sistema è ancorato al principio costituzionale (art. 27, 1^ comma, della Costituzione) della responsabilità penale personale ed individuale (societas delinquere non potest: l'ente collettivo non puo ricevere sanzione penale poiché incapace di atteggiamento volitivo colpevole), anche se la condotta illecita sia stata posta in essere dal rappresentante allo scopo esclusivo di assicurare vantaggi all'ente rappresentato. Stante il rapporto di rappresentanza organica tra l'ente collettivo e le persone fisiche che ne determinano la volontà e l'azione, non è configurabile, in campo penale, una scissione tra soggetto autore della condotta e soggetto della responsabilità e l'art. 197, 1^ comma, cod. pen. prevede soltanto una obbligazione civile di garanzia della persona giuridica, per le pene pecuniarie, nel caso in cui colui che ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione commetta un reato, in violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita ovvero nell'interesse della persona giuridica, e versi in condizione di insolvibilità.
L'ordine di rimessione in pristino, però, non è sanzione penale ne' misura di sicurezza e, in particolare, non si ricollega a profili di pericolosità soggettiva dell'agente ne' è in alcun modo legato alla personalità dell'autore.
Trattasi di sanzione amministrativa oggettivamente correlata alla imprescindibile rimozione del pregiudizio arrecato alla collettività e, a fronte di un reato commesso "a favore", "nell'interesse", "per conto" della persona giuridica, da parte di soggetto competente ad impegnarla - in una situazione di illiceità non sanata - l'ente (ma anche qualsiasi eventuale avente causa) non può restare beneficiario delle cose o dei vantaggi acquisiti attraverso il reato commesso dal suo rappresentante legale in forza di poteri attribuitigli nell'ambito dell'organizzazione. Nè può affermarsi che l'ente rimanga (e nel caso di specie non è rimasto) sprovvisto di tutela - contrariamente a quanto si assume in ricorso - poiché esso in sede esecutiva, a fronte di un ordine che non è suscettibile di passare in giudicato, ben può ottenerne la revoca qualora ne dimostri l'assoluta incompatibilità con atti amministrativi (anche sananti) promananti dalla autorità competente.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 666, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000