Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3679
CASS
Sentenza 19 novembre 1999

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La rimessione in pristino prevista dall'art. 1 sexies, comma 2, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv., con modif. in L. 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria, in quanto volta alla eliminazione della causa della lesione, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi in tema di responsabilità personale validi per le sanzioni amministrative aventi carattere punitivo; alla detta rimessione pertanto può essere tenuta anche una persona giuridica, alla quale appartengano le opere illegittimamente realizzate da chi, all'epoca, ne era legale rappresentante e nei confronti del quale, per detta sua condotta, sia stata pronunciata condanna ovvero (come nella specie) sentenza di applicazione della pena su richiesta. (Fattispecie di immobile di proprietà della Lega Navale Italiana e di ordine di rimessione in pristino emesso nei confronti del legale rappresentante della sede di Pisa, ormai cessato dall'incarico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3679
    Data del deposito : 19 novembre 1999

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