Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica, di cui all'art. 6, quarto comma, lett. a) legge n. 69 del 2005, costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, rendendo impossibili le valutazioni del giudice italiano sulla legittimità della consegna previste dalla normativa nazionale. (Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le "fonti di prova" non risultavano tra l'altro desumibili da alcun atto equipollente).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2006, n. 32516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32516 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
MAE
3251 6/06 32516 игденте N. di ruolo d'udienza: 9
Sent. R.G. n. Udienza in camera di consiglio del
1546 25056/06 22 settembre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Carlo Di Casola Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da JA AS, n. ad Akmene (Lituania) il 17 ottobre 1976, avverso la sentenza del 1° giugno 2006 della Corte d'appello Di Bari;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari rigettava la richiesta di consegna alla Repubblica di Lituania di JA AS, cittadino lituano, colpito da mandato di arresto europeo emesso dalla autorità competente di quel Paese in data 10 gennaio 2006 per il reato di cui all'art. 284 c.p. della Lituania che punisce chi “nel posto pubblico, con strafottenza, con minacce, con le beffe oppure con azioni vandaliche mostri irriverenza alle
1
persone circostanti o all'ambiente e disturbi la calma o l'ordine pubblico” (v. traduzione italiana del mandato, n.d.e.).
Osservava la Corte, che nonostante apposita richiesta fatta alla autorità lituana tramite il
Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla precisazione se fosse stato contestato anche il reato di lesioni (o di altro delitto contro la persona) e quali fossero le fonti di prova, non venivano trasmessi gli atti previsti dall'art. 6, comma quarto, della I. 22 aprile 2005, n. 69, cioè la relazione sui fatti addebitati alla persona interessata. Pertanto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, respingeva la domanda di consegna.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché JA AS era stato considerato assente alla
Ch udienza del 30 maggio 2006, pur non risultando acquisita agli atti la rinuncia a comparire.
Inoltre, non era stato sentito in ordine a un suo eventuale consenso alla consegna con le consequenziali statuizioni (artt. 10, comma primo, e art. 14, comma quarto) e non era stata fatta alcuna valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l'operatività di una misura cautelare. Osserva ancora il Procuratore che il Ministero della giustizia aveva domandato alla Corte d'appello se la documentazione fornita (rilievi dattiloscopici e scheda contenente le generalità complete) a seguito della richiesta potesse ritenersi esauriente.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'indicazione di assenza dell'odierno ricorrente nel verbale di udienza del
30 maggio 2006, appare frutto di un mero errore materiale, perché nello stesso verbale, alla pag. 2, JA AS è indicato come presente, unitamente al suo difensore.
Va, altresì, premesso che avverso la decisione di merito che pronuncia sulla consegna non possono essere dedotti motivi di impugnazione riguardanti la applicazione della misura cautelare (art. 9, comma quarto, I. 22 aprile 2005, n. 69) autonomamente impugnabile ex art. 719 c.p.p. (comma 9, comma settimo, stessa legge), come non possono essere formulati motivi attinenti a qualsiasi altro atto o provvedimento estraneo al giudizio sulla consegna, quali quelli inerenti alla acquisizione (o mancata acquisizione) dell'eventuale consenso alla consegna stessa (art. 14, comma, legge citata) nella fase
2 iniziale del procedimento (art. 10), potendo essere dedotti esclusivamente motivi che attengono alla esistenza delle condizioni per la consegna dell'interessato.
Sulla questione della mancata acquisizione del consenso dell'interessato, censurata dal
Procuratore ricorrente, va osservato la stessa legge sul mandato d'arresto europeo non prevede alcuna conseguenza sulla validità dei provvedimenti adottati dalla Corte nel caso in cui il consenso non sia raccolto nel momento in cui il Presidente procede a sentire il destinatario della richiesta di consegna, ai sensi dell'art. 14 della citata legge. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che il consenso possa essere prestato anche successivamente mediante dichiarazione al direttore della casa di reclusione, il quale deve provvedere a trasmetteria immediatamente al presidente della Corte d'appello, ovvero possa essere prestato fino alla conclusione delle discussione della udienza fissata per la decisione sulla richiesta di esecuzione.
Scendendo all'esame del merito, ritiene questa Corte che la decisione adottata dai giudici di appello non meriti censura alcuna e debba essere confermata, con rigetto del ricorso del procuratore generale.
L'autorità richiedente, nonostante apposita sollecitazione, ha dato risposta incompleta alle domande della corte d'appello con particolare riguardo all' allegazione di una relazione sui fatti addebitati (con ogni chiarimento necessario sulla imputazione - o sulle imputazioni —).
La doglianza del Procuratore generale, secondo cui non era stata evasa dalla Corte
d'appello di Bari la nota ministeriale con la quale l'autorità amministrativa aveva chiesto alla autorità giudiziaria competente se la documentazione integrativa inviata fosse completa, rappresenta una deduzione ai limiti della ammissibilità, essendo assai dubbio che possa costituire motivo di ricorso per cassazione. La Corte d'appello non ha fatto altro che attenersi alla legge sul mandato di arresto europeo, e precisamente al suo art. 6, secondo cui al mandato stesso deve essere allegata una relazione sui fatti con la indicazione, tra l'altro, delle fonti di prova (neppure desumibili - nel caso-da alcun altro atto equipollente), relazione che lo Stato NO ha mancato di inviare con conseguente corretta applicazione, da parte del giudice a quo, della norma del comma quinto dell'art. 6,/ in forza della quale, se lo Stato richiedente non dà corso alla richiesta la Corte d'appello la
3 rigetta. Appare di tutta evidenza che tale comportamento rende impossibili le valutazioni del giudice italiano sulla legittimità della consegna previste dalla legge italiana.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Visto l'art. 22 della l. 69/2005 dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa anche a mezzo telefax al Ministro della giustizia.
Roma 22 settembre 2006 PresidenteRobell Il Consigliere estensoreTragh Depositate in Cancelleria
V Sezione Penale cost 29 SET. 2006
IL CANCELLIERE C1 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Sandra Cecinelli
4