Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 1
Integrano l'abuso costrittivo del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perchè si ritiri dalla prova - allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni - quando alla persona offesa non sia prospettato alcun vantaggio indebito, ma solo pregiudizi per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l'alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima è stata comunque privata di una significativa "chance" di conseguirlo.
Commentario • 1
- 1. Concussione: condannato professore per pressioni su un candidato al concorso di ricercatoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Integrano l'abuso costrittivo del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perché si ritiri dalla prova – allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni – quando alla persona offesa non sia prospettato alcun vantaggio indebito, ma solo pregiudizi per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l'alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima è stata comunque privata di una significativa “chance” di conseguirlo (Cassazione penale , sez. VI , 03/11/2020 , n. 5057). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
05057 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 951 Anna Petruzzellis - Presidente - Angelo Costanzo UP 03/11/2020- R.G.N. 11518/2020 Angelo Capozzi Relatore - Riccardo Amoroso Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IL RE, nato a [...] il [...] AN SE, nato a [...] il [...] TE SE, nato a [...] il [...] AV IA AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 8/7/2019 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di IL RE;
il rigetto del ricorso di SE TE;
quanto al ricorso di SE AN, l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al reato di cui al capo F) con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
quanto al ricorso di AV, l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al reato di cui al capo F) e rinvio alla Corte di appello in relazione al capo G) per rideterminazione della pena e con riferimento alle statuizioni civili;
uditi i difensori: - avv. Roberto Randazzo, quale sostituto processuale dell'avv. Isabella Barone, difensore della parte civile ER SA, che si è riportato alle conclusioni scritte;
- avv. Roberto Borgogno, anche in sostituzione dell'avv. Franco Vincenzo Barbera, difensore di SE AN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-avv. Pietro Luccisano, difensore di AV IA AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- avv. NO ND, quale sostituto processuale dell'avv. Alberto Gullino, difensore di TE SE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame proposto-per quanto di interesse in questa sede -dagli imputati RE IL, SE AN, SE TE e IA AR AV avverso la sentenza emessa in data 27 aprile 2018 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione: ritenuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod.pen. ha rideterminato la pena inflitta a RE IL, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi A) (artt. 81,314 cod. pen.) e B) (artt.81,61 n. 2 e 9,48-479 cod. pen.), revocando le pene accessorie inflitte al predetto;
ha assolto SE AN dal reato ascrittogli sub E) (artt. 110,56,319-quater cod. pen.) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi C) (artt. 110,317 cod. pen.), F) (artt. 110,323 cod. pen.) e G) (artt. 110,56,323 cod. pen.); ha confermato nel resto la sentenza impugnata, segnatamente, nei confronti di SE TE, riconosciuto responsabile del reato di cui al capo C)(artt. 110,317 cod. pen.) e condannato a pena di giustizia nonché di IA AR AV riconosciuta responsabile dei reati di cui al capo F) e G) e r condannata a pena di giustizia con i doppi benefici di legge. E' stata, inoltre, confermata la condanna di IA AR AV, SE AN e SE TE al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Università degli Studi di Messina e SA ER. 2 2. Le vicende oggetto della decisione di merito. Quanto ai reati di cui ai capi A) e B) ascritti a RE IL, questi è accusato, quale dipendente della Facoltà di Farmacia dell'Università di Messina e delegato del Preside alla gestione del "fondo economale" dell'appropriazione continuata di somme per il complessivo importo di 7.198,40 attraverso la formazione di n.33 false fatture di fornitura di materiale di cancelleria dal 2008 al 2011 che davano luogo a corrispondenti mandati di pagamento. Fatti commessi in Messina dal 2008 al 9 febbraio 2012. Quanto al reato di cui al capo C) ascritto a SE AN e SE TE, questi sono accusati, rispettivamente, il primo Direttore del Dipartimento di scienze del farmaco e prodotti per la salute dell'Università di Messina e professore ordinario in microbiologia presso il medesimo Dipartimento ed il secondo professore ordinario di microbiologia presso il Dipartimento di scienze pediatriche, ginecologiche, microbiologiche e biomediche dell'Università di Messina nonché Presidente della commissione del concorso per ricercatore a tempo determinato in "Microbiologia e microbiologia clinica" indetto dalla predetta Università con D.R. n. 1315 del 25/5/2012, il AN di aver istigato e determinato il TE che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, prospettava a SA ER, candidato al citato concorso con il punteggio più elevato, nonché biologo che prestava attività lavorativa a titolo gratuito presso il Dipartimento e con la supervisione scientifica dello stesso SE TE, conseguenze negative per la sua futura carriera laddove avesse sostenuto la prova finale del concorso, costringendolo a ritirarsi dallo stesso, così permettendo all'altro candidato RL AN, figlio di SE AN, di essere proclamato vincitore nonostante la netta inferiorità dei titoli e delle pubblicazioni. In Messina in epoca anteriore e prossima al 15 aprile 2013 (data della prova finale del concorso). Quanto al reato di cui al capo F) ascritto a SE AN e IA AR AV, questi sono accusati, il primo quale Direttore del Dipartimento di scienze del farmaco e prodotti per la salute dell'Università di Messina e Professore ordinario in microbiologia presso il medesimo Dipartimento e la seconda quale delegata del Rettore alla ricerca in area scientifico-tecnologica, il primo istigando в e determinando la seconda, in violazione di norme di legge e di regolamento nonché dell'art.97 Cost., proponendo al Senato Accademico di nominare i professori PA, TE, BL, Di LU, NC, AL, MP e LE quali componenti della commissione del concorso di cui sopra, in realtà scelti dal AN tra i professori ritenuti maggiormente disponibili a favorire il figlio dello stesso AN, di aver procurato a quest'ultimo un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel superamento del predetto concorso e nella conseguente 3 nomina di ricercatore, ovvero arrecando a SA ER e EM Fichera un danno ingiusto consistito nell'esito negativo del medesimo concorso o nella inutile partecipazione allo stesso. In Messina in data 8 settembre 2012 (data della proposta al Senato Accademico e delal cosneguente delibera). Quanto al reato di cui al capo G) ascritto a SE AN e IA AR AV, questi sono accusati, nelle medesime qualità di cui al capo F), il primo di aver istigato e determinato la seconda, in violazione di norme di legge e di regolamento nonché dell'art.97 Cost., proponendo al Senato Accademico di nominare lo stesso SE AN, nonché i professori ER, RU, Di LU, FA, Re, AL e EL quali componenti della commissione del concorso per ricercatore a tempo determinato in "microbiologia e microbiologia chimica" indetto dalla Università di Messina con D.R. n. 367 del 7/2/2013, in realtà scelti dal AN tra i professori ritenuti maggiormente disponibili a favorire il candidato da lui indicato, ponendo atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto candidato ovvero un danno ingiusto agli altri candidati, consistito nell'esito negativo del medesimo concorso o nella inutile partecipazione allo stesso;
evento non verificatosi per causa indipendente dalla loro volontà ovvero per il mancato completamento della procedura concorsuale. In Messina il 2 maggio 2013 (data della proposta al Senato Accademico e della conseguente delibera).
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
4. Con ricorso nell'interesse di RE IL si deduce:
4.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità essendosi la Corte di appello limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni del primo Giudice senza tener conto delle oggettive emergenze processuali e, soprattutto, dei rilievi mossi in appello. In particolare: - La Corte ha erroneamente posto a base della decisione le perizie svolte dal prof. VA la cui più attenta valutazione avrebbe dovuto far rilevare che in più fatture la sottoscrizione era "in originale" mentre il perito l'ha scambiata per "fotocopia"; non solo non si è autorizzato il consulente della difesa ad effettuare rilievi fotografici delle fatture, ma non si è proceduto ad una perizia di ufficio, minando le fondamenta della decisione di condanna;
la testimonianza del teste VI con riferimento al periodo in cui era Preside sulla affidabilità del IL fa disattendere l'esito delle perizie del prof. VA;
4 tre rilevanti soggetti - ON RO, il figlio del Preside AN e la s.ra Rosaria NÀ -sono intervenuti presso la sig.ra REo non certamente nell'interesse del IL;
- nessuna denuncia è stata mai presentata dai soggetti protagonisti del processo, a riprova che doveva essere salvaguardata la posizione del AN;
la richiesta del preside AN degli originali delle prime fatture incriminate costituisce chiaro elemento della sua esclusiva responsabilità. Il ricorrente IL, in tale contesto, non ha svolto alcun ruolo, rimanendo estraneo ai fatti, risultando illogiche le proposizioni della sentenza sulla utilizzabilità della consulenza di VA, sull'intento calunniatorio del RO ai danni del IL, sulle negligenze del AN e sulla "confusione" della deposizione del teste RO.
4.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione sulla utilizzabilità della consulenza VA in relazione alla violazione da parte di questi della autorizzazione del GIP alla sola visione degli originali delle fatture in atti.
4.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla riconosciuta inutilizzabilità della consulenza VA rispetto alle fatture estranee al processo procedimento che, comunque, ha violato i diritti della difesa;
manca ogni decisione sulla richiesta difensiva di effettuare perizia di ufficio.
4.4. Con il quarto motivo, motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione della pena, ictu oculi sproporzionata e lontana senza giustificazione dal minimo edittale.
4.5. Con il quinto motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su argomentazioni stereotipate.
5. Nell'interesse di SE AN si deduce:
5.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 317 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di concussione ai danni del dott. SA ER;
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178,comma 1, lett.c) cod. proc. pen. e 546 cod. proc. pen. e carenza h assoluta della motivazione per la omessa considerazione delle decisive argomentazioni difensive proposte in appello. Caduta in primo grado l'ipotesi di una contropartita nella promessa fatta dal AN al TE circa la nomina della moglie del TE a professore ordinario, la Corte ha omesso qualsiasi valutazione della proposizione difensiva circa il salto logico esistente tra l'assoluzione del TE e del AN dal reato di corruzione di cui capo D) e l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo C). Manca, inoltre, convincente giustificazione dell'assunto secondo il quale il ER avrebbe rinunciato perché necessariamente costretto dal suo maestro TE. L'affermazione secondo la quale la decisione del ER sia stata oggettivamente sfavorevole presuppone che il candidato sarebbe stato sicuro vincitore dalla procedura concorsuale e nessuna uguale alternativa sarebbe stata per lui prospettabile, assunti entrambi dubbi o incerti. In ogni caso la più radicale smentita delle precedenti affermazioni si ricava dalle stesse dichiarazioni del ER - delle quali è stato acquisito il verbale, riportate in ricorso - in relazione alle quali la difesa ha proposto motivo di appello di cui la Corte non si è fatta compiutamente carico, travisandone il contenuto. In particolare: non si è tenuto conto che lo stesso ER non si dava per vincitore del concorso in base alla valutazione dei titoli presentati da lui e da AN. da nessun passaggio delle dichiarazioni può evincersi che la sua rinuncia sia frutto di una condotta messa in atto dal prof. TE su istigazione del AN per costringerlo a ritirarsi da quel concorso, essendogli prospettate dal prof. TE due possibili strade alternative, una immediata, più rischiosa, e una più lontana, ma più sicura e foriera di maggiori soddisfazioni. La sentenza incorre, poi, in vistose contraddizioni quando introduce alcune varianti desumendole dalla successive dichiarazioni dello stesso ER per confermare la costrizione, risultando evidente che i colloqui tra questi ed il suo maestro si inquadrano in un contesto di opportunità di scelta tra due soluzioni entrambe praticabili e quasi contestuali a nulla rilevando che il concorso presso la facoltà di Farmacia non sia stato più tenuto, circostanza che non poteva essere prevedibile al momento della rinuncia del ER. La sentenza, inoltre, opera una forzatura per sminuire il rilievo della conversazione tra il ER e la moglie, invece decisivo secondo un significato del tutto conforme alle dichiarazioni contenute nel verbale di s.i.t. citato nel senso della scelta di opportunità operata con la rinuncia. Infine, si censura il ritenuto collegamento della iniziativa del prof. TE con l'istigazione del AN. A tal riguardo non emerge alcuna prova precisa in ordine al momento in cui il prof. AN avrebbe assunto l'iniziativa di contattare il prof. TE per intervenire sul ER al fine di convincerlo a rinunciare al concorso. In ogni caso, destituita di fondamento è la tesi per la quale G tale finalità perseguita dal prof. AN è correlata all'uso della forza per piegare la volontà del ER, posto che il ricorrente - come si desume dal suo colloquio con RO IP - aveva prospettato l'alternativa di poter "sistemare" il ER nell'altro concorso per il quale questi aveva pure presentato domanda.
5.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 43 e 317 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione del 6 ricorrente quantomeno per difetto dell'elemento psicologico, non avendo egli, per quanto detto nel primo motivo, in ogni caso, agito per coartare la volontà del ER, avendo operato sul diverso piano di una soluzione concordata che avrebbe comportato la sistemazione di entrambi i candidati in lizza.
5.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 317 e 319-quater cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di concussione di cui al capo C) in quello di induzione indebita;
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 546 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in relazione alle deduzioni in appello sulla insussistenza del reato di concussione in capo al ricorrente. In più passaggi della sentenza si ricostruiscono - contraddittoriamente rispetto alla tesi concussiva - i rapporti TE- ER-AN con riferimento ad un patto nell'ambito del quale, a fronte della rinuncia al primo concorso, ER avrebbe ricevuto la promessa di vincere l'altro concorso ed il dato si ripropone con la stessa evidenza anche nella parte della motivazione della sentenza dedicata ai capi F) e G) della imputazione. Del resto anche lo stesso assunto secondo il quale al ER sarebbe stato fatto credere di poter vincere l'altro concorso fa ricadere la fattispecie nell'ambito della ipotesi induttiva di cui all'art. 319-quater cod. pen.
5.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 323 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di abuso di ufficio sub F) e G); nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 546 cod. pen. e carenza assoluta della motivazione in relazione alle deduzioni difensive in appello in ordine alla insussistenza in capo al ricorrente del reato di cui all'art. 323 cod. pen. La valutazione della Corte in ordine alla violazione delle norme che presiedono alla nomina dei componenti della commissione di concorso tradisce una scarsa conoscenza dei normali meccanismi burocratici universitari tra i quali vi è anche il preliminare scambio di opinioni e indicazioni fra IA AR AV ed il prof. AN sulla opportunità di indicare questo o quel Professore nella rosa di candidati da sottoporre al Senato Accademico. Che le cose vadano in questo senso lo si desume anche dalla conversazione del 29/4/2013 tra AN e IP, Я erroneamente ascritta a sostegno della decisione.
5.5. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena che ha tralasciato di considerare la pluralità di elementi a sostegno delle prime (età avanzata del ricorrente, pregressa carriera universitaria esente da censure), risultando evidentemente illogica e contraddittoria la motivazione che mentre dà atto che il reato di cui al 7 opera alcunacapo G) è rimasto allo stadio di tentativo, dall'altro non differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto agli altri capi di imputazione, che invece si assumono consumati.
5.6. Con motivi nuovi:
5.6.1. In relazione al terzo motivo del ricorso principale si deduce che il più tenue valore condizionante della richiesta formulata dal prof. TE - che al più ha assunto le forme di persuasione o di pressione tipiche della condotta induttiva - avrebbe dovuto far leggere e interpretare la condotta materiale contestata al capo C). In tal senso depongono i plurimi contatti tra il prof. TE ed il ER invitato ad assumere una decisione migliore "per tutti" e, quindi, anche per quest'ultimo, che ha accettato la richiesta della prestazione non dovuta (ovvero la vincita dell'altro concorso), così realizzando quella dialettica utilitaristica descritta nella sentenza delle S.U. Maldera con riferimento ai casi di c.d. abuso della qualità essendosi verificata nella specie una accondiscendenza alla indebita richiesta da parte del ER mirante comunque e quantomeno a non inimicarsi TE. La violazione della norma incriminatrice si palesa vieppiù se si considera che il danno prospettato al ER non solo è del tutto generico ma addirittura concretamente irrealizzabile non potendosi prospettare che il prof. TE ed il prof. AN potessero partecipare a tutte le commissioni di concorso future in microbiologia o comunque influire sui loro componenti.
5.6.2. In relazione al quarto motivo del ricorso principale deve considerarsi la intervenuta abolitio criminis introdotta con il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge 11/9/2020 n. 120, laddove ha escluso la penale า rilevanza delle violazioni di norme contenuti in regolamenti, come quelle del regolamento adottato dall'Università di Messina che nella specie si assumono violate. Del resto, le norme di legge pure indicate in imputazione si limitano ad affermare principi generali ed indeterminati ovvero a disciplinare casi del tutto inconferenti rispetto all'addebito (art. 35 d.leg.vo n. 165/2011 e 24 1.n. 240/2010). Quanto all'art. 97 Cost. si tratta di un riferimento oggi non più utilizzabile in quanto non può essere sostenuto che la previsione costituzionale в individui in maniera "espressa" una "specifica regola di condotta", la cui violazione oggi, a differenza del passato, è stata richiesta esplicitamente dall'art. 323 cod. pen.
6. Nell'interesse di SE TE si deduce:
6.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530, commi 1 e 2, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 317 cod. pen. nonché vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità 8 con riferimento alla condotta costrittiva ai danni del ER, del dolo concussorio in capo al ricorrente e di una utilità come prodotto della costrizione. L'assunto secondo il quale il ER ha stretto un patto con il TE a fronte del quale aveva ricevuto la promessa di vincere un altro concorso è in contrasto antinomico con l'ipotesi della costrizione a rinunciare alla partecipazione al primo concorso. Né potrebbe ipotizzarsi che il ER sia stato costretto ad accettare quel patto in quanto una tale ipotesi sarebbe inconciliabile con la esplicita esclusione che ER ha stretto quel patto (v. pg. 20 della sentenza a riguardo della utilizzabilità delle sue dichiarazioni in quanto non indiziabile). Diversamente si incorrerebbe nella nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto versandosi - diversamente da quanto prospettato dall'accusa non già nella costrizione a ritirarsi dal concorso - perché gli si erano prospettate conseguenze negative per la sua futura carriera, ma promettendogli che avrebbe vinto il secondo concorso. Manifestamente illogica è poi la pretesa dimostrazione che la ragione per cui AN padre aveva chiesto a TE di indurre ER alla rinuncia è da ricercarsi nel fatto che la valutazione che il TE e la MP avevano dato al ER metteva in discussione l'esito del concorso, già preordinato in favore di RL AN, in quanto non si concilia la pretesa preordinazione del concorso con la valutazione che sfavoriva il figlio di AN. Manifestamente illogica è poi la motivazione secondo la quale la preventiva valutazione poneva il ER in una posizione di vantaggio quasi incolmabile rispetto all'altro candidato, non essendo comprensibile l'atteggiamento che avrebbe tenuto, secondo la Corte, TE, da un lato, favorendo il ER nella valutazione, e dall'altro, costringendolo alla rinuncia. Laddove, invece, le emergenze probatorie danno conto dell'unica plausibile versione di un normale colloquio tra maestro ed allievo sulle prospettive di carriera di quest'ultimo. Del resto le prospettazioni del TE al ER circa le difficoltà che avrebbe avuto per la sua carriera - oggetto della ipotizzata condotta concussiva hanno trovato riscontro in altre emergenze istruttorie (v. dichiarazioni del teste Galbo). Così come risulta acquisito che nella facoltà di Farmacia la concorrenza era minore rispetto al quella della facoltà di Medicina, cosicchè il ER avrebbe trovato Я concorrenti meno titolati nella prima facoltà ed avrebbe avuto migliori possibilità di carriera. -Infine, la Corte di appello trascurando le conseguenze derivanti dalla assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo D), così venendo meno la prospettata utilità non si occupa di affrontare la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concussione, di cui il movente è un insostituibile indice.
6.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530, commi 1 e 2, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 317 cod. pen. nonché vizio cumulativo della motivazione in relazione alla utilizzabilità, rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni di SA ER. La Corte ha omesso di valutare la questione della rilevanza delle dichiarazioni del ER in ordine alla ipotesi concussiva in relazione alla deduzione difensiva secondo la quale neanche in tali dichiarazioni era attribuito un collegamento causale tra le conseguenze negative per la sua carriera con il sostenimento della prova finale del concorso. Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni del ER la Corte ha disatteso la previsione dell'art. 63 cod. proc. pen. posto che la rinuncia al concorso si basò su un patto illecito del quale la stessa rinuncia rappresentava l'iniziale attuazione, così permettendosi la consumazione di un primo abuso di ufficio costituito dalla turbativa del regolare svolgimento del concorso in Medicina avvantaggiandosi RL AN. Quanto alla valutazione di attendibilità del ER la Corte non ha tenuto conto della sostanziale difformità tra le s.i.t. del predetto e le sue successive dichiarazioni dibattimentali nell'ambito delle quali, per la prima volta, si indica l'invito del TE a rinunciare alla prova orale. Inoltre, quanto alla genuinità ed al disinteresse delle dichiarazioni del ER la Corte non ha tenuto conto del loro vizio genetico: non solo per le ragioni processuali già dette, ma anche perché le stesse risultano frutto di un'attività fuorviante e dai potenziali effetti subornanti posta in essere dalla polizia giudiziaria in occasione delle sommarie informazioni testimoniali del 2 maggio, come riscontrato dalla captazione del coevo dialogo tra il ER ed i suoi familiari. Quanto alla coerenza, esse si palesano difformi sulle modalità di incontro con il prof. TE e dimostrano una riserva mentale, ossia la volontà di dire solo alcune cose e non altre. Ma, soprattutto, le dichiarazioni sono contraddette da elementi estrinseci, documentali e testimoniali. Tanto sia con riferimento alla conoscenza di RL AN, sia alle proprie qualità scientifiche - segnatamente alla collaborazione con l'istituto Pasteur alle quali, al contrario di quanto il ER ha riferito, ha direttamente contribuito il prof. TE. G Quanto all'unico dei mancati riscontri esterni segnalati nei motivi di appello preso in considerazione dalla Corte di appello la captazione telefonica tra - SA ER e sua moglie - non si spiega la conclusione che la MA abbia rappresentato cose non veritiere al solo fine di tranquillizzare la suocera.
6.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 317, 319-quater, 323 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla 10 mancata riqualificazione della condotta nel paradigma delle fattispecie di cui agli artt. 323 e/o 319-quater cod. pen., ribadendosi l'inconciliabilità con la ipotesi concussiva della verificazione del patto e, pertanto, l'acquiescenza del ER nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale, decisivo per differenziare la concussione dalla induzione.
6.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 133,62-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla utilizzazione di fatti per i quali l'imputato era stato assolto per quantificare la pena senza riduzioni.
6.5. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente con la quale a sostegno del primo motivo di ricorso si declinano i vizi denunciati in relazione: a) alla arbitraria individuazione nel TE del soggetto con cui il ER avrebbe pattuito di ritirare la candidatura al concorso in Medicina in cambio della promessa di vittoria nel concorso a Farmacia, risultando che tale patto era intervenuto tra il AN ed il ER;
b) Alla individuazione del necessario nesso causale tra la assunta condotta concussiva addebitata al TE e la rinuncia al concorso da parte del ER, esistendo un rilevante scollegamento temporale di circa due mesi tra le azioni del AN (12 aprile) e del TE (12 febbraio) che riconduce il parere di quest'ultimo al ER ad un normale scambio di opinioni tra maestro ed allievo sulle prospettive future di quest'ultimo; c) Alla mancata, ed in ogni caso giuridicamente erronea, analisi e valutazione della legislazione universitaria in materia di concorsi, in quanto nella prima fase di valutazione non vi era alcuna attribuzione di punteggi, per cui la seconda era in grado di ribaltarla. 2 A sostegno del terzo motivo si evidenzia - da un lato - la effettiva natura del tornaconto personale offerto al ER in relazione al secondo concorso, trattandosi di un posto più elevato nella gerarchia accademica ed a tempo indeterminato;
dall'altro, che non rileva che tale vantaggio gli fosse stato promesso con la riserva mentale di non adempiere, posto che tale circostanza rafforzerebbe la connotazione induttiva e non costrittiva della condotta. G 7. Nell'interesse di IA AR AV si deduce:
7.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 110,323 cod. pen. (capo F) e artt. 110, 56, 323 cod. pen. (capo G) e vizio cumulativo della motivazione non avendo la Corte considerato la metodologia oggettiva utilizzata dalla ricorrente come indicato in appello - nella individuazione dei componenti della commissione 11 di concorso da proporre al Senato Accademico e della prevedibilità da parte di esperti di settore tra i quali il prof. AN delle possibili indicazioni. - 7.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale (art. 49 cod. pen.) e mancanza della motivazione circa la dedotta inidoneità della condotta della ricorrente a far verificare l'evento, essendo la scelta finale di competenza del Senato Accademico.
7.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con riferimento alla dedotta mancanza di danno subito dalla parte civile ER in quanto la rinuncia di questi non era addebitabile alla ricorrente e se danno v'è stato esso è in misura minima ed inferiore a quello - - liquidato dovendosi considerare che si tratta di un contratto di ricercatore a tempo determinato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di RE IL.
2.1. Il primo, secondo e terzo motivo sono generici e proposti per questioni in fatto volte ad una rivalutazione del compendio probatorio, riproponendosi questioni dedotte in appello alle quali la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. La colpevolezza del ricorrente, responsabile della segreteria della presidenza della Facoltà e materiale custode delle somme erogate in contanti, in anticipo pari al 10% della dotazione annuale, e destinate alle piccole spese necessarie per il funzionamento della Facoltà, si basa innanzitutto sulla pacifica falsità delle fatture mai emesse dalle ditte che apparivano emittenti, in relazione alle quali alcuna fornitura di beni o servizi vi era stata e che avevano dato luogo ai falsi mandati di pagamento che avevano giustificato l'illecito prelievo delle relative somme. Quanto al coinvolgimento dell'imputato ricorrente nella logica prospettiva в che solo su questi ed il Preside AN potessero appuntarsi le responsabilità - la Corte ha condiviso la esclusione della responsabilità del AN e rigettato la tesi difensiva del IL di una pretesa trama che il AN avrebbe ordito per scaricare sullo stesso IL le proprie colpe. A tal riguardo sono considerate le dichiarazioni della titolare della ditta di una delle fatture false, REo, che riferisce della affermazione fatta da ON 1 12 2 RO nel corso della sua visita dopo la contestazione ricevuta dalla Ragioneria - sulla fattura a sua apparente emissione circa la riconducibilità della irregolarità della fattura ad un suo collega prossimo alla pensione individuato nel IL;
la deposizione dello stesso RO del quale ineccepibilmente la Corte respinge la - dedotta volontà calunniatoria in quanto del tutto priva di fondamento - che ha confermato di aver ricevuto la confessione del IL in ordine alla falsificazione della fattura in questione;
le dichiarazioni di LI LI, altro dipendente della Ragioneria, che ha riferito del sospetto su due fatture di cui una era quella - apparentemente emessa dalla ditta della REo e della richiesta fattagli dal Preside AN di fornirgli le due fatture (una in originale e una in copia conforme) circostanza non illogicamente ritenuta indice dell'estraneità dello stesso AN alla vicenda che invece - ha interessato una pluralità di fatture e che - non ha dato luogo all'occultamento delle prove che invece IL gli ha attribuito. La valutazione probatoria del compendio dichiarativo compiuta dalla Corte di merito non è inficiata dalle generiche censure in fatto mosse a riguardo dal ricorrente, che riproponendo la tesi di una attività di copertura della sola responsabilità del AN prospetta un tale interesse da parte di coloro che L intervennero presso la REo dopo la scoperta della prima falsa fattura o fa leva sulla mancata denuncia dei fatti da parte dei soggetti protagonisti del processo, a fronte della non illogica risposta data dalla sentenza in ordine alla inconsistenza della predetta tesi difensiva, che sulla base della ricostruzione operata, ha osservato che una tale finalità era smentita dalle stesse dichiarazioni della REo - segnatamente con riguardo al colloquio avuto con la NÀ, delegata dal Preside per l'orientamento ed il tutoraggio che alcuna iniziativa aveva preso a proposito, - nonchè dalla circostanza che, all'epoca della visita, la denuncia era stata già presentata e IL era stato già sostituito da RO nelle segreteria della presidenza, risultando del tutto inspiegato dall'appellante come la REo avrebbe potuto favorire AN;
inoltre, dall'assenza di riferimenti alla vicenda della fattura in occasione della visita del figlio del AN, interessato ad acquistare gadget per un laboratorio di analisi. Inoltre, ineccepibili sono le ulteriori considerazioni della Corte sulla illogicità delle versione difensiva secondo la quale il AN si occupava di spese minute addirittura anticipando gli importi per poi farseli rimborsare e sulla considerazione che il suo intervento e quello del RO, a seguito della emersione della vicenda, ben si giustificava per la preoccupazione di non coinvolgere in uno scandalo il Preside e la Facoltà. Altra fonte di prova del coinvolgimento del ricorrente è la consulenza tecnica redatta su incarico del AN dalla quale risulta che tutti i visti del Preside AN sulle fatture incriminate erano stati apposti mediante una loro 13لله riproduzione informatica. Le deduzioni difensive sulla utilizzabilità della consulenza oggi riproposte con il ricorso, sono state del tutto correttamente respinte dalla Corte di merito. Tanto in relazione alla mancata autorizzazione da parte del Tribunale del consulente della difesa ad effettuare rilievi fotografici delle fatture, perché non si trattava di attività assolutamente necessaria ai fini della decisione, non essendosi opposte deduzioni difensive di ordine tecnico su tale giudizio;
così come per la dedotta violazione da parte del consulente della autorizzazione del GIP alla sola visione degli originali delle fatture in atti, ritenuta non incidente la estrazione di copia delle fatture, facoltà concessa alla difesa, sulla utilizzabilità della consulenza tenuto anche conto che alcun rilievo era stato mosso alla conformità agli originali delle copie effettuate dal consulente e da questi utilizzate;
infine, quanto all'esame da parte del consulente di fatture ulteriori rinvenute presso gli uffici amministrativi della Università e nelle quali era stato rinvenuto analogo fotomontaggio informatico rispetto a quelle in atti, la Corte ha - ineccepibilmente ritenuto la mancanza di incidenza di tale esame sugli esiti di quello strettamente pertinente agli atti del processo. Pertanto, ineccepibile risulta il conclusivo giudizio di genericità e inidoneità delle deduzioni difensive a inficiare le conclusioni della consulenza, tra l'altro, rendendo inutile un approfondimento tecnico.
2.2. Il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati quando non genericamente proposti rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che in modo ineccepibile ha motivato su entrambi i punti oggetto di censura considerando a fondamento delle relative determinazioni la disinvoltura con la quale l'imputato nel corso degli anni si è appropriato di denaro pubblico - laddove la relativa modestia della entità delle somme è stata già considerata nell'ambito della concessa attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. e rilevato che non risultano elementi positivi a favore dell'imputato con riguardo alle richieste di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
3. Il ricorso di SE AN.
3.1. Il primo, secondo e terzo motivo ed il primo motivo aggiunto sono G manifestamente infondati quando non proposti per ragioni in fatto che involgono una rivalutazione del compendio probatorio che non può trovare accesso in sede di legittimità. Il Giudice di merito ha affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di concussione ai danni del ER, costretto a ritirarsi dal concorso presso la Facoltà di Medicina non sostenendo la prova orale a seguito dell'intervento di SE TE, componente della commissione esaminatrice del concorso, sullo 14 stesso ER nella consapevolezza che altrimenti la sua carriera sarebbe risultata definitivamente distrutta, per consentire la vittoria di RL AN, figlio del ricorrente, che ebbe ad aggiudicarselo come unico concorrente rimasto. Sia la prima che la seconda decisione escludono rilevanza ai fini della qualificazione del fatto alla prospettazione fatta al ER di vincere l'altro concorso presso la Facoltà di Farmacia al quale pure si era iscritto, considerando che non gli era rimasta altra possibilità che soggiacere alle pretese palesategli dal TE per il quale "era meglio per tutti" che egli rinunciasse al concorso in cui si palesava favorito. Ritiene questo Collegio che la ricostruzione in fatto del giudice di merito si sottrae a censure di manifesta illogicità o omessa motivazione. Il Giudice di merito ha considerato le dichiarazioni della parte offesa ER che, dopo aver partecipato alle prove scritte, non si era presentato agli orali in ragione dei "suggerimenti" datigli dal prof. TE, che ripetutamente lo aveva chiamato (v. pg.26 della sentenza impugnata) per farlo rinunciare al concorso in ragione della presenza quale concorrente di RL AN prospettandogli conseguenze negative per la eventuale futura nomina a professore associato, a seguito della partecipazione all'altro concorso, già bandito dalla facoltà di farmacia. Il ER nel tentativo di spiegare una decisione che egli stesso percepiva come "illogica ed autolesiva" ha evidenziato che, essendo estraneo a un certo "giro", aveva ritenuto più tranquillizzante seguire il consiglio di chi, evidentemente, di quel "giro" faceva parte. Il TE, infatti, lo aveva chiamato e nel prospettargli che era meglio che fosse il AN a vincere il concorso della facoltà di Medicina e che lui ripiegasse su quello di Farmacia gli aveva detto: "Ti posso dare un consiglio vuoi sentire quello che ti dico? Ritirati che è meglio per tutti, è meglio per ed è meglio per tutti noi". Il ER il giorno della prova orale non si presentò e la prova, essendosi ritirato un terzo concorrente, fu sostenuta soltanto da colui che fu dichiarato vincitore, RL AN. Le dichiarazioni del ER sono valutate in uno alle captazioni che intercorrono tra RO IP, ordinario di Microbiologia dell'Università di Camerino, ed il AN nell'ambito delle quali questi manifestava fastidio per G l'atteggiamento della professoressa MP, componente della commissione di concorso, la quale si era espressa favorevolmente per il candidato antagonista di RL AN e prospettando la necessità di ricondurla a migliori consigli ("questa stronza dobbiamo vedere di inquadrarla"), essendo il AN indispettito per il fatto che la predetta era stata messa nella commissione in quanto ritenuta "una delle nostre" e dovendo ricorrere all'intervento di OL che solo poteva convincerla a mutare atteggiamento. In particolare annota la sentenza 15 impugnata - la conversazione tra i due del 12 aprile 2013 (prog.590) manifestava la difficoltà di superare i titoli del ER e che un altro soggetto da individuarsi univocamente nel TE aveva promesso al AN di risolvere il problema, anche se questi tendeva a far pesare il favore che gli stava facendo ("però ogni volta che gli chiedo una cosa, lui mi fa un prezzo terribile, quello stronzo" dirà il AN). Il giorno della prova orale, poco prima dell'ora fissata, è captata la conversazione (prog. 1331, riportata ampiamente dalla prima sentenza v. pg. 17 e sgg.) nella quale il AN comunica al OL di aver appena appreso che uno dei concorrenti che aveva fatto "penare" entrambi i - colloquianti - non si era presentato, desumendosi che questi aveva acconsentito a cedere un posto al quale aveva diritto in quanto gli era stato promesso che avrebbe vinto un altro concorso ("Diciamo, sotto un certo aspetto lui aveva le sue 2 ragioni perché, in fondo, era il suo posto", dirà il AN;
"..ma meno male, ha rispettato i patti...Va bene, però ce l'a...l'altro! C'è un patto" dirà OL). La effettiva posizione decisamente poziore del ER in ragione della qualità dei suoi titoli - v. anche disamina nella prima sentenza dei giudizi espressi collegialmente dai componenti della commissione e singolarmente dalla componente MP a pg. 29 e sg. - è stata confermata dalla prof.ssa MP dando ragione delle preoccupazioni emerse nelle predette captazioni ("Se quelli so i titoli come cazzo fanno?") e la Corte di appello risponde puntualmente alla prospettazione difensiva volta a coinvolgere il ER in un consapevole accordo illecito. Invero, secondo un ragionamento scevro da vizi logici, osserva che tale prospettazione non giustificherebbe la preoccupazione palesata dal AN per la valutazione dei titoli del ER e la sua reazione per la "appartenenza" della MP, inserita come "amica" nella commissione né la resistenza del ER a ritirarsi dal concorso, tanto da far ipotizzare la via alternativa del OL per influire sulla MP. In tale prospettiva si colloca la valutazione - anche questa in risposta alle prospettazioni difensive - della conversazione del 3 maggio 2013 (prog.1218) tra il ER e la moglie, avvenuta dopo la sua audizione del primo in Procura, riguardante il colloquio con la suocera alla quale era stato detto che il ER non aveva assecondato le intenzioni di chi lo ascoltava, volte ad avallare l'ipotesi costrittiva ai suoi danni, riferendo di aver detto che la sua scelta era frutto di una valutazione di convenienza, dopo una consultazione in ambito familiare. G Secondo questo Collegio, incensurabile è il ragionamento della Corte di merito secondo il quale il contenuto della conversazione non riveli le reali motivazioni che avevano indotto il ER alla rinuncia, risolvendosi in una versione di comodo per rassicurare la suocera, posto che egli non aveva affatto riferito agli inquirenti della autonoma valutazione di convenienza della rinuncia, inquadrando piuttosto l'iniziativa del TE a farlo rinunciare secondo una scelta "illogica ed autolesiva". 16 D'altro lato, ineccepibile è nello stesso senso la considerazione dello stesso Giudice di merito secondo la quale lo stesso ER, in quel periodo ancora in ambito universitario, non aveva alcuna intenzione di palesare quello che aveva effettivamente detto agli inquirenti: in tal senso annota perspicuamente la Corte - messinese - è la conversazione tenuta il pomeriggio dello stesso 3 maggio con un suo amico al quale lascia intendere di non aver confermato il convincimento degli inquirenti non perché non questo corrispondesse a verità, ma solo perché egli rimaneva sempre l'ultima ruota del carro, in un mondo che non sarebbe mai cambiato e nel quale non poteva fidarsi dei magistrati. Cosicchè, incensurabile è la conclusione da parte del giudice di merito che la "convenienza" del ER non era affatto collegata a ipotetiche prospettive di carriera alternative collegate all'autoreferenziale "patto" agitato dagli imputati, ma solo alla consapevolezza che al di fuori della adesione alla volontà manifestata dal TE, alla età di 42 anni e dopo un lungo periodo di collaborazioni non retribuite e di incarichi precari, per lui al quale non era stato offerto nessun tornaconto personale ma solo fatto credere che avrebbe potuto vincere un concorso diverso - non vi era alcuna possibilità di carriera mettendosi contro il TE ed il suo mandante AN. Ritiene questo Collegio che il giudizio si conforma all'autorevole orientamento di legittimità secondo il quale il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014), Maldera e altri, Rv. 258470 01), essendosi - correttamente riconosciuto nelle pressioni poste in essere dal TE sul ER un abuso costrittivo ai danni dello stesso ER volto a fargli abbandonare la posizione concorsuale a lui favorevole ed in una obiettiva condizione -di cui il 17 ER era consapevole - secondo la quale la sua carriera dipendeva dai capricci del TE e dei suoi sodali. La ricostruzione in fatto dell'abuso costrittivo risulta logica e si snoda attraverso la correlazione di tutti gli elementi indiziari raccolti, oltre che confermata nella sua valenza dalla reiterazione delle sollecitazioni di TE sul ER, di cui si dà conto nella pronuncia di merito e che convergono nella esclusione di un promesso sicuro vantaggio per ER. Tale condizione di fatto accertata dal doppio conforme giudizio di merito esclude la configurabilità del diverso, meno grave, reato di induzione indebita. Né alcuna ricaduta sulla effettività della costrizione può assumere la pretesa alea che caratterizzava l'attribuzione al ER del posto messo a concorso, perché - al di là di quanto già detto in ordine al chiaro portato degli accertamenti documentali, dichiarativi e captativi richiamati, questi ultimi palesanti la consapevolezza a riguardo degli interlocutori sulla obiettiva concretezza delle aspettative in favore del ER - quel che si è voluta realizzare con l'abuso costrittivo è la perdita di una sicura chance rispetto al concorrente che si intendeva favorire, facendolo rimanere unico partecipe al concorso. Quanto alla specifica partecipazione concorsuale del ricorrente al fatto, e segnatamente alla determinazione e istigazione dell'abuso costrittivo posto in essere dal TE, la sentenza (v. pg. 18 e ss.) dà conto del personale interesse mostrato dal AN all'esito del concorso al quale partecipava il figlio e della sua consapevolezza dell'ostacolo costituito dalla posizione del ER, della sua richiesta, accolta, di intervento al TE sul predetto candidato di cui era mentore (v.captazione del 12 aprile 2013 tra il AN ed RO IP "ora quello mi ha detto che lo risolve...però io ogni volta che gli chiedo una cosa, lui mi fa un prezzo terribile, quello stronzo"; "comunque ora può darsi che...viceversa, questo dovrebbe convincere il candidato, può darsi che il candidato...si convinca..che se non si convince troviamo una soluzione diversa..."),della prospettata alternativa necessità di intervenire sulla componente della commissione MP ("messa da loro" in commissione come "una delle nostre") tramite il OL che soltanto poteva convincerla a tornare sui suoi passi, fino alla informazione "in tempo reale" data al AN della mancata presentazione del ER dalla prova orale. Le censure al riguardo mosse dal ricorrente non inficiano la tenuta logica e giuridica del ragionamento del Giudice di merito, sostanziando una critica della valutazione probatoria in ordine al collegamento della iniziativa di TE con la richiesta a lui fatta dal AN sostenuta da una interpretazione alternativa che non può trovare accesso in sede di legittimità. In particolare, quanto al motivo al riguardo mosso in appello (v. pg. 2 e sg. dell'atto) che per escludere il 18 collegamento tra il AN e la condotta del TE aveva fatto leva sulla assoluzione dal reato di corruzione di cui al capo D) ascritto ad entrambi - alcuna violazione dell'obbligo di motivazione è riscontrabile nella sentenza impugnata, considerata la sua genericità rispetto alle ragioni che avevano sostanziato l'affermazione di responsabilità da parte della prima decisione. Invero, la Corte di merito ha risposto alla dedotta mancanza di collegamento secondo la ineccepibile motivazione richiamata che dà conto delle ragioni della partecipazione del AN alla condotta del TE e la giustificazione non può essere inficiata dalla considerazione dell'esito della vicenda sub D) che attesterebbe il movente, ovvero la motivazione che induce il soggetto agente a perseguire come fine della condotta la realizzazione del reato, irrilevante ai fini della sussistenza della fattispecie (cfr. Sez. 6, n. 13331 del 18/10/1999, Selvini, Rv. 215277).
3.2. Il quarto motivo ed il motivo aggiunto in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi F) e G) sono genericamente proposti per ragioni in fatto, quando non manifestamente infondati, rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla sentenza impugnata. Questa ha fondato la responsabilità dell'imputato ricorrente sulla base dell'accertata determinazione da parte dello stesso indicando, per ragioni personali, soggetti a lui vicini della lista di sei professori dai quali dovevano - essere estratti i tre destinati a comporre la commissione di concorso al quale partecipava il figlio e quella da lui direttamente presieduta;
lista così proposta dalla AV, delegata dal Rettore, al Senato accademico (v. pg. 28 e sg.). La Corte ha rigettato la prospettazione difensiva della fisiologica interlocuzione del AN in tale momento decisionale per normali pareri da lui dati alla delegata del Rettore in ordine alla selezione dei soggetti chiamati a comporre le commissioni, rimarcando la necessità di una procedura che garantisse la imparzialità della commissione che doveva essere formata, i cui componenti dovevano essere sottratti alle influenze dei docenti interessati a sponsorizzare per un determinato posto questo o quel soggetto ( v. pg.30 della sentenza impugnata). Ritiene il Collegio che la interferenza del AN e le sue illecite ragioni sono giustamente ritenute dalla sentenza provate "ai limiti dell'evidenza" dalle intercettazioni considerate risultando conclamata - al di là dei profili regolamentari в ed escludendosi l'incidenza della novella dell'art. 323 cod. pen. intervenuta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120- la violazione dell'art. 35 decreto legislativo n.165/2001 che impone la trasparenza e la imparzialità della procedura di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, segnatamente, attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, quali senz'altro quelli riguardanti la formazione delle commissioni di concorso, a fronte 19 dell'obiettivo perseguito dal AN, ed avallato dalla AV, di controllare - - lo svolgimento dei concorsi e attraverso l'indicazione di soggetti "fidati" determinarne l'esito.
3.3. Il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio è generico ed in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha escluso le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., correttamente valutando dirimente la intrinseca estrema gravità dei fatti per i quali è stata riconosciuta la responsabilità ed escludendo la ricorrenza di elementi positivi che potessero essere presi in considerazione. Del pari incensurabile è la determinazione della pena commisurata oltre il minimo edittale considerando la estrema gravità dei fatti e la loro natura tutt'altro che occasionale, piuttosto indice di un modo criminale di intendere l'esercizio della funzione pubblica facendosi padroni della istituzione universitaria nell'ambito della quale collocare soggetti a proprio piacimento.
4. Il ricorso di SE TE. Quanto al primo motivo deve rinviarsi a quanto già detto in relazione al primo, secondo e terzo motivo del precedente coimputato ricorrente, non potendo trovare ingresso le generiche considerazioni in fatto espresse a riguardo nella memoria difensiva in quanto volte ad una rivalutazione della prova captativa ed a prescindere da quella dichiarativa proveniente dal ER - che non può trovare accesso in sede di legittimità secondo il consolidato orientamento per il quale in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), non valendo, per consentirne la delibazione in questa sede, l'asserito palese contrasto della interpretazione con il testo della captazione, in realtà espressione di una diversa prospettazione del significato della medesima captazione. Come pure non possono trovare accesso in questa sede le considerazioni svolte nella medesima memoria in ordine al collegamento tra la condotta concussiva addebitata al TE e la rinuncia al concorso da parte del ER, sulla base del tutto generico assunto in fatto riguardante la pertinente G captazione di cui al prog. 590 che AN avesse deciso di intervenire il 12 aprile 2013. Infine, del tutto generiche si palesano - rispetto a quanto già detto sulla posizione poziore assunta dal ER nell'ambito concorsuale, come tale percepita dallo stesso AN e dal IP- le astratte considerazioni sulla assegnazione dei punteggi e sulla preminenza della seconda fase della valutazione concorsuale. 20 4.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto alle quali la Corte di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. Incensurabili sono le ragioni del rigetto da parte della Corte di appello della prospettazione difensiva che, facendo leva su una sostanziale posizione di correità del ER, induceva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla p.g. il 2 maggio 2013. La Corte di appello, da un lato, rileva che le predette dichiarazioni sono state acquisite alla udienza del 28 maggio 2014 con il consenso di tutte le parti, circostanza che sana ogni possibile vizio;
dall'altro, osserva che correttamente il ER è stato sentito quale persona informata sui fatti, non essendo emerso né prima né dopo la sua audizione alcun elemento indiziante a suo carico e che l'aver acceduto ai "consigli" datigli dal TE non vale a trasformare il ER da vittima a correo di un reato che di fatto non è stato mai commesso (l'ipotetico abuso di ufficio relativo al secondo concorso) e, tantomeno - come oggi prospetta paradossalmente il ricorrente per aver favorito RL AN.- Quanto al giudizio sulla attendibilità del ER ed ai riscontri alle sue dichiarazioni le censure sono generiche ed in fatto rispetto alla motivazione espressa dalla Corte di merito che ha valutato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari acquisite e quelle rese in dibattimento in uno alle captazioni sopra già indicate giungendo senza incorrere in vizi logici e giuridici alla - - attendibilità della versione resa dal ER sulla sua rinuncia al concorso determinata dalle pressioni ricevute dal TE (v. pg. 26 della sentenza impugnata), secondo quanto già esposto in relazione al ricorso proposto dal AN.
4.2. Quanto al terzo motivo ed alle pertinenti deduzioni della memoria depositata sulla mancata derubricazione della condotta deve farsi rinvio a quanto G già detto in relazione alla ineccepibile qualificazione concussoria della condotta sub C) in relazione al precedente ricorso. Il quarto motivo costituisce censura generica all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, non ha concesso le attenuanti generiche sulla base della intrinseca estrema gravità dei fatti ed al danno arrecato alle legittime aspettative della parte offesa, mancando elementi positivi che potessero essere presi in considerazione a favore dell'imputato ricorrente, correttamente essendo stata ritenuta non incidente la sua incensuratezza. Quanto alla determinazione della pena incensurabile è la valutazione della gravità del fatto, palesandosi non occasionale emergenza di un modo criminale di intendere la funzione pubblica arrogandosi il potere di collocare in ambito universitario i vari soggetti a proprio piacimento senza tener conto delle loro capacità. 21 Ineccepibile è poi la considerazione a carico del ricorrente, per avallare la risposta sanzionatoria del primo giudice, della captazione in cui egli risulta aver brigato per ottenere un posto di ordinario per la moglie, posto che - come annota correttamente la Corte di merito la sua assoluzione è stata giustificata solo in ragione della mancata prova della conclusione di un accordo al riguardo, essenziale per la configurazione della fattispecie contestata.
5. Il ricorso di IA AR AV è inammissibile.
5.1. Quanto al primo e secondo motivo deve rinviarsi a quanto già detto in relazione al ricorso del AN a proposito dei reati di cui ai capi F) e G), evidenziandosi quanto alla dedotta violazione dell'art. 49 cod. pen. che la censura è stata del tutto genericamente posta in appello - facendo leva su una mera ipotesi del possibile discostamento dalla rosa dei professori proposta da parte del Senato Accademico a fronte della accertata composizione delle commissioni dei due concorsi secondo le precise indicazioni del AN.
5.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato riguardando questione di fatto non specificamente proposta in appello che, come si rileva dal relativo quarto motivo, si è limitato a dedurre genericamente sia l'insussistenza del danno per la spontanea decisione del ER di presentarsi al concorso, sia la sproporzione di quello liquidato e secondo orientamento consolidato il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705).
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. G 4 22
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre AN SE, AV IA AR e TE SE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ER SA in questa fase che si liquidano in euro 4.500 complessive, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/11/2020. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Angelo Capozzi Mullin DEPOGITATO IN CANCELLERIA - 9 FEB 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizia Lourenzio 23