Sentenza 12 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17749 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 9 1 A / 5 R /4 . T IS 6 N 2 - . G B .R E . R .P IA L D L A R A L D E . A B D IN NOME DEL OPOLE IT AN1 7749 /0 2 T E I A T U S T EPUBBLICA ITALIANA IB N N 1 E E IA 3 S S R 1 E I T R . A E N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 20600/98 Consigliere Cron. u 17.18 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGRICOLTURA LAZLO,, ARSIAL AGEN. REG. SVIL. INNOVAZIONE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che la difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 1934
- controricorrente -
-1- nonchè
contro
DIPARTIMENTO ENTRATE MINISTERO DELLE FINANZE II UFF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 292/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Bruno udienza del 09/05/02 dal SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'AR.S.I.A.L. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - (già E.R.S.A.L. – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Lazio) ricorreva alla Commissione Tri- butaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 4-2-1992 dal II Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma, avente ad oggetto la rettifica del reddito impo- nibile, per l'anno 1986, ai fini Irpeg ed Ilor. L'adita Commissione di primo grado (con decisione n.45/9/96 del 23-1-96) accoglieva il ricorso, con annullamento dell'avviso di accertamento, ritenendo che i contributi CEE e della Regione Lazio dovessero ritenersi ininfluenti ai fini della determinazione del reddito imponibile perché contabiliz- zati in apposito fondo passivo dello stato patrimoniale. Proponeva appello l'Ufficio, contestando, in via preliminare, la qualifica di ente pubblico ricono- sciuta alla contribuente e l'applicabilità alla stessa della normativa sulla contabilità pubblica, ed inoltre l'omessa contabilizzazione separata dell'accantonamento dei detti contributi. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, costituitasi l'A.R.S.I.A.L., con la decisione in esame, riconosciuta la natura pubblica di detto ente, accoglieva il ricorso sul presupposto che, ai sensi dell'art. 109, comma 4° bis, del D.P.R. n. 917/86, “la contabilità unica si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica e non quindi mediante la contabilità separata sottoposta all'ordinario regime tributario", per cui nel caso in esame, in cui l'ente pubblico ha effettuato una separata contabilità per la parte relativa all'attività commerciale, i predetti contributi in conto capi- tale devono considerarsi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito, quale sopravve- nienza attiva, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 597/73. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, l'A.R.S.I.A.L. L'Ufficio ha depositato "atto di costituzione". Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 55 del D.P.R. n. 597/73, 109, com- ma 4° bis, del D.P.R. n. 917/86 in relazione al disposto dell'art. 9 del D.L. n. 70/88, convertito in l. n. 154/88, dell'art. 29 del D.P.R. n. 42/88, e relativo difetto di motivazione, in quanto per gli enti di diritto pubblico che svolgono attività commerciale solo in modo occasionale, fermo restando l'obbligo della tenuta della contabilità generale a carattere pubblicistico, la contabilità separata ai soli fini fiscali è meramente facoltativa. Si afferma, inoltre, che nella vicenda in esame detti contri- buti sono stati debitamente accantonati in apposito fondo del passivo del bilancio generale, per cui risulta osservata la disposizione del 4° comma del suddetto art. 55 del D.P.R. n. 597/73, con conse- guente non tassabilità degli stessi contributi erogati ed accantonati, ed insussistenza dell'ulteriore obbligo del necessario accantonamento anche in sede di contabilità separata. Il ricorso merita accoglimento. Fermo restando, infatti, la natura di diritto pubblico dell'Ente ricorrente e l'accantonamento nella contabilità generale dello stesso dei contributi in questione, circostanze entrambe incontestate, deve (hella formulazione originaria ditale comma osservarsi che l'art. 109, comma 4 bis, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U. I.R.), di cui all'art. 10 del D.L. n.511/88 convertito in L.n.20/89, non è applicabile all'esercizio 1986, come, tra l'altro, ricava- bile anche dall'art.29 del D.P.R.n.42/88 secondo cui le disposizioni dell'art. 109, secondo e terzo comma, del suddetto Testo Unico, si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo al 31-12-87. Deve aggiungersi che l'art.9 del D.L. n. 70/88, convertito in L.n.154/88, nell'introdurre una partico- i termini xxpez & dichiarazioni 25 ; versamenti» relativi aip.eriodi di lare sanatoria per gli enti pubblici, ha differito al 31-10-88) Stabilendo anche che "fino alla stessa imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1958, stabilento, inoltre, che "fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento (helle suddette dichiarazioni, di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono co- munque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici B suddetti" Detta ultima disposizione, infine, è stata estesa dall'art. 10 del D.L. n. 511/88 a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 Fortemente censurabile è, dunque, l'impugnata decisione laddMA ERþAlicaTRIBUBARIAmati- va, tra l'altro giungendo a statuire, in modo illogico, che per gli enti non commerciali i contributi in conto capitale di cui all'art.55 del D.P.R. n.597/93sono immediatamente tassabili pur se accantona- ti, a norma di legge, in apposito fondo del passivo del bilancio generale, sulla base dell'esistenza di un'ulteriore e facoltativa separata contabilità “sezionale”. All'accoglimento del ricorso ed alla cassazione dell'impugnata sentenza consegue, sussistendone i presupposti ex art.384 c.p.c., la conferma della decisione di primo grado, con integrale compensa- zione tra le parti in causa, sussistendo giusti motivi, della spese di appello e della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Compen- sa le spese dell'appello e della presente fase. In Roma, il 9-5-2002 Il Presidente L'estensore B₂BrightPL Атоов благо 0 1/2 DTC. 2002