Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla insussistenza del "fumus commissi delicti", la condanna in primo grado dell'imputato, con la quale venga disposta la confisca del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 56
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 45055/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
Di LA ED, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07/10/2014 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Roma, pronunziando sulle richieste presentate nell'interesse di Di LA ED e di Ly Yu LI, IA GA, IA DO EI e AN QU UN, annullò il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma il 25 febbraio 2013 nei confronti di Di LA ED, imputato, fra l'altro, del delitto di peculato commesso in veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l.. Il Tribunale, investito del giudizio dibattimentale nei confronti del predetto imputato, aveva posto sotto sequestro beni immobili, un'imbarcazione e rapporti bancari intestati ai predetti ricorrenti di nazionalità cinese - la compagna del Di LA, ossia IA DO EI, nonché la madre, il fratello e la cognata di costei, separatamente giudicati all'esito di rito abbreviato conclusosi con la condanna della prima e l'assoluzione degli altri imputati ex art. 530 c.p.p., comma 2 - ritenendo quei beni nella effettiva disponibilità dell'imputato e sottoponibili a confisca obbligatoria, all'esito del giudizio, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
2. Avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame aveva proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Roma, deducendo l'inosservanza di norme giuridiche poiché nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussiste alcuna preclusione processuale, per essere stato, il primo sequestro, disposto nei confronti di Ly Yu LI, IA GA, IA DO EI e AN QU UN, per il delitto di riciclaggio loro contestato, ed il secondo sequestro, invece, disposto nei confronti del Di LA per il delitto di peculato, ai sensi del su citato art. 12 sexies, ritenendolo proprietario sostanziale dei beni formalmente intestati ai predetti titolari. L'azione cautelare esercitata, dunque, ha ad oggetto fatti diversi e persone diverse, con l'unico punto in comune rappresentato dall'identità dei beni.
3. La Corte Suprema di cassazione, con sentenza n. 15000 del 4.2.2014 dep. il 1.4.2014 annullò l'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Secondo la sentenza di annullamento il principio affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 16668 del 11/03/2009, dep. 17/04/2009, Rv. 243533), secondo cui l'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato, ciascuna delle quali in astratto legittimante l'adozione della misura, non era stato correttamente applicato nel provvedimento impugnato, poiché il precedente giurisprudenziale che esso richiamava, e sul quale mostrava di voler fondare il correlativo esito decisorio, trae la sua rado dal presupposto dell'interferenza di una pluralità di misure cautelari reali aventi ad oggetto i medesimi beni, in relazione ad un medesimo fatto storico.
Nel caso in esame, di contro, pur essendovi identità del petitum, risulta con evidenza dagli atti che l'azione cautelare era stata esercitata in relazione a fatti storici diversi, poiché la misura cautelare reale annullata con il provvedimento qui impugnato è stata applicata dal Giudice del dibattimento in relazione al delitto di peculato di cui al capo sub O) - contestato al Di LA - mentre il precedente sequestro preventivo è stato disposto in relazione al delitto di cui all'art. 648 bis c.p., contestato ad altre persone (Ly Yu LI, IA GA, IA DO EI e AN QU UN) per l'attività di riciclaggio di una somma di denaro oggetto della diversa, e logicamente antecedente, condotta appropriativa ascritta al Di LA quale peculato, commesso in concorso con altro indagato, nella veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l..
Il giudice di rinvio, nel riesaminare la vicenda processuale alla luce del su indicato principio di diritto, avrebbe dovuto verificare la presenza di una possibile preclusione endoprocessuale derivante dalla formazione di un precedente giudicato cautelare in relazione ad altro profilo di merito evidenziato dalla difesa con una memoria, le cui allegazioni documentali, non valutate in sede di riesame, fanno riferimento al fatto che la richiesta di misura cautelare reale era stata preceduta da una richiesta di applicazione di misura cautelare personale per il medesimo fatto-reato (peculato di cui al capo sub O), rigettata, per l'insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti, con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 27.7.2011. Tale provvedimento era stato in seguito confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza emessa in data 19.10.2011, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il Tribunale di Roma, e dichiarato inammissibile da questa Suprema Corte con sentenza del 16.5.2012. Al riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, in linea generale, del principio secondo cui la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Cass. Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804). Il Giudice di rinvio avrebbe dovuto inoltre valutare, più in particolare, le implicazioni del principio secondo cui le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247134; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394).
4. Il Tribunale di Roma, quale giudice di rinvio, con ordinanza del 7.10.2014, annullò il decreto impugnato per violazione della preclusione endoprocessuale in quanto il G.I.P., con ordinanza 27.7.2011 aveva escluso la configurabilità del delitto di peculato, dovendosi invece ravvisare il reato di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 228, sicché mancava il "fumus commissi delicti". Tale decisione fu appellata dal P.M. ma il Tribunale la confermò. Il successivo ricorso del P.M. fu dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione.
5. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe dovuto considerare il fatto nuovo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 13.3.2014 (allegata al ricorso) che aveva condannato Di LA anche per peculato e disposto la confisca dei beni oggetto del decreto di sequestro, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356. 6. Con memoria depositata il 23.12.2014 il difensore di Di LA ED ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito che il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorte di preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida "gabbia" ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti della misura coercitiva. Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2169 del 07/04/1998 dep. 09/06/1998 Rv. 210931). Del resto questa Corte ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., lett. c), l'imputazione. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10662 del 04/02/2009 dep. 10/03/2009 Rv. 243472. Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che, in sede di appello, a fronte del successivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili interessati all'intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cautelare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla configurabilità giuridica del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c).
Di fronte alla intervenuta pronunzia di sentenza di condanna in primo grado che ha disposto anche la confisca, il Tribunale avrebbe dovuto valutare tale fatto sopravvenuto, ma nella motivazione del provvedimento impugnato di ciò non vi è alcuna traccia. L'intervenuta condanna e la disposta confisca hanno un diretto riflesso sia sul fumus commissi delicti che sui presupposti cautelari.
Infatti la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010 dep. 24/05/2010 Rv. 247205).
2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015