Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
Una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., l'interessato è restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, intendendosi per tale l'intero termine e non la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presupposto legittimante la restituzione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva stabilito che la restituzione nel termine doveva riguardare solo i giorni residui per proporre impugnazione e doveva decorrere dalla cessazione del presupposto legittimante la restituzione stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 34875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34875 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 527
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029019/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA NG, N. IL 07/08/1946;
avverso ordinanza del 11/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Loris (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
DA EL ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, con la quale la corte d'appello di Palermo, in data 11.4.2003, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata dallo stesso DA contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Sciacca il 24.6.2002 in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p.. Con unico motivo, il DA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è fondato.
La corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal DA il 30.9.2002, perché ritenuta tardiva "stante che con ordinanza" della stessa corte d'appello pronunciata il 27.3.2003 - pure impugnata per cassazione - "il difensore dell'imputato" era "stato restituito nel termine al fine di proporre appello entro e non oltre il 25.9.2002".
Invero, nei due giorni immediatamente precedenti la scadenza del termine per proporre appello (23.9.2002) il difensore dell'imputato era stato colto da crisi cardiaca e la restituzione nel termine era stata concessa a tale difensore esclusivamente per i due giorni successivi a detta scadenza (e cioè fino al 25.9.2002) anziché per l'intero periodo utile per proporre appello (30 giorni). Orbene, l'istituto della restituzione nel termine, previsto dall'art. 175 c.p.p., è istituto a carattere eccezionale, finalizzato ad evitare che situazioni non previste e non prevedibili possano compromettere irreversibilmente il compimento di atti utili all'accertamento della verità processuale.
A causa del carattere eccezionale, la restituzione nel termine è consentita solo in presenza di rigorosi presupposti e può essere chiesta solo entro termini perentori.
Una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenza dei presupposti stabiliti nell'art. 175 c.p.p., l'interessato è restituito "nel termine stabilito a pena di decadenza" (co. 1), intendendosi per tale l'intero termine e non la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presupposto legittimante la restituzione.
Detta conclusione è imposta dalla lettera della norma e ben si collega alla circostanza che la richiesta può essere formulata entro dieci giorni dalla cessazione del presupposto legittimante la restituzione: limite, quello dei dieci giorni, che implicitamente impone di affermare che la nuova decorrenza dell'intero termine già previsto a pena di decadenza opera dalla data del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 175 c.p.p.. I criteri sopra esposti non sono stati seguiti, nelle sopra citate ordinanze, dalla corte d'appello di Palermo, avendo quest'ultima stabilito che la restituzione nel termine doveva riguardare solo i giorni residui per proporre impugnazione e doveva decorrere dalla cessazione del presupposto legittimante la restituzione stessa (cessazione peraltro verificatasi già prima della pur tempestiva richiesta).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dispone la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella udienza in Camera di consiglio, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004