Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen., l'imputazione. (Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che, in sede di appello, a fronte del successivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili interessati all'intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cautelare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla configurabilità giuridica del reato di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47 del 1985).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2009, n. 10662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10662 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 04/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 250
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12640/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IN, n. a San Giuseppe Vesuviano il 10.11.1943;
avverso l'ordinanza del tribunale di Salerno, emessa in data 19.11.2007;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile C., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Carbone P., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IN IE, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza suindicata con cui il Tribunale ha respinto l'appello contro il rigetto, adottato in data 11.10.2007, dell'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto alcuni piani sottotetto ubicati all'interno del cd. Parco Verdiana di Montecorvino Pugliano.
2. Il sequestro fu adottato con decreto datato 1.7.2003 del g.i.p. del Tribunale di Salerno in relazione a procedimento penale instaurato nei confronti, tra gli altri, di IT IM, già legale rappresentante della s.r.l. "Findomus Boschese", per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321, 479 cod. pen. e di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c per concorso nella realizzazione di una lottizzazione abusiva denominata "lottizzazione Aurora" e nell'illecita edificazione del complesso edilizio denominato "Parco Verdiana".
3. Contro tale sequestro fu proposto ricorso per cassazione IE IN, deducendo la legittimità di tutte le concessioni edilizie e l'integrale rispetto delle previsioni del P.R.G.. Il ricorso fu rigettato con sentenza n. 20373/04, datata 20.1.2004, della 3A sezione penale di questa Corte.
4. Nell'ordinanza impugnata ed oggi esaminata, il Tribunale - premesso che il processo penale (che vede imputati IM IT ed EA) è in corso in primo grado;
che il sequestro preventivo aveva ad oggetto "i piani adibiti a stenditoi degli edifici realizzati nella zona di PRG... nell'ambito dell'area costruita denominata Parco Verdiana", ricorrendo il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato;
che la IE è moglie e madre dei predetti imputati e socia della Mediterranea Costruzioni, che ha realizzato il Parco Verdiana e gli immobili in sequestro, e amministratrice unica della Findomus Boschese - ha rigettato l'appello sia in forza della preclusione processuale derivante dal giudicato cautelare (costituito dalla menzionata sentenza della Corte Suprema di Cassazione) sia per la ravvisata obbligatorietà della confisca dei beni in sequestro, oggetto di lottizzazione abusiva.
5. La ricorrente deduce violazione di legge degli artt. 321 e 125 c.p.p.. Lamenta l'erroneità della ritenuta obbligatorietà della confisca, in quanto il reato di lottizzazione abusiva è stato contestato con riferimento all'insediamento denominato Parco Aurora, mentre per gli immobili situati nel Parco Verdiana è stato contestato soltanto la costruzione abusiva, oltre al reato contro la pubblica amministrazione. Sottolinea che l'istanza di revoca è stata fondata su elementi nuovi e differenziati rispetto a quelli che avevano caratterizzata la procedura conclusasi con la sentenza della Corte di cassazione il 20.1.2004. Rileva poi la mancanza e la contraddittorietà di motivazione anche in relazione ad altri provvedimenti che hanno dissequestrato i beni nei confronti di differenti acquirenti di sottotetti ubicati all'interno di Parco verdiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
7. La sentenza della Corte di cassazione n. 20373 del 20.1.2004 intervenne in fase di indagini preliminari e prese atto delle imputazioni provvisorie del momento: il G.I.P. aveva evidenziato che "l'intervento complessivo, per complessità, numero di edifici e volumetria, concretizza di fatto un intervento lottizzatorio, ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 28 come successivamente modificato...".
In quella fase, caratterizzata da fluidità di indagini, accertamenti e contestazioni, la lottizzazione evocata dal provvedimento del g.i.p. ed implicitamente contestata era ben sufficiente a legittimare il provvedimento cautelare reale, finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni.
7. Successivamente è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati e l'imputazione, senza possibilità di contestazioni implicite, ha dovuto cristallizzarsi in un atto formale, che deve contenere "l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge" (art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c)". Ne consegue che a quell'atto formale occorre fare riferimento per stabilire se agli imputati è stato contestato il reato di lottizzazione abusiva con riferimento al Parco Verdiana e non già alla sentenza di cassazione sopra indicata. Del resto, proprio la motivazione di tale sentenza, invocata dai giudici di merito come preclusiva di una nuova rivalutazione della situazione processuale, precisava conclusivamente che il giudizio di legittimità era stato assunto "allo stato", e che "l'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito".
Mutato lo stato processuale ed intervenuto il fatto nuovo del rinvio a giudizio, non è possibile ne' ritenere la sussistenza del cd. giudicato cautelare ne' riprodurre le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte di cassazione sopra indicata.
8. Il provvedimento, impugnato, pertanto va annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, il quale valuterà l'istanza della ricorrente sulla base della nuova situazione processuale ed anche alla luce delle novità normative intervenute a seguito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo v. sent. 13.12.2007 Gashi c. Croazia e 30.8.2007 Sud Fondi s.r.l. c. Italia) e delle sentenza della Corte Costituzionale nn. 248 e 249 del 2007, nonché della recente giurisprudenza di questa Corte che, in tema di reati edilizi ed urbanistici, ha ritenuto che "la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione" (Cass. Sez. 3 n. 42741/2008, Silvicoli, ced. 241703).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009