Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2009, n. 10662
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen., l'imputazione. (Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che, in sede di appello, a fronte del successivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili interessati all'intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cautelare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla configurabilità giuridica del reato di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47 del 1985).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2009, n. 10662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10662
    Data del deposito : 4 febbraio 2009

    Testo completo