Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/1998, n. 2169
CASS
Sentenza 7 aprile 1998

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Il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorte di preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida "gabbia" ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti della misura coercitiva. Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione.

In tema di riesame delle misure cautelari, ove la misura cautelare sia richiesta dal p.m. sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati a pena di inutilizzabilità i relativi decreti autorizzativi, poiché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice "de libertate" può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state osservate le disposizioni dell'art.267 cod. proc. pen. Peraltro, in sede di impugnazione, la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame, ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi (e delle eventuali proroghe), rimessi al G.I.P. nella loro interezza, pervengono poi al tribunale solo in parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/1998, n. 2169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2169
    Data del deposito : 7 aprile 1998

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