Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 2
Il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorte di preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida "gabbia" ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti della misura coercitiva. Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione.
In tema di riesame delle misure cautelari, ove la misura cautelare sia richiesta dal p.m. sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati a pena di inutilizzabilità i relativi decreti autorizzativi, poiché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice "de libertate" può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state osservate le disposizioni dell'art.267 cod. proc. pen. Peraltro, in sede di impugnazione, la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame, ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi (e delle eventuali proroghe), rimessi al G.I.P. nella loro interezza, pervengono poi al tribunale solo in parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/1998, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Aldo Saulino Presidente del 7/4/1998
1. Dott. B. Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " G. Sica " N. 2169
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 4645/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NE CO
avverso l'ord.za 30.12.97 trib. Torino
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto udito il difensore Avv. C. Taormina e G. Masselli
Motivi della decisione
NE CO era raggiunto da ordinanza custodiale del gip del tribunale di Torino per il reato ex art. 74 d.p.R. n. 309/90. Il tribunale del riesame annullava il provvedimento non potendo tener conto, a causa del mancato invio entro il termine di cui all'art. 309, 5^ c.cpp dei relativi decreti autorizzativi, delle intercettazioni telefoniche e ritenendo inidonei a supportare la misura gli altri indizi.
Il p.m. chiedeva ed otteneva altra ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame, a seguito del rituale invio dei decreti in questione, dal tribunale, che rilevava:
- che la legge consente la reiterazione dell'ordinanza cautelare per lo stesso fatto, con il solo limite dettato dall'art. 297 cpp, circa la decorrenza del termine di custodia;
- che inconferente è il richiamo al giudicato cautelare, poiché le intercettazioni ben possono essere apprezzate una volta che siano ritualmente pervenute, essendo state a suo tempo legittimamente autorizzate ed acquisite. Evocata a sostegno, la sentenza delle Sez. Un. 5.3.97, n. 21 Glicora, il tribunale passava al vaglio del compendio indiziario, enunciandone la valenza e sottolineando l'esigenza cautelare ex art. 274, lett. c) cpp, nonché l'adeguatezza della custodia carceraria.
Ricorre il difensore, deducendo:
- la reiterazione della cautela non è consentita nella specie, poiché il tribunale non si è limitato a prendere atto del mancato invio nel termine di legge dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, ma è "entrato nel merito", per valutare se la misura coercitiva potesse giustificarsi in virtù di altri elementi indiziari.
Detta reiterazione è possibile solo "in presenza di dati formali che portino alla dichiarazione di inefficacia", ma non quando sia stato delibato il merito della vicenda cautelare. Il ricorrente cita a sostegno sez. IV, 27.2.97, Cariddi. Il tribunale ha violato il giudicato cautelare ed il sistema delle impugnazioni predisposte per il controllo dei provvedimenti "de libertate".
- Analogicamente a quanto già avvenuto con la prima ordinanza custodiale, il gip ne ha omesso il deposito, unitamente ai relativi atti, vanificando così un momento essenziale per l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de quo". - Con motivo nuovo è stato evidenziato che il p.m. ha richiesto l'emanazione della seconda ordinanza ai sensi dell'art. 302 cpp, norma che esula del caso in esame, poiché prevede la possibilità di reiterare il provvedimento cautelare nell'ipotesi, ben diversa, di omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto dall'art. 294 cpp. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ove la misura cautelare sia richiesta dal p.m. sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati a pena di inutilizzabilità i relativi decreti autorizzativi, poiché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice "de libertate" può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state osservate le disposizioni dell'art. 267 cpp (sez. VI, 14.5.97, n. 1439, Zagaria). Peraltro, in sede di impugnazione, la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame, ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi (e delle eventuali proroghe), rimessi al gip nella loro interezza, pervengono poi al tribunale solo in parte (sez. VI, 28.2.96, n. 3338, Lo Cascio, m. 206372; Sez. Un., 5.3.97, n. 21, Glicora, m. 206954-206955). Nella specie non è stato chiarito se i decreti suddetti fossero stati allegati o meno alla richiesta della misura custodiale. Sembrerebbe doversi, comunque, propendere per la soluzione affermativa, argomentando "a contrario" dalla locuzione, più volte ribadita, secondo cui i decreti non pervennero al tribunale del riesame nel termine di legge. Con l'ovvia conseguenza che nella specie la misura doveva restare caducata ex art. 309, 5^ c. cpp e che, quindi, essendo intervenuta pronuncia di carattere "formale", attenendosi alle argomentazioni del ricorrente, non si sarebbe creata preclusione all'adozione di nuovo provvedimento cautelare. Vero è che il tribunale è pervenuto all'annullamento, avendo stimato inidonei gli indizi diversi da quelli (non considerati per il mancato puntuale invio dei decreti) risultanti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Anche così prospettata la situazione processuale, non è dato riscontrare la dedotta violazione del giudicato cautelare, per effetto -si dice difesa- della consunzione del dato probatorio (costituito dalle intercettazioni) a seguito della enunciazione nella prima ordinanza custodiale, per essere intervenuta pronuncia di merito con la quale si è affermata l'inutilizzabilità di quello stesso dato probatorio. Il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorta di preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida "gabbia" ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti della misura coercitiva.
Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione (cass. sez. I, 15.1.94, n. 4836, Falcone). La preclusione all'adozione di altro provvedimento cautelare in ordine allo stesso fatto quando il primo sia caducato per riesame nel merito (v. sez. Un., 10.9.92, n. 11, Grazioso, m. 191183, Sez. Un., 8.11.93, n. 20, Durante, m. 195354) suppone che il quadro indiziario sia stato rimasto immutato.
Il che non può dirsi quando, pervenuti i decreti autorizzativi delle intercettazioni, si rende suscettibili di apprezzamento il risultato di esse.
La "consunzione" del dato probatorio, prospettata dalla difesa, consegue non alla mera enunciazione di esso, bensì alla cognizione ed al vaglio dello stesso, che non si realizzano allorquando, non essendo stati decreti allegati alla richiesta di misura cautelare avanzata al gip dal p.m., il giudice "de libertate" abbia valutato la legittimità della coercizione sulla scorta degli elementi diversi, provenienti da altra fonte di prova senza tener conto delle risultanze delle intercettazioni, non essendo dimostrata la ritualità dell'acquisizione (sez. VI, 28.11.96, n. 3338, Lo Cascio, v.supra).
In tal caso non si è in presenza di inutilizzabilità in senso proprio, alla stregua dell'art. 271 cpp, ma di una mera impossibilità di apprezzamento da parte del giudice "de libertate", a causa della mancanza della prova della legittima acquisizione delle intercettazioni.
Nè si può condividere l'orientamento espresso con la decisione, peraltro isolata, di cui a sez. IV, 27.2.97, Cariddi, secondo cui anche in mancanza di uno degli atti di cui all'art. 309, 5^ c. cpp, il tribunale ha il dovere di procedere al giudizio demandatogli, poiché il giudizio di legittimità e di merito costituisce anche la garanzia per l'indagato al quale, nell'ipotesi di conclusione favorevole, non può essere più applicata la misura coercitiva, restando immodificato lo stato degli atti, provvedimento che, invece, può essere adottato quando la misura perda efficacia per un rilievo formale.
L'assunto contrasta col principio da tempo consacrato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il tribunale deve decidere solo quando dispone non solo di tutto il materiale presentato al gip del pm, ma anche degli altri atti connessi, come quelli necessari alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione (Sez. Un. , 18.6.93, Dell'Omo) e sembra sottendere la natura perentoria del termine di cui all'art. 309, 5^ c. cpp, laddove è problematico configurare ipotesi di decadenza riferite all'attività del giudice e manca, per giunta, una previsione normativa in tal senso.
Legittima, pertanto, appare l'ordinanza emanata dal gip a seguito della seconda richiesta del p.m.
Nè rileva che tale organo abbia fatto riferimento allo art. 302 cpp, che contempla un'ipotesi diversa da quella che qui ricorre, poiché ciò che conta è la legittimità del rapporto che con l'atto si svolge, verificata alla stregua della riscontrata situazione processuale, a prescindere dalla norma erroneamente richiamata. Non ha pregio, infine, l'eccezione in rito formulata del ricorrente. Ed infatti alcuna nullità o caducazione deriva del ritardo o dall'omissione del deposito della ordinanza cautelare e degli atti con la stessa presentati, il cui solo effetto è quello di determinare la decorrenza del termine per proporre impugnazione. D'altro canto, non è che non veda che la nullità resterebbe sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b) cpp, essendo stata proposta dall'indagato impugnazione sorretta da doviziose, perspicue ed approfondite argomentazioni, che denotano la conoscenza del contenuto di quella ordinanza e di quegli atti.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le conseguenze di legge. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp.att.cpp. Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998