Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 15000
CASS
Sentenza 4 febbraio 2014

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Non sussiste preclusione procedimentale all'adozione di un secondo provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto il medesimo bene, quando la misura cautelare sia adottata in relazione a fatti storici diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'imposizione del vincolo per il reato di peculato ascritto ad un curatore fallimentare in relazione a beni per i quali era già stato disposto il sequestro preventivo con riferimento a reato di riciclaggio presupponente tale condotta appropriativa ed addebitato ad altre persone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 15000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15000
    Data del deposito : 4 febbraio 2014

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