Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
Non sussiste preclusione procedimentale all'adozione di un secondo provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto il medesimo bene, quando la misura cautelare sia adottata in relazione a fatti storici diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'imposizione del vincolo per il reato di peculato ascritto ad un curatore fallimentare in relazione a beni per i quali era già stato disposto il sequestro preventivo con riferimento a reato di riciclaggio presupponente tale condotta appropriativa ed addebitato ad altre persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 15000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15000 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 239
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 15234/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
DI UR RI N. IL 27/10/1963;
avverso l'ordinanza n. 178/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 20/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. DI AMATO Alessio, che ha concluso l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M.. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Roma, pronunziando sulle richieste presentate nell'interesse di Di AU RI e di Ly Yu NG, AO AN, AO ON EI e AN QU JU, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma il 25 febbraio 2013 nei confronti di Di AU RI, imputato, fra l'altro, del delitto di peculato commesso in veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l. .
1.1. Il Tribunale, investito del giudizio dibattimentale nei confronti del predetto imputato, aveva posto sotto sequestro beni immobili, un'imbarcazione e rapporti bancari intestati ai predetti ricorrenti di nazionalità cinese - la compagna del Di AU, ossia AO ON EI, nonché la madre, il fratello e la cognata di costei, separatamente giudicati all'esito di un rito abbreviato conclusosi con la condanna della prima e l'assoluzione degli altri imputati ex art. 530 c.p.p., comma 2, ritenendo quei beni nella effettiva disponibilità dell'imputato e sottoponibili a confisca obbligatoria, all'esito del giudizio, a norma degli art. 321 c.p.p., comma 2 e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
2. Avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Roma, deducendo l'inosservanza di norme giuridiche ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), poiché nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussiste alcuna preclusione processuale, per essere stato, il primo sequestro, disposto nei confronti di Ly Yu NG, AO AN, AO ON EI e AN QU JU, per il delitto di riciclaggio loro contestato, ed il secondo sequestro, invece, disposto nei confronti del Di AU per il delitto di peculato, ai sensi del su citato art. 12 sexies, ritenendolo proprietario sostanziale dei beni formalmente intestati ai predetti titolari. L'azione cautelare esercitata, dunque, ha ad oggetto fatti diversi e persone diverse, con l'unico punto in comune rappresentato dall'identità dei beni.
3. Con memoria difensiva nell'interesse di Di AU RI, depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2014, si espongono talune argomentazioni a sostegno della inammissibilità, ovvero del rigetto del ricorso del P.M., per la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, anche in ragione del fatto che, in altro giudizio cautelare personale, concernente i medesimi fatti contestati al Di AU, è stata definitivamente accertata l'insussistenza del fumus rispetto al delitto di peculato di cui al capo suo O).
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
5. Il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 16668 del 11/03/2009, dep. 17/04/2009, Rv. 243533), secondo cui l'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato, ciascuna delle quali in astratto legittimante l'adozione della misura, non è stato correttamente applicato nel provvedimento impugnato, poiché il precedente giurisprudenziale che esso richiama, e sul quale mostra di voler fondare il correlativo esito decisorio, trae la sua ratio dal presupposto dell'interferenza di una pluralità di misure cautelari reali aventi ad oggetto i medesimi beni, in relazione ad un medesimo fatto storico. Nel caso in esame, di contro, pur essendovi identità del petitum, risulta con evidenza dagli atti che l'azione cautelare è stata esercitata in relazione a fatti storici diversi, poiché la misura cautelare reale annullata con il provvedimento qui impugnato è stata applicata dal Giudice del dibattimento in relazione al delitto di peculato di cui al capo sub O) - contestato al Di AU - mentre il precedente sequestro preventivo è stato disposto in relazione al delitto di cui all'art. 648 bis c.p., contestato ad altre persone (Ly Yu NG, AO AN, AO ON EI e AN QU JU) per l'attività di riciclaggio di una somma di denaro oggetto della diversa, e logicamente antecedente, condotta appropriativa ascritta al Di AU quale peculato, commesso in concorso con altro indagato, nella veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l..
6. Nel riesaminare la vicenda processuale alla luce del su indicato principio di diritto, peraltro, il Tribunale dovrà verificare la presenza di una possibile preclusione endoprocessuale derivante dalla formazione di un precedente giudicato cautelare in relazione ad altro profilo di merito evidenziato dalla difesa nella su citata memoria, le cui allegazioni documentali, non valutate in sede di riesame, fanno riferimento al fatto che la richiesta di misura cautelare reale era stata preceduta da una richiesta di applicazione di misura cautelare personale per il medesimo fatto-reato (peculato di cui al capo sub O), rigettata, per l'insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti, con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 27 luglio 2011. Tale provvedimento è stato in seguito confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2011, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il Tribunale di Roma, e dichiarato inammissibile da questa Suprema Corte con sentenza del 16 maggio 2012. Al riguardo, il Tribunale dovrà tener conto, in linea generale, del principio secondo cui la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6^, n. 43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804). Dovrà inoltre valutare, più in particolare, le implicazioni del principio secondo cui le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravita degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5^, n. 18078 del 26/01/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247134; Sez. 6^, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394).
7. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto stabiliti in questa Sede.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014