Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2010, n. 43213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43213 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/10/2010
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1621
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 25475/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SA N. IL *27/06/1964*;
2) RI NI N. IL *07/01/1973*;
3) IN AN N. IL *13/01/1981*;
avverso l'ordinanza n. 65/2010 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA, del 03/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Febbraro per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. Mauro in sost. avv. Cataldo per i \Riviezzi\ per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 3.3.2010 il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza del locale GI, emessa il 12.2.2010 nei confronti, tra gli altri, di RI SA, RI NI e IN AN per i reati di associazione di stampo mafioso, detenzione e porto illeciti di armi, ricettazione e spaccio di stupefacenti, tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
2. Ricorrono i tre indagati sopra indicati.
2.1 IN\ con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p., perché i fatti oggetto della presente ordinanza sarebbero pure oggetto di precedente decisione cautelare, in giudicato, avendo prima il GI con ordinanza 24.11.2006 respinto una richiesta di misura relativa agli stessi fatti (in definitiva l'esistenza ed il contrasto tra due clan, facenti rispettivamente capo a RI SA e OS IO) e, poi, il RI dichiarato inammissibile l'appello della parte pubblica. Nè GI e RI avrebbero indicato eventuali elementi probatori nuovi rispetto a quelli già considerati.
Con secondo motivo lamenta mancanza o "insufficienza" della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., perché il pericolo di fuga sarebbe stato argomentato solo in relazione ad altro coindagato, mentre non sarebbero state argomentate ragioni a lui pertinenti. Il terzo ed il quarto motivo denunciano violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, mancanza o "insufficienza" della motivazione, in ordine alla gravità indiziaria, perché il RI si sarebbe limitato alla mera indicazione delle fonti di prova, senza specificare gli elementi a suo carico.
Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.275 c.p.p., perché - fondata per il ricorrente l'eccezione di ne bis in idem - non poteva operare la presunzione di pericolosità prevista dal terzo comma della norma, in ogni caso mancando elementi idonei a configurare l'aggravante speciale contestata.
2.2 RI SA ricorre per due motivi:
violazione del divieto del ne bis in idem, in relazione al giudicato cautelare di cui alle ordinanze GI 22.9. 1996, confermata dal RI di Potenza il 5.11.2008, perché - se si è compreso l'assunto del ricorrente - il p.m. avrebbe già proposto gli elementi probatori, ora considerati nuovi, in sede di originario appello avverso la prima misura, così consumando il potere di richiedere successivamente, pur sulla base di tali nuovi elementi, un'altra misura cautelare;
- violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perché non vi sarebbe stata motivazione sulle ragioni dell'adozione della misura a distanza di anni dai fatti.
2.2.1 Con motivi depositati il 1.10.2010 ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, il ricorrente documenta l'assunto che il p.m. aveva insistito per produrre le dichiarazioni di TI nella procedura di appello cautelare, determinando per tal fine plurimi rinvii di udienza, argomentando dal contenuto dei verbali di udienza e della stessa ordinanza che, in realtà, il RI sarebbe entrato nel merito della gravità indiziaria relativa al delitto associativo, non dichiarando l'inammissibilità della documentazione finalmente prodotta dal pubblico ministero.
Viene poi proposto un motivo nuovo, in cui si deduce e lamenta l'incompatibilità del magistrato che ha deliberato l'ordinanza 12.2.2010, in quanto medesima persona fisica che ha composto il Collegio del RI deliberante l'ordinanza 5.11.2008, sollecitando la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata con il ricorso anche per tale ragione.
2.3 Il ricorso di RI NI ha il medesimo contenuto di quello presentato nell'interesse di \SA.
2.3.1 Con motivi nuovi ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, questo ricorrente, dopo aver ribadito che le dichiarazioni di TI erano già state acquisite nel precedente procedimento, avendo prima il GI negato attendibilità al chiamante AN e rilevanza ai riscontri, denuncia mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 273, 274 e 299 c.p.p., in relazione al contestato delitto associativo, sia con riferimento alla sussistenza dell'associazione che con riferimento alla specifica posizione di NI ZZ ed alla corrispondente gravità indiziaria.
3. I ricorsi sono infondati. Al loro rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
3.1 IN\ i motivi terzo, quarto e quinto sono diversi da quelli consentiti, sia perché pongono questioni attinenti al merito della valutazione probatoria, sia perché del tutto generici, laddove non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte dal RI in ordine al ruolo del ricorrente ed agli elementi di prova a suo carico.
Anche il primo motivo è svolto in termini del tutto generici, non confrontandosi con le argomentazioni del RI, ma il ricorso beneficia delle deduzioni svolte, sul medesimo punto avente potenziale efficacia estensiva, delle deduzioni specifiche svolte dalle difese RI\, di cui subito si dirà.
Il quinto motivo, proposto con la riserva del fondamento del motivo che precede, è infondato proprio per l'infondatezza anche di quel motivo.
3.2 I ricorsi degli imputati RI\ possono essere trattati congiuntamente quanto ai motivi sul dedotto giudicato cautelare, dopo aver rilevato l'inammissibilità dei motivi aggiunti di RI SA, in ordine alla denuncia di incompatibilità, perché in ogni caso la questione - che configura un motivo 'nuovo' - avrebbe dovuto essere proposta con tempestiva ricusazione, e di RI NI, in ordine al contesto probatorio afferente il delitto associativo, motivo del tutto 'nuovo' rispetto a quelli originari. Va qui ribadito che la peculiarità della disciplina dei motivi aggiunti nella procedura cautelare avanti la corte di cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, attiene solo alla possibilità di presentarli fino all'inizio della discussione in udienza, ma non introduce alcuna eccezione al principio generale secondo il quale i motivi aggiunti debbono essere connessi ai motivi originariamente dedotti, costituendone mero sviluppo, e quindi ai capi e punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame (S.U., sent. 4683 del 25.2-20.4.2008; Sez. 3, sent. 2023 del 13.11.2007-15.1.2008;
Sez. 5, sent. 45725 del 22.9-16.12.2005) .
3.3 In sintesi, entrambi i ricorrenti RI\ deducono che quello che è stato considerato elemento probatorio nuovo, su cui si è articolato il giudizio di sussistenza attuale della gravità indiziaria in precedenza esclusa - ed in particolare le dichiarazioni sopravvenute del collaborante TI - in realtà era già stato posto dal p.m. a disposizione del Tribunale, nell'ambito della stessa precedente procedura definita con l'ordinanza collegiale del 5.11.2008.
Va incidentalmente rilevato che questa Corte ha già risolto in senso negativo la questione, trattando il ricorso del coindagato LI (sent. 25186/2010), ma in quel caso evidenziando l'apoditticità delle deduzioni che sostenevano l'assunto difensivo: in questo caso, l'approfondimento sul fatto presupposto dell'eccezione e l'esaustivo adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso segnano la diversità delle situazioni esaminate.
Orbene, il Tribunale del RI ha invece argomentato che le dichiarazioni di IN, ancorché effettivamente già poste a disposizione nella precedente procedura, di appello avverso l'originaria ordinanza di reiezione della prima richiesta di misura cautelare, non sono mai state valutate nel merito, avendo in tale occasione il RI deliberato l'inammissibilità dell'impugnazione;
secondo il Tribunale esse imponevano quindi una rivisitazione del materiale probatorio già acquisito, e ritenuto in precedenza insufficiente a fondare dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati.
Osserva la Corte che nella motivazione dell'ordinanza del RI di Potenza in data 5.11.2008, allegata ai motivi nuovi del ricorrente RI NI, si legge che:
"L'eccezione (di inammissibilità dell'atto di impugnazione) è fondata e merita di essere condivisa laddove l'atto di appello si appalesa inammissibile per la sua estrema genericità che non consente a questo Tribunale di poter esaminare nel merito i profili attinenti alla sussistenza del quadro indiziario in ordine alle rispettive ipotesi di reato e, di conseguenza, la sussistenza ed il grado delle esigenze cautelari legittimanti le misure richieste" (ciò con riferimento al procedimento 1184/04 RNR); per il procedimento 3294/04 RNR, relativo al solo EN, la soluzione di improcedibilità è stata argomentata con il fatto che il decreto di fermo era stato adottato mentre era in discussione l'appello cautelare.
Da tale motivazione emerge dunque che effettivamente nella precedente procedura cautelare il Tribunale non ha esaminato e valutato il contenuto delle dichiarazioni di IN, pur presenti agli atti, avendo dichiaratamente risolto preventivamente la vicenda in rito, con una dichiarazione di inammissibilità dell'appello per la sua genericità, perché il p.m. aveva impugnato diverse posizioni individuali svolgendo tuttavia solo censure generali e generiche senza alcun specifico riferimento ai singoli.
La questione di diritto che si pone è pertanto se il cosiddetto giudicato cautelare si formi anche quando la precedente procedura trovi soluzione preliminare in rito, senza che sia stata espressa una valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento a quel momento. La soluzione deve essere negativa.
Ripetutamente le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno insegnato l'ormai consolidato principio che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (SU, sentenze 14535/2007, 18339/2004, 8/1997, 11/1994, 20/1993). Osserva questa Corte che ciò che sempre, nelle diverse pronunce, anche delle singole sezioni (per tutte Sez. 6, sent. 4993 del 3.12.2009-8.2.2010; Sez. 6, sent. 7375 del 3.12.2009-24.2.2010; Sez. 2, sent. 1180 del 26.11.2008-13.1.2009), caratterizza il giudicato cautelare è l'avvenuta decisione delle singole questioni di fatto e di diritto poste in relazione all'imputazione provvisoria ed al materiale probatorio agli atti. Perché si formi un tale giudicato allo stato degli atti - si noti, istituto di origine e disciplina giurisprudenziale - è pertanto indispensabile che vi sia stato un apprezzamento specifico di tale materiale, una valutazione contenutistica sotto i profili di fatto e di diritto, apprezzamento che poi copre le questioni dedotte e quelle deducibili, e quindi le questioni comunque riconducibili anche implicitamente al percorso logico-sistematico che ha condotto allo specifico apprezzamento di merito allo stato degli atti ed ai suoi presupposti.
Proprio tali due peculiarità, al tempo stesso necessarie e caratterizzanti - la valutazione specifica di merito in fatto ed in diritto degli elementi probatori e il riferimento allo stato degli atti - segnano la differenza tra il giudicato cautelare e la cosa giudicata e spiegano perché la mera soluzione "in rito", quella cioè che non sia conseguenza della valutazione del merito ma che si imponga per aspetti meramente procedurali afferenti il rapporto processuale o le caratteristiche intrinseche degli atti che danno origine alla procedura di verifica, non è idonea a determinare alcun tipo di giudicato cautelare.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui la preclusione processuale determinata dal cosiddetto giudicato cautelare opera solo nel caso in cui vi sia stato un effettivo apprezzamento valutativo del merito, in fatto o in diritto, in relazione al materiale probatorio e all'imputazione provvisoria, tale effetto non conseguendo alle decisioni che definiscano la procedura cautelare in mero rito.
Nel caso di specie è stato lo stesso Tribunale che espressamente ha dato atto di non aver potuto "esaminare nel merito i profili attinenti alla sussistenza del quadro indiziario in ordine alle rispettive ipotesi di reato e, di conseguenza, la sussistenza ed il grado delle esigenze cautelari legittimanti le misure richieste". Il motivo è pertanto infondato.
3.4 Infondati sono altresì i motivi comuni degli imputati RI\ (secondi dei ricorsi originali) in ordine alle esigenze cautelari. Il RI ha infatti specificamente motivato sul punto, alle pag. 33 e 34, dando atto dell'epoca remota dei fatti per cui si procede, ma argomentando sull'attualità dei collegamenti in atto, con motivazione congrua ai dati probatori richiamati sul punto, non apparente, immune dai soli vizi che rilevano in questa sede - manifesta illogicità e contraddittorietà -, sicché le censure si risolvono in precluse sollecitazioni del merito valutativo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010