Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 19516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1001
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 46589/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL UR N. IL 12/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 231/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 17/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI SILVESTRI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.9.2009, il Tribunale di Catanzaro, costituito a norma dell'art. 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IL IZ, nei cui confronti ricorreva una situazione di gravità indiziaria in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di omicidio aggravato a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7: per l'effetto, veniva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP in data 2.7.2009, il cui oggetto - per quanto qui interessa - era costituito da un immobile sito in Corigliano, località Cardame, distinto in catasto al foglio 76, particella 353 sub 1, intestato ad AL Annamaria, da veicoli posseduti dallo stesso IL e dalla AL, nonché da depositi postali e da polizze assicurative. Il difensore del IL proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per totale mancanza di motivazione in ordine all'esistenza del fumus, in quanto non era stata valutata l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, per di più ritenuti inattendibili dallo stesso tribunale relativamente alla riferibilità all'indagato delle disponibilità patrimoniali e alle condotte da lui poste in essere. Il ricorrente deduceva altresì violazione ed erronea interpretazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in riferimento all'art. 321 c.p.p., nonché omessa motivazione sull'affermata sproporzione dei beni posseduti dalla AL e ritenuti nella disponibilità del Basilari rispetto alle rispettive capacità reddituali: in proposito il tribunale si era limitato a recepire acriticamente i dati e le valutazioni del GIP senza tenere conto delle puntuali e specifiche contestazioni difensive e della documentazione prodotta da cui emergevano introiti che legittimamente avevano incrementato le disponibilità finanziarie dei coniugi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non ha fondamento e deve essere, pertanto, rigettato. Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità unanime è orientata nel senso che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali (Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, Gifuni, rv. 193117):
l'indirizzo è stato confermato dalla Corte costituzionale, che - in relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 c.p.p., in riferimento agli artt. 24, 97, 42 e 111 Cost. - ha chiarito che la scelta di non riprodurre per le cautele reali gli stessi presupposti indicati nell'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali "non può ritenersi in sè contrastante con l'art. 24 Cost., essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti" (Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48). Ne segue che il sequestro preventivo della L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, pur essendo munito di particolari connotazioni che indubbiamente incidono sulla disciplina legale, non presuppone l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., relativamente al delitto contestato, alla cui successiva condanna è inderogabilmente legata la confisca obbligatoria alla quale il sequestro stesso è strumentale.
Ciò posto, le Sezioni Unite Penali hanno indicato la peculiarità della disciplina posta dal citato art. 12 sexies nel fatto che la confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies va disposta anche in relazione a beni per cui non consti il nesso di pertinenza causale e temporale con i reati ivi previsti o con altre attività delittuose della persona condannata Cass., Sez. Un., 17 marzo 2003, Montella). Riprendendo tale spunto interpretativo, è stato recentemente chiarito che la confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona ne) cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato;
ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al fumus commissi delicti, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. 1^, 14 gennaio 2009, Barrazzo, rv. 243544). Orbene, premesso che l'art. 325 c.p.p., comma 1, limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le decisioni di riesame e di appello in materia di sequestro al solo motivo della violazione di legge, escludendo la deducibilità dei vizi della motivazione riconducibili nella illogicità manifesta di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), va rilevato che il tribunale del riesame, dopo avere ravvisato il requisito della gravità indiziaria giustificativa dell'applicazione della misura cautelare personale per i reati contestati all'indagato, ha accuratamente valutato gli esiti degli accertamenti patrimoniali eseguiti nei confronti del IL, della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, ponendo a raffronto, con precise e specifiche argomentazioni, il valore dei singoli cespiti e l'ammontare dei rispettivi redditi dichiarati nel periodo compreso fra il 1998 e il 2007: l'esame comparativo di tali dati contabili ha posto in luce l'esistenza di una netta sproporzione tra le rispettive capacità reddituali e i beni posseduti (immobile intestato alla moglie, polizze vita e giacenze monetarie depositate presso gli istituti di credito), di guisa che devono ritenersi senz'altro dimostrate le condizioni alle quali la legge subordina il tipo di sequestro in questione.
Pertanto, poiché nel tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata non è riscontrabile il vizio di violazione di legge, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010