Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5248
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge statale 14 maggio 1981, n. 219 (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n. 21 riconoscono la prevista sovvenzione anche nelle ipotesi in cui ricostruzione o riparazione di locali ed attrezzature o rinnovo di arredi siano stati effettuati anteriormente alla presentazione della relativa domanda, purché tali investimenti e spese, effettuati al fine della continuazione immediata dell'esercizio dell'impresa, siano connessi ai danni provocati dal terremoto e siano corredati da apposita perizia giurata; una volta che la P.A. abbia provveduto alla liquidazione e al pagamento del suddetto contributo, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo in relazione alla conservazione della disponibilità della somma percepita, sicché il comportamento della Regione nell'esecuzione degli atti conseguenti non può essere esercitato "ad libitum", ma incontra il limite - il cui rispetto è sindacabile dal giudice ordinario - derivante dall'osservanza del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica nei suoi rapporti con la P.A. (Nella specie, benché il privato avesse presentato, contestualmente alla ricezione della sovvenzione, la prescritta istanza di collaudo dei lavori e degli acquisti già effettuati, la Regione aveva proceduto all'esecuzione del collaudo dopo oltre nove anni, quando oramai lo stesso privato, beneficiario del contributo, aveva ceduto l'azienda ed il cessionario aveva apportato modificazioni alle opere e agli arredi oggetto della sovvenzione: modificazioni che, rilevate al momento del collaudo, ne avevano impedito l'esecuzione ed erano state poste a fondamento del provvedimento regionale di revoca del contributo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5248
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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