Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2017, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
10190 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/10/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 1118/2017 ANGELA TARDIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE PALMA TALERICO - N.48960/2016 ALDO ESPOSITO ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per Il P.G. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 61, n.1 C.P., con rideterminazione della pena e rigetto nel resto del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato GIANZI GIUSEPPE del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato DE STAVOLA CARLO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore di TI CA, che conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in data 19.12.2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale OG NL era stato ritenuto responsabile, in concorso con IE IM, TO OV, Di RI MI, Di ON LL, TO DE, SI GI, ET CE, LA SE e TA GI (rispetto ai quali si è proceduto separatamente), nella veste di "agevolatore" del tentato omicidio premeditato ai danni di LL SS e ET OV (capo A della rubrica), altresì aggravato per quanto qui rileva ai sensi dell'art. 577 n. 4 cod. pen. in relazione all'art. -> 61 n. 1 stesso codice ("per avere agito per motivi futili consistiti nel tentativo di assassinare il LL e il ET al solo scopo di riaffermare il predominio - fazione OG dell'organizzazione camorristica all'epoca diretta da LA - SE e regolarne i rapporti interni, affermando il predominio della fazione interna, facente capo ad IE IM e Di RI MI") e ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (per avere commesso il fatto "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione camorristica - fazione OG affermandone la supremazia territoriale in danno di altri gruppi camorristici"), nonché del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1967, 23, legge 110 del 1975, 7 della legge n. 203 del 1991 (capo B della rubrica); e, conseguentemente, era stato condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni dieci di reclusione e alle pene accessorie di legge.
2. Respinta l'eccezione difensiva di ordine processuale, la Corte territoriale ripercorreva la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice, fondata sull'apporto collaborativo di plurimi collaboratori di giustizia che avevano riferito circa l'agguato ai danni di LL SS e di ET OV in un momento di contrasti all'interno della fazione bidognettiana sulla gestione, per conto del clan, del litorale domiziano attribuita al LL e a ET OV, i quali, però, già addetti alla custodia del denaro, costituente l'illecito profitto delle attività della zona, erano stati accusati di essersi appropriati di somme ingenti di denaro non versate ad IE IM, deputato, per ordine del clan, di riceverle e, altresì, di non avere correttamente quantificato gli stipendi agli affiliati. Quindi, ribadiva il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia Di RI MI, TA GI e SI GI (riportando il narrato di ciascuno di loro) alla stregua della ritenuta assoluta, precisione, puntualità e coerenza delle dichiarazioni rese da costoro, prive di intenti calunniatori e provenienti da soggetti che, avendo fatto parte dell'associazione camorristica di riferimento, avevano una conoscenza diretta delle 2 vicende del sodalizio e avevano, altresì, ammesso il loro diretto coinvolgimento nel duplice tentato omicidio di che trattasi. Riteneva, inoltre, la Corte territoriale che le dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia dovevano ritenersi convergenti sia in relazione alla ricostruzione della vicenda che in relazione al contributo offerto da OG NL nello specifico fatto delittuoso, osservando, conclusivamente, che "quel che rileva, in una valutazione analitica ma complessiva degli elementi processuali, è che a opera di tre collaboratori, autonomamente e in momenti diversi, sia pure con una diversa e fisiologica focalizzazione mnemonica dei dettagli dell'azione criminosa, tutti hanno chiamato in correità il OG, tutti ne hanno ricordato la sua convocazione e la sua conseguente disponibilità a partecipare, tutti gli hanno riconosciuto il ruolo di garante, due (TA e Di RI) esplicitamente dichiarano la presenza dell'imputato sul luogo del fatto, il SI, lungi dal negarla, riconosce la sua disponibilità a presenziare per assecondare le disposizioni vincolanti del LA, che aveva deciso l'esecuzione". Aggiungeva che "a fronte di tale convergenza di tratti significativi e univoci a carico dell'imputato appellante ritiene questa Corte che la discrasia rilevata nel gravame resta marginale, non incide sul quadro probatorio e trova plausibile giustificazione in slabbrature mnemoniche o in diversa collocazione dei dichiaranti sul luogo dell'agguato".
3. Avverso detta sentenza il OG ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati Domenico Dello Iacono e Carlo De Stavola.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a); 179, comma 1, cod. proc. pen.; 143 disp. att. cod. proc. pen.; 458 e 438 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, premesso che, emesso decreto di giudizio immediato la cui udienza di trattazione era stata fissata per il 5.6.2014 dinnanzi al Tribunale di Santa IA Capua Vetere, detto Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata, aveva disposto la rinnovazione della notifica dell'avviso della data di fissazione del giudizio immediato al difensore, rinviando la trattazione del processo all'udienza del 3.7.2014; che, nelle more di tale differimento, il difensore aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato con allegata procura speciale sottoscritta dall'imputato, il quale, peraltro, aveva direttamente avanzato analoga richiesta;
che all'udienza del 3.7.2014 il Tribunale, in un primo momento aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, salvo, poi, revocare l'ordinanza stessa avendo ritenuto ammissibile la richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale;
che, quindi, aveva disposto lo "stralcio" della posizione processuale del OG e, conseguentemente, la trasmissione degli atti al Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli per competenza. 3 Ha sostenuto che così operando il Tribunale di Santa IA Capua Vetere è incorso nella violazione degli artt. 458 e 438, comma 4, cod. proc. pen. oltre che dell'art. 143 disp. att. stesso codice;
che i richiami svolti nella sentenza impugnata alla pronuncia n. 3088 del 2006 della Corte di cassazione e a quella n. 70 del 1996 della Corte Costituzionale sono, all'evidenza, inconferenti rispetto al caso in esame, così come inconferente è il richiamo operato nella medesima decisione alla differenza funzionale tra il P.M. e il G.I.P. G.U.P. ex art. 328 bis cod. proc. pen.; che il Tribunale, avendo incardinato innanzi a sé il processo, non poteva far regredire lo stesso alla fase precedente. Ha, inoltre, evidenziato che la sentenza di primo grado è affetta da nullità, ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto emessa non dal giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.”. Ha, al riguardo, evidenziato che il collaboratore di giustizia SI GI non ha mai fatto riferimento al OG come persona avente un ruolo nella vicenda delittuosa di che trattasi;
che, infatti, il primo Giudice aveva cercato di "giustificare" una tale mancanza che mal si conciliava con il diretto coinvolgimento del SI come esecutore del delitto;
che la Corte territoriale, al fine di "superare" le censure difensive, ha finito con l'attribuire al citato collaboratore dichiarazioni mai rese;
che così procedendo la Corte ha introdotto una informazione probatoria non sussistente e, dunque, operato un travisamento della prova;
che il narrato del TA non è convergente con quanto dichiarato da Di RI MI in ordine alla posizione del OG;
che la Corte è andata oltre il significato della dichiarazione resa dal TA, il quale aveva collocato il OG fuori alla superstrada dove doveva attendere l'arrivo delle vittime designate, arrivando ad affermare che il collaboratore volesse dire fuori dell'abitazione, così sostituendosi allo stesso narrante e sostituendo il contenuto della sua dichiarazione;
che, inoltre, il riferimento al ricorso avverso il provvedimento in materia cautelare non è idoneo a superare le censure difensive proposte con l'atto di appello, essendo evidente che la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezze si fonda su uno standard probatorio diverso rispetto a quello del giudizio di merito.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 1 cod. pen., 7 L. 203/91 e 15 cod. pen.". 4 A tal fine, ha sostenuto che contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata sentenza dalla lettura della contestazione relativa all'aggravante dei motivi abietti e di - quella relativa all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 appare evidente che i motivi abietti erano stati, in concreto, riferiti a una ragione interamente sussumibile nell'ipotesi speciale, sicché la decisione della Corte territoriale è stata resa in violazione della disposizione di cui all'art. 15 del codice penale.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen.". illogicamente eHa, in proposito, osservato che la sentenza impugnata ha immotivatamente ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 17.12.2009; che, in particolare, la Corte territoriale ha omesso di analizzare il ristretto arco temporale nel quale si sono dipanate decisione ed esecuzione di entrambi i fatti delittuosi, il medesimo valore simbolico di entrambe le vicende e, soprattutto, la identica regia e direzione, nonché il contesto nel quale gli stessi si sono verificati riconducibile alla strategia di riorganizzazione del gruppo facente capo al LA;
che il filo rosso" che legava i fatti delittuosi posti in essere in quel periodo documentava una adesione alla nuova strategia posta in essere dal LA che voleva eliminati anche i sodali, laddove si fossero resi responsabili di condotte in contrasto con gli interessi del clan. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. che deve essere esclusa;
il ricorso va rigettato per nel restolle ragioni di seguito esplicitate. of 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nella dedotta vicenda processuale, alla legittima disposizione da parte di Tribunale di Santa IA Capua Vetere del rinnovo della notifica del decreto di giudizio immediato al difensore dell'imputato - in ossequio al generale principio di cui all'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. destinato a operare al fine di evitare abnormi regressioni del processo per restituzione degli atti al Pubblico Ministero (Sez. Un. n. 28807 del 29/05/2002, RV. 221999) - ha fatto seguito, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta dell'imputato di definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato e la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del هلو 5 Tribunale di Napoli, il quale, con ordinanza del 9.8.2014, ammetteva il OG al rito prescelto. -La categoria della competenza funzionale dovuta all'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, ma estranea a una esplicita previsione del codice di rito riguarda i vari gradi del giudizio e non le diverse fasi del medesimo grado, esprimendosi nella diversità del grado la specifica idoneità dell'organo di trattare determinate parti del processo;
mentre quando si tratti di fasi differenti del medesimo grado, la questione della competenza integra una ipotesi di natura funzionale allorché l'ordinamento individui anche per implicito una competenza stretta e tipica di quel giudice, connaturata alle sue attribuzioni. Secondo il sistema, sia il GUP che il Tribunale, per la medesima fase, quella del giudizio, sono organi entrambi ugualmente abilitati, in via alternativa tra loro, secondo il fisiologico sviluppo del processo, al giudizio abbreviato senza che vengano in considerazione specifiche e indeclinabili idoneità del giudice. Quando la competenza è destinata ad affermarsi senza che per la stessa vengano in considerazioni peculiari idoneità del giudice secondo una biunivoca relazione per la quale, a seconda della fase in cui il processo si trovi, la prima può radicarsi in capo al primo o al secondo giudice del medesimo segmento, non può parlarsi di una competenza funzionale che sia manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall'imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al g.i.p., atteso che solo dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e dal combinato disposto di tale articolo e dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento" (Sez. 1, n. 9243 del 07/02/2003, RV. 224384; Sez. 1, n. 7065 del 02/02/2005, RV. 230888, che ha affermato che "una volta disposto il giudizio immediato, sulla richiesta di patteggiamento, presentata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma primo, cod. proc. pen., è competente a decidere il giudice dell'udienza preliminare. Solo dopo l'inutile decorso del termine ivi previsto, tale giudice si spoglia del procedimento, disponendo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento"). Orbene, alla stregua dei superiori rilievi, nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Santa IA Capua Vetere di trasmettere gli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli perché provvedesse in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato è 6 del tutto legittima;
la stessa non ha comportato una indebita regressione del processo perché detta determinazione non ha inciso sul passaggio dalla fase del giudizio a quella delle indagini.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che non ricorrano i vizi logici e giuridici dedotti dal ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, è sorretta da adeguata motivazione laddove dopo avere svolto un positivo giudizio in ordine alla attendibilità dei collaboratori di giustizia ha evidenziato la convergenza delle dichiarazioni rese da Di RI MI, TA GI e SI GI, soggetti intranei all'associazione mafiosa di riferimento e, altresì, soggetti che avevano diretta conoscenza dei fatti delittuosi oggetto del processo nei quali, per loro stessa ammissione, erano stati coinvolti. Al riguardo, giova osservare che, in tema valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e più in generale - della concordanza - della prova orale, questa Corte ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il nucleo essenziale» della propalazione deve essere individuato e apprezzato - non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato bensìriferimento alla azione tipizzata dalla norma incriminatrice, in rapporto allo - specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione» nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; cui adde Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut, n. m.; Sez. 1, n. 28443 del 7/06/2007, Sapienza, n. m.; vedi pure Cass., Sez. 2, n. 7437 del 30/04/1999, Cataldo, Rv. 213845; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558; e Sez. 4, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233085). E di tale principio hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito Non hanno fondamento le obiezioni del ricorrente circa la parziale non coincidenza tematica delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in correità. Soccorre il principio di diritto affermato da questa Corte suprema di cassazione, a Sezioni Unite, secondo il quale «la reciproca conferma della attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum;
è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare» (sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, n. m. sul punto). ঙ Sicché anche le rappresentazioni di segmenti affatto distinti della condotta del compartecipe tutti univocamente rivelatori della adesione dell'agente alla concorsuale attività delittuosa ben possono offrire vicendevole conferma della attendibilità delle relative dichiarazioni di reità.
4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 81 cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale spiegato con logico e congruo argomentare - le ragioni della propria decisione. - In particolare, i giudici di merito hanno rigettato la richiesta difensiva in considerazione del fatto che non vi era alcun elemento che dimostrasse che il tentato omicidio di LL SS e di ET OV e il reato giudicato con sentenza irrevocabile del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 17.12.2009 (tentato omicidio in danno di IN RA e IN IA) fossero espressione di una unitaria e originaria deliberazione criminosa;
più specificatamente, i giudici di merito hanno rilevato che il tentato omicidio in danni di IN RA e IN IA era finalizzato a ragioni di ritorsione e vendetta trasversale nei riguardi di IN NA che aveva deciso di collaborare con la giustizia, mentre il tentato omicidio ai danni del LL e del ET era legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, costituendo la deliberazione di detto delitto la risposta "punitiva" che i vertici dell'organizzazione intendevano dare dopo avere scoperto degli ammanchi di denaro dalle casse del clan. E hanno ritenuto che la divergenza delle finalità delle azioni delittuose non consentiva di ritenere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione, precisando che, poiché il tentato omicidio del LL e del ET era stato programmato a seguito del mancato rispetto delle regole dell'organizzazione camorristica da parte delle vittime designate, esso non era stato originariamente preventivato, restando assolutamente generico e non utilizzabile, ai fini che interessano, asserire che nell'ambito del sistema camorrista ogni inadempienza alle regole è sancita con la morte. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni 8 determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.
5. Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso" (Sez. Un. n. 337 del 18/12/2008, RV. 241577; conformi, tra le tante, Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, RV. 269718, che ha affermato che "la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso"). Ebbene, nel caso di specie, la circostanza del motivo abietto, nei termini fattuali della contestazione (riportati in precedenza) e dell'accertamento giudiziale, non risulta caratterizzata da quel quid pluris rispetto alla finalità di affermare la supremazia - oggetto della territoriale dell'associazione camorristica fazione OG contestazione relativa all'aggravante speciale, indicato dalla superiore giurisprudenza come necessario perché le due circostanze possano concorrere. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla ricorrenza dell'aggravante comune che va esclusa, ferma restando la pena inflitta al ricorrente, che non subisce alcuna variazione in quanto il delitto in questione, per effetto della ritenuta premeditazione, rimane sempre punibile con la reclusione non inferiore ad anni dodici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante irrogata di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., che esclude;
ferma la pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 26 ottobre 2017 DEPOSITATA Tidente Il Consigliere estensore IN CANCELLERIA Antonella Patrizia Mazzei Palma Talerico Роми стовето - MAR 2018 CANCELLIERE LETS LA