Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
Una volta disposto il giudizio immediato, sulla richiesta di patteggiamento, presentata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma primo cod. proc. pen., è competente a decidere il giudice dell'udienza preliminare. Solo dopo l'inutile decorso del termine ivi previsto, tale giudice si spoglia del procedimento, disponendo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2005, n. 7065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7065 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/02/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 496
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 039688/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIB. DI NAPOLI SEZ. 5^ - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE DI NAPOLI ORDINANZA del 19/10/2004 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO. lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo a carico di NO ZO, disposto con decreto di giudizio immediato, con ordinanza 15/06/2004 il G.I.P. del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulla richiesta di "patteggiamento" formulata dall'imputato con il consenso del Pubblico Ministero e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in sede.
Con ordinanza depositata il 19/10/2004 il Tribunale di Napoli - rilevato che, a seguito di decreto di fissazione di giudizio immediato, l'imputato a mezzo del suo difensore aveva tempestivamente depositato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., di guisa che giudice competente a decidere sulla richiesta di
"patteggiamento" non poteva che essere individuato nel G.I.P. che aveva emesso il decreto di giudizio immediato - sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 co. 1 lett. b) c.p.p. e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso prospettato dal Tribunale di Napoli.
Va premesso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - a differenza della precedente formulazione dell'art. 446 c.p.p., che consentiva la presentazione della richiesta di
"patteggiamento" fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - l'attuale disposto dell'art. 446 c.p.p., introdotto dalla L. 479/1999, prevede che la richiesta di "patteggiamento" può essere formulata nell'udienza preliminare fino alla presentazione delle conclusioni e, nel caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Ciò premesso, va rilevato che la nuova formulazione dell'art. 446 co. 1 c.p.p., assimilando la richiesta di giudizio abbreviato a quella di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., prevede in modo esplicito che, nel caso di notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta di "patteggiamento" è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458 co. 1 c.p.p., secondo cui la richiesta è presentata al giudice delle indagini preliminari entro il termine di giorni 15 dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato. Ne consegue che solo dopo la decorrenza del suddetto termine, nel caso di mancata presentazione della richiesta di "patteggiamento" o di rito abbreviato, il G.I.P. deve trasmettere gli atti al giudice del dibattimento, mentre, in caso contrario, deve provvedere immediatamente sulla richiesta di "patteggiamento" (vedi anche Cass. sez. 1^ n. 580, c.c. del 30/01/2001). Nè a conclusioni diverse può condurre il disposto di cui all'art. 448 c.p.p., atteso che proprio detta norma dispone che il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta ex art. 444 c.p.p., "pronuncia immediatamente sentenza". L'uso del termine
"immediatamente" non può che significare che il giudice tenuto a pronunciarsi sulla richiesta deve essere individuato nel giudice delle indagini preliminari, tenuto conto che a tale giudice, che ha peraltro la materiale disponibilità degli atti, è stata presentata la richiesta di "patteggiamento".
D'altra parte a sostegno di tale interpretazione soccorre anche la "ratio" sottesa alle modifiche apportate con la L. 479/1999, volta ad eliminare lungaggini processuali ed a consentire, per quanto possibile, la trattazione dei processi con riti alternativi prima della emissione del decreto che dispone il giudizio. Pertanto, poiché nel caso di specie la richiesta di "patteggiamento" è stata ritualmente presentata al G.I.P. nel termine previsto ed il P.M. ha prestato il consenso, giudice competente a conoscere del processo non può che essere individuato nel G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005