Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 44446
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

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In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi. (Fattispecie in cui la restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno erariale erano avvenuti mediante l'escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato).

La fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. costituisce un'aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e non figura autonoma di reato, con la conseguenza che al fine di determinare il tempo occorrente per il decorso della prescrizione, nel caso di reato consumato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, bisogna tener conto delle attenuanti concesse e del loro bilanciamento con la suddetta aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritto il reato, per il quale erano state concesse le attenuanti generali equivalenti all'aggravante, entro il termine di sette anni e sei mesi, comprensivo delle interruzioni).

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  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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  • 2Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017

    di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 44446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44446
Data del deposito : 15 ottobre 2013

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