Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 36095
CASS
Sentenza 1 luglio 2009

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, n. 36095/09, emessa il 1° luglio 2009. Le parti in causa hanno presentato un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Genova, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione di una somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo con una fideiussione bancaria. La difesa sosteneva che la confisca per equivalente giustificasse tale sostituzione, invocando un principio di minor afflittività. Tuttavia, il giudice ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando che la sostituzione proposta avrebbe frustrato le finalità del sequestro, poiché una fideiussione non rappresenta un bene omologo rispetto alla somma sequestrata. La Corte ha sottolineato che la confisca mira a garantire il recupero di un profitto certo derivante da attività illecite, e che una mera obbligazione di pagamento da parte di un terzo non soddisfa tale esigenza. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

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Massime1

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen., le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 36095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36095
    Data del deposito : 1 luglio 2009

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