Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen., le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 36095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36095 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 36095/09 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 01/07/2009
SENTENZA
N:1334 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AGRO' ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott. CORTESE ARTURO N. 016161/2009
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "T
4.Dott.MATERA LINA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /-ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) FE RI N. IL 30/06/1917
avverso ORDINANZA del 03/04/2009
TRIB. LIBERTA' di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere fr MATERA LINA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticall ilche ha chists it rigatio del ricous;
sentito l'ew, Giuseppe Granz', che ha insistito Fer
l'accogliments del ricorse.
Linchotre
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IA RR avverso l'ordinanza in data 27-10-2008, con la quale il Tribunale di
Genova ha respinto l'istanza di sostituzione, con una fideiussione bancaria, della somma di euro 4.342.988,519, sottoposta a sequestro preventivo in funzione della confisca ex art. 322 ter c.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.
Il Tribunale ha osservato, in particolare, che la peculiare natura giuridica della confisca -connotata dai caratteri di una sanzione, più che di una misura di sicurezza-, alla quale è funzionale il sequestro preventivo in atto nei confronti del IA, mal si concilia con una garanzia civilistica di natura personale quale la fideiussione, che si risolverebbe, in caso di operatività dell'istituto di cui all'art. 322 ter c.p., nella sostituzione al condannato di un altro debitore. Ha fatto presente che nessuna norma penale prevede una simile forma di garanzia in materia di sequestro preventivo, il quale mira, nel caso in esame, a sottrarre all'imputato la disponibilità proprio della somma di denaro in questione, in quanto integrante, secondo l'ipotesi accusatoria, il profitto di una condotta penalmente sanzionata;
laddove la cauzione e la fideiussione non possono che attenere a misure cautelari dalla spiccata connotazione patrimoniale, come il sequestro conservativo.
Al di là di tali osservazioni, ritenute assorbenti, il Tribunale ha evidenziato che l'impugnazione difetta del requisito della concretezza e dell'attualità, in quanto con essa si chiede al giudice dell'appello di determinare i requisiti di affidabilità di una cauzione non ancora costituita. In realtà, la difesa chiede che al denaro del
IA venga sostituito non già un importo equivalente, bensì la mera obbligazione di un istituto di credito non ancora individuato, e quindi un bene non omologo rispetto alla somma in sequestro.
Line hothe
1 Ricorre il difensore del IA, deducendo erronea applicazione di norme penali e processuali ed illogicità della motivazione.
Rileva, in particolare, che le argomentazioni addotte dal
Tribunale per escludere la possibilità di fideiussione per il sequestro preventivo non appaiono convincenti, tenuto conto che nella specie si verte in un'ipotesi di sequestro finalizzato alla eventuale confisca “per equivalente”, e cioè di una misura che ha la sola finalità di assicurare, in caso di condanna, la confisca del profitto (per equivalente) del denaro. Sostiene che la mancata espressa previsione nella legge della fideiussione quale misura alternativa o sostitutiva del sequestro preventivo non costituisce argomento decisivo, potendosi enucleare nell'ordinamento un principio generale secondo il quale, rispetto a misure parimenti idonee, devono essere preferite quelle meno afflittive. all'ulteriore rilievo contenuto nell'ordinanza Quanto impugnata, secondo cui non vi sarebbe stata una concreta offerta di cauzione, attraverso un formale atto d'impegno di un ben individuato istituto bancario, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto dell'istanza: ciò che si chiedeva era l'affermazione del principio della possibilità della sostituzione del sequestro con idonea fideiussione, in quanto solo quando tale possibilità sarà affermata la parte potrà sottoporre alla valutazione del giudice competente una specifica fideiussione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La richiesta della difesa di sostituire, alle somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., una fideiussione da emettersi da un istituto bancario, peraltro non ancora individuato, trova ostacolo insormontabile nel rilievo, di carattere assorbente, che, ove si
Linahrative
2 disponesse in conformità, verrebbe a sostituirsi, quale oggetto della futura confisca, a un bene certo di pertinenza del condannato e di immediata escussione, che secondo l'ipotesi accusatoria costituisce il quantum del profitto del reato, una mera obbligazione di pagamento, non ancora costituita, da parte di un terzo e, quindi, un bene, all'evidenza, non omologo ed equipollente rispetto a quello attualmente in sequestro.
Non rileva, in contrario, il fatto che nella specie si sia in presenza di un sequestro preventivo preordinato alla confisca "per equivalente", in quanto anche in tale ipotesi le finalità della misura cautelare adottata verrebbero frustrate ove il vincolo imposto su una somma di denaro ben individuata e, al verificarsi dei presupposti di legge, direttamente confiscabile, venisse surrogato con una semplice garanzia personale di pagamento non ancora costituita, non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1-7-2009
f r Il Consigliere estensore
Lina meters
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 SET 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Реле
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