Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il prezzo del reato, oggetto della confisca obbligatoria ex art. 322 ter. cod. pen., non è suscettibile di essere sostituito dal tandundem offerto da un terzo o da un coimputato, posto che il carattere sanzionatorio della suddetta confisca impedisce che l'autore del reato possa in alcun modo avvantaggiarsi o, comunque beneficiare del "pretium sceleris" approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini del sequestro preventivo del prezzo del reato di cui all'art. 319 cod. pen. che il coindagato di corruzione attiva avesse versato su un c/c vincolato a favore dell'Erario una somma diretta a coprire, per l'ipotesi dell'eventuale confisca, oltre al profitto del reato anche il suddetto prezzo)
Commentario • 1
- 1. Art. 322-ter - Confisca (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2009, n. 16725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16725 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/03/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 637
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 026336/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) TT LE N. IL 28/08/1969;
avverso ORDINANZA del 07/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANDOLO O. intese allo accoglimento del ricorso del P.M. con conseguente a.c.r. ed alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del TO;
Udito l'avv. F. P. SISTO che ha concluso per:
Accogliersi il ricorso del TO, con richiamo alla memoria difensiva depositata il 13-02-09.
OSSERVA
Con decreto del GIP presso il Tribunale ai Bari in data 19/6/2006 veniva disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 322 ter c.p., della somma di Euro 500.000,00=, individuata come "prezzo" del reato di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. ascritto a TT LE in concorso con tal EL OL ed il sequestro per equivalente ex art.322 ter c.p. della somma di Euro 54.468.879,00= individuata come
"profitto" del reato, nei confronti degli indagati TT e tal EL OL, oltre che medesima misura cautelare reale D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19 su beni nella disponibilità del detto EL. Quest'ultimo, in uno alle quattro Società facenti capo al Gruppo Tosinvest, richiede vano alla Banca di Roma l'apertura di un conto corrente vincolato a favore dell'Erario dello Stato con saldo di Euro pari alla somma sequestrata a titolo di "profitto" per l'ipotesi di "eventuale confisca disposta ex art. 322 ter c.p. in danno dell'EL e/o ex art. 19, D.Lgs. cit. in danno della Finanziaria Tosinvest s.p.a. è delle società collegate in riferimento al proc. pen. nel 10388/01 RGNR 5598/0.
In base a tale garanzia, sulla richiesta difensiva di revoca del sequestro preventivo sui beni di proprietà dell'EL e delle predette società, dopo che il PM inquirente, in data 6-7-06, aveva disposto la sostituzione dei beni delle persone giuridiche, ordinando alla PG di porre sotto sequestro il predetto conto corrente vincolato e disponendo il dissequestro di tutti i beni delle persone giuridiche, con trasmissione atti al GIP con richiesta di conferma del provvedimento cautelare nei confronti dell'EL, il GIP procedente, con provvedimento del 7-7-06, ordinava il dissequestro "di tutti i beni, assumendo che la somma del conto corrente sarebbe stata sostanzialmente posta in sostituzione dei beni sequestrati alle persone giuridiche, e, respingendo la richiesta del P.M., revocava il sequestro dei beni personali dell'EL. Analoga istanza di revoca del sequestro veniva proposta nello interesse del TT in data 21-7-06, stante l'asserita sopravvenuta carenza del quadro indiziario ed il venir meno del periculum in mora per l'avvenuta messa a disposizione di una somma equivalente al prezzo ed al profitto del reato contestato da parte del coindagato e delle società del gruppo ad esso riconducibili.
In data 1-08-2006 il GIP revocava anche il sequestro dei beni facenti capo al TT e contro tale provvedimento il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari proponeva appello ed il Tribunale del riesame locale, con ordinanza del 5-03-2007, rigettava il gravame del detto Ufficio requirente, confermando, per l'effetto, l'ordinanza di revoca del sequestro dei beni personali del TT emessa dal locale GIP.
Avverso tale decisione l'appellante PM proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo di gravame la violazione dell'art. 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p., comma 2, per non avere il Tribunale del riesame barese ritenuto sostanzialmente confiscabile l'intera entità del prezzo o profitto accertato per ciascun concorrente al reato.
Con sentenza del 20-9-2007 questa Corte di legittimità annullava il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari, posto che nei confronti del TT il sequestro era stato disposto sulla somma trovata sul conto corrente a lui facente capo, quale supposto "prezzo" del reato di corruzione ipotizzato, trattandosi di somma versata per il mercimonio della funzione pubblica e confluita sul c/c del gruppo politico del predetto TT "La Puglia prima di tutto", acceso presso la Banca S. Paolo - Banco di Napoli di Maglie al n. 1000/870, somma rappresentante, quindi, il prezzo del reato e, come tale, confiscabile obbligatoriamente ex art. 240 c.p.. Il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice di rinvio, con ordinanza in data 9-6-2008, in accoglimento dell'appello del PM avverso l'ordinanza 1-8-06 del locale GIP, revocava detto provvedimento, disponendo, per l'effetto, il ripristino dell'originario decreto di sequestro ex art. 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p., comma 2 e D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53 con riferimento alla somma di Euro 500.000,00= oggetto del procedimento incidentale, cosi come determinata dall'originario provvedimento ablativo.
Avverso detta ordinanza il PM in sede ed il TO hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a rispettivi motivi di gravame, so stanzialmente ed in sintesi:
il PM:
Omessa pronunzia in tema di sequestro per equivalente del profitto, essendosi il giudice di rinvio limitato ad affrontare solo la questione del sequestro del "prezzo" del reato, mentre l'annullamento con rinvio era da intendersi disposto per l'intero provvedimento di conferma della revoca e quindi sia per la questione del prezzo che per quella del profitto, essendosi omesso di provvedere motivatamente sulla questione del sequestro per equivalente del profitto a carico del TT;
il TT:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p., con riferimento alla ritenuta impossibilità di disporre sequestro preventivo per equivalente nel caso di specie, posto che, in corretta applicazione dei principi legittimanti il sequestro preventivo In punto di "periculum in mora", confisca di valore e profitto del resto "nel parametro della pertinenzialità allo stesso, non poteva "non rilevarsi come la somma posta complessivamente a disposizione dell'AG con il conto corrente vincolato a favore dell'Erario sia di gran lunga "sufficiente" ... rispetto a quella che costituirebbe l'asserito prezzo del reato di corruzione ipotizzato". Ad avviso del ricorrente, infatti, tale circostanza "già tiene indenne l'Erario con riferimento a qualsiasi possibilità di dispersione o incapienza della somma da sottoporre a confisca".
Di qui la figura del "sequestro per equivalente", la cui ratio, secondo il ricorrente, "risiede nella possibilità di bloccare, in vista del soddisfacimento del credito sanzionatorio punitivo dello Stato", un equipollente di pari valore, come è avvenuto nella specie, posto che la somma posta a disposizione dal coindagato EL "copre non solo da uh punte di vista quantitativo, ma anche qualitativo, l'area della somma complessivamente confiscabile". Con memoria difensiva, il TT ha richiamato i termini della pronuncia di questa Corte di legittimità a Sez. Unite del 2-7-08 in tema di sequestro per equivalente in relazione alla fattispecie di cui all'art. 322 ter c.p., secondo cui, in caso di pluralità di indagati per il medesimo reato, "qualora sia identificabile la quota di profitto attribuibile ad ognuno dei coindagati, il vincolo cautelare può essere apposto solo entro i limiti di tale quota". Soggiunge il ricorrente che, applicando tale criterio al "prezzo" del reato, si giunge "all'unica logica conseguenza - sequestrabile - in quanto confiscabile in futuro in esito all'eventuale pronuncia di condanna, solo la somma che costituisce detto elemento (il prezzo, appunto), ove essa sia stata individuata o determinata, pena un indebita ed inammissibile duplicazione".
Nella specie, secondo il ricorrente, tale illegittima duplicazione è stata operata, posto che la somma asseritamente costituente il prezzo del reato è stata sequestrata ad ambedue i coindagati (TT e EL), al primo con blocco "diretto" sul conto corrente ed al secondo con il vincolo opposto sulla somma complessiva di Euro 54.968.879, costituita dalla somma di due voci distinte, ossia sequestro per equivalente del profitto pari ad Euro 54.468.879 e sequestro del prezzo del reato pari ad Euro 500.000,00=. Ne consegue che l'apertura del conto corrente vincolato recante l'importo per intero anche del "prezzo" del reato, "assolve per intero alla funzione cautelare nella sua massima estensione, pari, appunto, a quella del "prezzo" del reato di corruzione". Se, dunque, è vero che la somma messa a disposizione sul conto corrente vincolato a favore dell'Erario comprende ed ingloba per intero la somma che - unica - costituisce il "prezzo" del reato di corruzione addebitato sia al TT che all'EL in concorso necessario, consegue, ad avviso della difesa del ricorrente, che, essendo già stata vincolata in capo ad uno dei coindagati (EL) la somma costituente il totale del prezzo del reato, , non può persistere il vincolo per la medesima somma gravante sul TT, pena l'illegittima duplicazione innanzi denunciata. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna del TT al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, giova innanzitutto premettere che il provvedimento impugnato è stato emesso in sede di operatività del Tribunale del riesame barese nella specifica ed assorbente qualità di mero giudice di rinvio, di guisa che l'ambito conosciuto e deliberativo di tale AG nella propria decisione deve necessariamente ed imprescindibilmente conformarsi al principio di diritto tracciato da questa Corte di legittimità con la cennata sentenza di annullamento con rinvio secondo i criteri anche formalmente espressi ex art. 627 c.p.p. (segnatamente ai commi 2 e 3).
In particolare se è vero che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice l cui provvedimento è stato annullato (nella specie trattasi della decisione del Tribunale del riesame di Bari del 5-03-07 di rigetto dell'appello del PM avverso l'ordinanza 1-08-06 del locale GIP di revoca del sequestro dei beni facenti capo al TT), è altrettanto vero che il detto giudice di rinvio opera nei limiti stabiliti dalla legge in tema di devolutum nel giudizio di appello (riferito al richiamato gravame del PM). In tale ambito decisionale, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi alla sentenza di annullamento di questa Corte per ciò che concerne "ogni questione di diritto" con essa decisa. Ed e in tale preciso ambito conoscitivo-decisionale che va opportunamente inquadrata la verifica della correttezza della decisione impugnata in questa sede, in relazione ai vizi asseritamente sussistenti secondo il ricorrente PM e la stessa parte privata.
Ciò posto, a prescindere dal pur apprezzabile sforzo difensivo nell'interesse del TT in ordine alla sequestrabilità per equivalente nell'Ipotesi di obbligazione solidale rispetto al terzo danneggiato e/o offeso per effetto di un reato in concorso necessario di persone, va escluso che il richiamo alla posizione del coindagato EL possa giovare alla posizione del ricorrente TT nei termini di lamentata "duplicazione" dell'oggetto del sequestro preventivo in punto "prezzo" e "profitto" del reato ex art. 322 ter c.p. con riferimento ai termini di cui all'art. 240 cpv. c.p..
Infatti, come opportunamente ha richiamato il giudice di rinvio, la cui decisione è oggetto di ricorso in questa sede, la Corte di legittimità non ha mancato di esplicitamente asserire che:
1) non si riteneva di prendere posizione in merito al punto attinente la configurabilità di una "responsabilità per l'intero" in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato (questione controversa anche nella presente vicenda processuale).
2) nei confronti del TT il sequestro era stato disposto a carico della somma trovata sul conto corrente che a lui faceva capo, quale supposto "prezzo" del reato di corruzione ipotizzato (capo A), come tale confiscabile obbligatoriamente ex art. 240 c.p.;
3) il prezzo o profitto del reato, considerato il carattere sanzionatorio della confisca, non è suscettibile di essere sostituito dal tandundem offerto da un soggetto terzo o da un soggetto coobligato (come, nella specie) posto che l'indicato carattere sanzionatorio della confisca impedisce che il supposto autore del reato possa in alcun modo "avvantaggiarsi" o, comunque beneficiare del "pretium sceleris" approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente (nella specie, versamento della somma su c/c vincolato a favore dell'Erario da parte del coimputato nell'interesse anche delle società a costui facenti capo);
4) la posizione del TT non è, quindi, contemplata quale beneficiario della garanzia offerta dalle società e dall'EL, con la conseguente impossibilità che il sequestro diretto nei confronti del conto corrente che allo stesso faceva capo possa essere "sostituito" con il sequestro per equivalente disposto a carico delle società e dell'EL. Avuto riguardo agli elementi innanzi segnalati dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio, utilmente e correttamente il Tribunale del riesame barese si è conformato a detto "tracciato" decisionale, in pieno rispetto dell'ambito consentitogli ex art. 627 c.p.p.. In particolare, contrariamente all'assunto difensive ed al presupposto del ricorso fatto dal PM, l'attestazione del 29-5-08 (nota Uncredit Banca di Roma circa il C/C in saldo attivo pari ad Euro 54.968.879.00 vincolato in favore dell'Erario dello Stato nel caso di eventuale confisca in riferimento al proc. pen. 10388/01 RGNR-5598.03 RGGIP, nell'interessa della Finanziaria Tosinvest spa, della Fondazione San Raffaele, del Consorzio San Raffaele, della Tosinvest e dell'EL) non sposta i termini del problema nei confronti del TT che, in piena, coerente osservanza di quanto ritenuto da questa Corte sub 3) e 4), rimane estraneo alla detta garanzia prestata da terzi, ancorché coimputati, cointeressati nel reato di corruzione contestato allo stesso TT.
Inoltre, come segnalato da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 1145/07 di annullamento con rinvio dell'ordinanza 5-03-07 del Tribunale del riesame barese nei confronti dell'EL, coindagato degli stessi reati contestati al TT, correttamente il sequestro è stato disposto per l'intero sul "prezzo" accertato del reato contestato nei confronti di ciascun indagato di questo e quindi anche nei confronti del TT, in vista di possibile, futura obbligatoria confisca, in combinato disposto tra l'art. 322 ter c.p. comma 1 e l'art. 240 c.p., comma 2, n. 1), ferma restando,
ovviamente, ogni possibile rivalutazione nel merito dell'intera vicenda coinvolgente l'attuale ricorrente, segnatamente riferita al periculum in mora, allo stato, correttamente evincibile per possibile dispersione del bene sequestrato in vista di successiva confisca dello stesso e fermo restando il fumus commissi delicti, peraltro non contestato dalla difesa, ne' negato dalla sentenza di annullamento con rinvio innanzi richiamata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi sono infondati e vanno rigettati. Consegue la condanna del TO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e ON TT LE al pagamento delle processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009