CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20653 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di UT RT ST RE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2025, nei confronti di ST RE UT RT, in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20653 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/05/2026 2.1. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione. La Corte di appello, recependo acriticamente le valutazioni del Tribunale e pur in presenza di specifici motivi di gravame, non avrebbe chiarito come l’aggravante dell’uso dell’arma potesse essere configurabile, dal momento che l’imputato aveva semplicemente simulato il possesso di un coltello, avendo nella propria disponibilità soltanto un mazzo di chiavi (non riconducibili alla nozione di armi improprie).
2.2. Violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione, non essendo stata offerta compiuta risposta ai motivi di appello inerenti alla recidiva, ritenuta automaticamente sulla sola base di un risalente precedente, e al diniego dei benefici di legge, nonostante le chiare prove di resipiscenza.
2.3. Carenza di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, con riguardo al secondo motivo, limitatamente alla ritenuta recidiva, ed è complessivamente infondato nel resto. 2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Nella doppia conforme ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa fu sorpresa alle spalle, mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat, e si sentì puntare al fianco qualcosa di appuntito, qualificato espressamente come coltello dal rapinatore. Entrambe le sentenze ripercorrono il concreto verificarsi del delitto, seguito dall’immediata fuga dell’imputato, inseguito senza soluzione di continuità dal derubato e dagli operanti e infine bloccato, dopo breve tratto. Al momento dell’arresto, egli aveva ancora in mano le banconote appena sottratte, ma nessun tipo di arma. L’unico oggetto compatibile con la dinamica sopra descritta rinvenuto nella sua disponibilità era un mazzo di chiavi. La giurisprudenza citata dalla Corte capitolina, relativa all’effettiva disponibilità di un’arma, sia pure non impugnata, non è evidentemente in termini con quanto qui interessa. (Né, peraltro, è mai stata affrontata, nei due gradi di giudizio, la questione della qualificabilità delle chiavi come armi improprie.) 2.2. La tradizionale esegesi di legittimità (elaborata, tipicamente, in tema di arma giocattolo, non immediatamente riconoscibile come tale, a causa della mancanza del prescritto tappo rosso o di segni consimili, ovvero dell’assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima) ritiene che ai fini della sussistenza dell’aggravante della 2 “rapina a mano armata” ex art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, cod. pen., è sufficiente il ricorso a un oggetto che abbia l’apparenza estrinseca di una vera arma, in quanto idoneo a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, qualora percepito dalla vittima (Sez. 2, n. 6240 del 16/01/2026, [...], non mass.; Sez. 7, Ord. n. 39111 del 21/10/2025, Incampo, non mass.; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, [...], Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, [...], D’Elia, Rv. 272012-01; Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, [...], Rv. 260048-01; Sez. 2, n. 44037 del 01/12/2010, [...], Rv. 249042-01). Già Sez. U, n. 3394 del 06/03/1992, [...], Rv. 189520-01, da cui il citato orientamento ha preso le mosse, aveva a suo tempo puntualizzato che il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. Tale condotta assume, tuttavia, rilevanza penale, nel caso in cui mediante essa si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresentino elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando l’oggetto quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di minaccia aggravata, o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto, nonché, ciò che qui maggiormente rileva, nei delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata. Il massimo consesso di legittimità ha così disatteso espressamente l’esegesi secondo cui il fondamento della disposizione circostanziale non andava individuato nella maggiore efficacia intimidatrice del mezzo o strumento adoperato dal colpevole, bensì nella sua intrinseca natura (Sez. 2, n. 17431 del 01/03/1989, [...], Rv. 182850-01; Sez. 2, n. 17416 del 06/12/1988, dep. 1989, [...], Rv. 182844-01; Sez. 2, n. 13187 del 20/06/1986, [...], Rv. 174387-01).
2.3. Una recente, parallela riflessione giurisprudenziale ha, più di recente, affermato che la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante in questione (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 22462 del 23/03/2021, [...], non mass.; Sez. 2, n. 14366 del 04/03/2021, [...], non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274898-02, relativa a un caso in cui le vittime avevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da “qualcosa che sembrava un oggetto acuminato”, che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto;
Sez. 2, n. 32427 del 23/06/2010, [...], Rv. 248358-01, relativa a una fattispecie nella quale uno dei rapinatori aveva tenuto una mano in tasca, simulando la disponibilità di un’arma). A tali conclusioni, si è pervenuti con un percorso interpretativo che, senza confrontarsi con il generale contesto giurisprudenziale sul punto sopra descritto, in qualche modo recupera, sia pure arricchendolo con nuovi spunti (anche soggettivamente orientati), l’indirizzo già superato da Sez. U, Ferlotti, cit.: «Il fondamento della circostanza aggravante de qua, infatti, risiede nella maggior lesività della condotta rispetto all’interesse tutelato dalla 3 norma;
e quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che la presenza dell’arma apporta in concreto all’azione delittuosa. Questo effetto dipende dall’induzione nella vittima della ragionevole previsione dell’impiego dell’arma a seguito dell’eventuale resistenza alla minaccia. […] Decisivo è, in sostanza, che l’espressione della minaccia sia accompagnata dall’ostentata presenza di un’arma, della quale il soggetto agente abbia l’immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (così, Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, [...]).
2.4. Anche a prescindere dalla sua non perfetta sovrapponibilità alla vicenda per cui è processo, nella quale alla pressione del corpo metallico acuminato si era accompagnata la chiara indicazione verbale di quale fosse la “reale” natura dell’oggetto, questa soluzione, secondo cui la falsa rappresentazione della disponibilità di un’arma è idonea a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, ma non può integrare l’aggravante della rapina a mano armata non convince, proprio a partire dalla aprioristica scissione della minaccia quale elemento del fatto tipico e quale requisito del profilo circostanziale: in realtà, la effettiva, o suggerita o meramente evocata, disponibilità di un’arma, con la sottintesa volontà di farne uso in caso di inottemperanza alle pretese predatorie, ben può essere – come nel caso di specie – l’unica condotta minatoria concretamente posta in essere. Risulta, invero, latente la contraddizione insita nella volontà di massima oggettivazione (sottesa alla ritenuta necessità che l’arma esista davvero), contestualmente alla valorizzazione di profili schiettamente psicologizzanti (il maggior effetto intimidatorio derivante dalla ragionevole previsione dell’impiego dell’arma). Il punto di caduta tra i due criteri ermeneutici era già stato individuato attestando la centralità, teleologicamente funzionale alla massima tutela della vittima, proprio della necessaria percezione complessiva da parte della persona offesa, nei termini sopra sinteticamente illustrati. Peraltro, per superare quanto chiarito in tal senso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, occorrerebbe, ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., adìre nuovamente le Sezioni Unite. E, d’altronde, le medesime Sezioni Unite, a proposito di altra fattispecie circostanziale parimenti prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. («se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite»), hanno espressamente individuato il fondamento del notevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 252518-01, in motivazione. Conformi sul punto, nel senso di ritenere imprescindibile la percezione della persona offesa, poiché solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione su quest’ultima, tali da ridurne la capacità di reazione e da giustificare l’incremento sanzionatorio, Sez. 2, n. 40070 del 28/11/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 4 288882-01; Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 26876 del 06/03/2024, [...], Rv. 286577-01; Sez. 2, n. 27368 dell’08/05/2024, Sorrentino, non mass.; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, [...], Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 49502 del 22/10/2019, [...], Rv. 277716-01).
2.5. La vicenda in esame si caratterizza per una messinscena, rozza ma efficacissima, tale da prospettare alla vittima l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente all’agente. Il messaggio veicolato dalla comunicazione verbale e non verbale fu tale da annichilire completamente ogni capacità di reazione del destinatario, che, difatti, neppure si volse indietro per controllare il reale stato delle cose e si lasciò sfilare le banconote dalla fessura della macchina erogatrice, senza il minimo accenno di resistenza e financo di protesta. Occorre, dunque, concludere che, in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsa realtà, tale che la persona offesa si percepisca ragionevolmente come destinataria di una minaccia a mano armata, anche se l’agente abbia semplicemente simulato la disponibilità dell’arma, in maniera credibile, date le circostanze di tempo, di luogo e di persona. 3. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla mancata esclusione della recidiva ed è insuperabilmente generico per quanto concerne gli invocati «benefici di legge».
3.1. In linea generale, si ritiene inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato preordinata a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 4, n. 36659 del 17/09/2025, [...], Rv. 288855-01; Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, [...], Rv. 286342-01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 03/04/2024, Scalia, Rv. 286222-01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284309-01). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma condivisibilmente che l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024 dep. 2025, G., Rv. 287671- 01; Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, [...], Rv. 286209-01; Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, [...], Rv. 283259-01).
3.2. Nel caso di specie, per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si è limitata a osservare come il delitto sia sintomatico di maggiore capacità criminale e riprovevolezza, «essendo il UT RT già gravato da una precedente sentenza di condanna […] per reato non specifico, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021». 5 Questo sintetico apparato motivazionale non offre compiuta risposta alle doglianze espresse nel terzo motivo dell’appello, con cui si negava che la rapina che qui occupa potesse considerarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione anche della consistente distanza temporale del precedente reato (commesso nel 2012). Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263464-01). Nella sentenza impugnata, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursorio richiamo all’esistenza dell’unico precedente, quanto all’apprezzamento dell’effettiva idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità a delinquere del reo. La sentenza deve dunque essere annullata su questo punto, per nuovo giudizio.
3.3. Quanto agli invocati «benefici di legge» (ovvero, secondo la consueta vulgata, la sospensione condizionale della pena, ex artt. 163ss cod. pen., e la non menzione della condanna nel certificato giudiziale, ex art. 175 cod. pen.), il profilo di censura non tiene conto minimamente della precedente condanna, richiamata da entrambe le sentenze di merito, quale elemento ostativo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., che non necessita di particolari specificazioni (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268947-01; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, [...], Rv. 250583-01) e, in genere, quale elemento da cui far discendere una prognosi infausta. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della recidiva. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nel procedere a un nuovo esame della suddetta questione, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Resta assorbito, avuto riguardo alle ragioni dell’annullamento, il terzo motivo di ricorso, concernente l’applicazione di pena sostitutiva. Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla esclusione o meno della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2025, nei confronti di ST RE UT RT, in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20653 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/05/2026 2.1. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione. La Corte di appello, recependo acriticamente le valutazioni del Tribunale e pur in presenza di specifici motivi di gravame, non avrebbe chiarito come l’aggravante dell’uso dell’arma potesse essere configurabile, dal momento che l’imputato aveva semplicemente simulato il possesso di un coltello, avendo nella propria disponibilità soltanto un mazzo di chiavi (non riconducibili alla nozione di armi improprie).
2.2. Violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione, non essendo stata offerta compiuta risposta ai motivi di appello inerenti alla recidiva, ritenuta automaticamente sulla sola base di un risalente precedente, e al diniego dei benefici di legge, nonostante le chiare prove di resipiscenza.
2.3. Carenza di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, con riguardo al secondo motivo, limitatamente alla ritenuta recidiva, ed è complessivamente infondato nel resto. 2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Nella doppia conforme ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa fu sorpresa alle spalle, mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat, e si sentì puntare al fianco qualcosa di appuntito, qualificato espressamente come coltello dal rapinatore. Entrambe le sentenze ripercorrono il concreto verificarsi del delitto, seguito dall’immediata fuga dell’imputato, inseguito senza soluzione di continuità dal derubato e dagli operanti e infine bloccato, dopo breve tratto. Al momento dell’arresto, egli aveva ancora in mano le banconote appena sottratte, ma nessun tipo di arma. L’unico oggetto compatibile con la dinamica sopra descritta rinvenuto nella sua disponibilità era un mazzo di chiavi. La giurisprudenza citata dalla Corte capitolina, relativa all’effettiva disponibilità di un’arma, sia pure non impugnata, non è evidentemente in termini con quanto qui interessa. (Né, peraltro, è mai stata affrontata, nei due gradi di giudizio, la questione della qualificabilità delle chiavi come armi improprie.) 2.2. La tradizionale esegesi di legittimità (elaborata, tipicamente, in tema di arma giocattolo, non immediatamente riconoscibile come tale, a causa della mancanza del prescritto tappo rosso o di segni consimili, ovvero dell’assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima) ritiene che ai fini della sussistenza dell’aggravante della 2 “rapina a mano armata” ex art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, cod. pen., è sufficiente il ricorso a un oggetto che abbia l’apparenza estrinseca di una vera arma, in quanto idoneo a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, qualora percepito dalla vittima (Sez. 2, n. 6240 del 16/01/2026, [...], non mass.; Sez. 7, Ord. n. 39111 del 21/10/2025, Incampo, non mass.; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, [...], Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, [...], D’Elia, Rv. 272012-01; Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, [...], Rv. 260048-01; Sez. 2, n. 44037 del 01/12/2010, [...], Rv. 249042-01). Già Sez. U, n. 3394 del 06/03/1992, [...], Rv. 189520-01, da cui il citato orientamento ha preso le mosse, aveva a suo tempo puntualizzato che il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. Tale condotta assume, tuttavia, rilevanza penale, nel caso in cui mediante essa si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresentino elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando l’oggetto quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di minaccia aggravata, o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto, nonché, ciò che qui maggiormente rileva, nei delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata. Il massimo consesso di legittimità ha così disatteso espressamente l’esegesi secondo cui il fondamento della disposizione circostanziale non andava individuato nella maggiore efficacia intimidatrice del mezzo o strumento adoperato dal colpevole, bensì nella sua intrinseca natura (Sez. 2, n. 17431 del 01/03/1989, [...], Rv. 182850-01; Sez. 2, n. 17416 del 06/12/1988, dep. 1989, [...], Rv. 182844-01; Sez. 2, n. 13187 del 20/06/1986, [...], Rv. 174387-01).
2.3. Una recente, parallela riflessione giurisprudenziale ha, più di recente, affermato che la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante in questione (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 22462 del 23/03/2021, [...], non mass.; Sez. 2, n. 14366 del 04/03/2021, [...], non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274898-02, relativa a un caso in cui le vittime avevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da “qualcosa che sembrava un oggetto acuminato”, che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto;
Sez. 2, n. 32427 del 23/06/2010, [...], Rv. 248358-01, relativa a una fattispecie nella quale uno dei rapinatori aveva tenuto una mano in tasca, simulando la disponibilità di un’arma). A tali conclusioni, si è pervenuti con un percorso interpretativo che, senza confrontarsi con il generale contesto giurisprudenziale sul punto sopra descritto, in qualche modo recupera, sia pure arricchendolo con nuovi spunti (anche soggettivamente orientati), l’indirizzo già superato da Sez. U, Ferlotti, cit.: «Il fondamento della circostanza aggravante de qua, infatti, risiede nella maggior lesività della condotta rispetto all’interesse tutelato dalla 3 norma;
e quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che la presenza dell’arma apporta in concreto all’azione delittuosa. Questo effetto dipende dall’induzione nella vittima della ragionevole previsione dell’impiego dell’arma a seguito dell’eventuale resistenza alla minaccia. […] Decisivo è, in sostanza, che l’espressione della minaccia sia accompagnata dall’ostentata presenza di un’arma, della quale il soggetto agente abbia l’immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (così, Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, [...]).
2.4. Anche a prescindere dalla sua non perfetta sovrapponibilità alla vicenda per cui è processo, nella quale alla pressione del corpo metallico acuminato si era accompagnata la chiara indicazione verbale di quale fosse la “reale” natura dell’oggetto, questa soluzione, secondo cui la falsa rappresentazione della disponibilità di un’arma è idonea a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, ma non può integrare l’aggravante della rapina a mano armata non convince, proprio a partire dalla aprioristica scissione della minaccia quale elemento del fatto tipico e quale requisito del profilo circostanziale: in realtà, la effettiva, o suggerita o meramente evocata, disponibilità di un’arma, con la sottintesa volontà di farne uso in caso di inottemperanza alle pretese predatorie, ben può essere – come nel caso di specie – l’unica condotta minatoria concretamente posta in essere. Risulta, invero, latente la contraddizione insita nella volontà di massima oggettivazione (sottesa alla ritenuta necessità che l’arma esista davvero), contestualmente alla valorizzazione di profili schiettamente psicologizzanti (il maggior effetto intimidatorio derivante dalla ragionevole previsione dell’impiego dell’arma). Il punto di caduta tra i due criteri ermeneutici era già stato individuato attestando la centralità, teleologicamente funzionale alla massima tutela della vittima, proprio della necessaria percezione complessiva da parte della persona offesa, nei termini sopra sinteticamente illustrati. Peraltro, per superare quanto chiarito in tal senso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, occorrerebbe, ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., adìre nuovamente le Sezioni Unite. E, d’altronde, le medesime Sezioni Unite, a proposito di altra fattispecie circostanziale parimenti prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. («se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite»), hanno espressamente individuato il fondamento del notevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 252518-01, in motivazione. Conformi sul punto, nel senso di ritenere imprescindibile la percezione della persona offesa, poiché solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione su quest’ultima, tali da ridurne la capacità di reazione e da giustificare l’incremento sanzionatorio, Sez. 2, n. 40070 del 28/11/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 4 288882-01; Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 26876 del 06/03/2024, [...], Rv. 286577-01; Sez. 2, n. 27368 dell’08/05/2024, Sorrentino, non mass.; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, [...], Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 49502 del 22/10/2019, [...], Rv. 277716-01).
2.5. La vicenda in esame si caratterizza per una messinscena, rozza ma efficacissima, tale da prospettare alla vittima l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente all’agente. Il messaggio veicolato dalla comunicazione verbale e non verbale fu tale da annichilire completamente ogni capacità di reazione del destinatario, che, difatti, neppure si volse indietro per controllare il reale stato delle cose e si lasciò sfilare le banconote dalla fessura della macchina erogatrice, senza il minimo accenno di resistenza e financo di protesta. Occorre, dunque, concludere che, in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsa realtà, tale che la persona offesa si percepisca ragionevolmente come destinataria di una minaccia a mano armata, anche se l’agente abbia semplicemente simulato la disponibilità dell’arma, in maniera credibile, date le circostanze di tempo, di luogo e di persona. 3. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla mancata esclusione della recidiva ed è insuperabilmente generico per quanto concerne gli invocati «benefici di legge».
3.1. In linea generale, si ritiene inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato preordinata a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 4, n. 36659 del 17/09/2025, [...], Rv. 288855-01; Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, [...], Rv. 286342-01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 03/04/2024, Scalia, Rv. 286222-01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284309-01). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma condivisibilmente che l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024 dep. 2025, G., Rv. 287671- 01; Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, [...], Rv. 286209-01; Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, [...], Rv. 283259-01).
3.2. Nel caso di specie, per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si è limitata a osservare come il delitto sia sintomatico di maggiore capacità criminale e riprovevolezza, «essendo il UT RT già gravato da una precedente sentenza di condanna […] per reato non specifico, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021». 5 Questo sintetico apparato motivazionale non offre compiuta risposta alle doglianze espresse nel terzo motivo dell’appello, con cui si negava che la rapina che qui occupa potesse considerarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione anche della consistente distanza temporale del precedente reato (commesso nel 2012). Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263464-01). Nella sentenza impugnata, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursorio richiamo all’esistenza dell’unico precedente, quanto all’apprezzamento dell’effettiva idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità a delinquere del reo. La sentenza deve dunque essere annullata su questo punto, per nuovo giudizio.
3.3. Quanto agli invocati «benefici di legge» (ovvero, secondo la consueta vulgata, la sospensione condizionale della pena, ex artt. 163ss cod. pen., e la non menzione della condanna nel certificato giudiziale, ex art. 175 cod. pen.), il profilo di censura non tiene conto minimamente della precedente condanna, richiamata da entrambe le sentenze di merito, quale elemento ostativo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., che non necessita di particolari specificazioni (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268947-01; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, [...], Rv. 250583-01) e, in genere, quale elemento da cui far discendere una prognosi infausta. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della recidiva. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nel procedere a un nuovo esame della suddetta questione, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Resta assorbito, avuto riguardo alle ragioni dell’annullamento, il terzo motivo di ricorso, concernente l’applicazione di pena sostitutiva. Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla esclusione o meno della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7