Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20653
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la simulazione della disponibilità di un'arma, purché credibile e percepita dalla vittima, sia sufficiente a integrare l'aggravante della rapina a mano armata, anche se l'arma non è stata rinvenuta o non era effettivamente tale. La vittima ha percepito la minaccia di un oggetto appuntito qualificato come coltello.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente applicata in base a un precedente penale, ma ha annullato la sentenza sul punto per difetto di motivazione, poiché la valutazione del giudice non si era basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. riguardo al rapporto tra il fatto attuale e quello passato. La richiesta di benefici di legge è stata ritenuta generica e infondata, dato il precedente ostativo.

  • Altro
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo a causa dell'annullamento con rinvio per la recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20653
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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