Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2025, n. 36908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36908 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36906/2025 Roma, li, 12/11/2025
Composta da GIOVANNI ARIOLLI
US RO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IA LO UR LE LE AB OS ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Relatore -
SENTENZA
D'NO SP nato a [...] il [...] GR IT nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1826/2025
CC - 16/10/2025 R.G.N. 24763/2025
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere IA LO UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. ARIANNA ROSARIA RALLO per D'AG SP e Avv. LUISA CALAMIA per NI IT, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26/02/2025, ha confermato la sentenza resa ad esito di giudizio abbreviato dal Gup di Marsala in data 13/06/2024, con la quale D'AG SP e NI IT sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica (D'AG per plurimi episodi di estorsione tentata e consumata, aggravati dalla presenza delle persone riunite e dall'uso di arma, nonché reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975; NI esclusivamente capo a) della rubrica per il delitto di tentata estorsione aggravata).
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, D'AG SP e NI IT, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Ricorso D'AG SP.
3.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; la applicazione della circostanza aggravante è condizionata alla compresenza nota alla vittima di due persone sul luogo della richiesta estorsiva, circostanza non ricorrente nel caso in esame, attese le dichiarazioni rese sul punto da AT IP;
la sentenza ha riferito tale consapevolezza, in modo manifestamente illogico, al solo figlio della vittima AT IP;
nell'ambito dello stesso motivo la difesa ha inoltre dedotto la ricorrenza di motivazione apparente quanto alla
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
sussistenza della aggravante dell'arma, per come specificamente contestata nei motivi di appello, non apparendo in tal senso sufficiente la dichiarazione di AT IP.
3.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto ai capi c) e d) della rubrica in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la motivazione resa viola il disposto normativo evocato quanto all'esito del procedimento sul punto in fase cautelare;
l'annullamento della ordinanza cautelare sul punto non poteva essere superata con tale motivazione.
3.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all'art. 81 cod. pen. in ordine ai capi a) c) d) e) f) g) h) ed i) della rubrica;
tenuto conto della sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 la pena avrebbe dovuto essere di molto inferiore, la offesa era minima e l'utilità non perseguita e di tali dati la Corte di appello non ha tenuto conto;
il richiamo alla non occasionalità appare viziato dal riferimento ad altri episodi criminosinon oggetto di contestazione o successivi o concomitanti, ma posti in essere nei confronti di vittime diverse;
non poteva dunque essere negata la ipotesi attenuata introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale, attesa la richiesta da parte del reo di somme di minima portata e valore.
3.4.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all'art. 56, comma terzo, cod. pen.; la Corte di appello in tema di recesso ha richiamato precedenti non coerenti e riferiti a casi di ferma resistenza della vittima, non ricorrenti nel caso in esame, avendo la persona offesa dichiarato esplicitamente di essersi limitato a non assecondare la richiesta del ricorrente e, comunque, la Corte di appello avrebbe quanto meno dovuto riconoscere la sussistenza del c.d. tentativo incompiuto.
3.5.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. quanto ai capi a) c) d) e) h) ed i) della rubrica;
l'iter motivazionale in ordine alla applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. è viziato, atteso che l'irrevocabilità del 28/02/2022 attiene ad una condanna a sei mesi di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per reato contravvenzionale, così che l'irrevocabilità dell'ultima sentenza deve essere necessariamente retrodatata al 14/03/2018; ancora quanto alla motivazione della Corte di appello la difesa ha sostenuto che il precedente divenuto irrevocabile in data 08/02/2023 attiene ad un tentativo di furto e dunque non è della stessa specie di quello per cui si procede, infine la difesa ha contestato la valutazione dei precedenti elencati in sentenza e riportati nel certificato del casellario giudiziale, dovendosi giungere ad una diversa e meno pregiudizievole valutazione processuale con esclusione della recidiva per come contestata.
3.6.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha omesso di attribuire correttamente rilevanza alla confessione resa dal ricorrente davanti al Gup quanto alle condotte allo stesso ascritte, attese le scuse presentate a tutte le persone offese, senza tener conto della situazione personale dello stesso caratterizzata dall'abuso di sostanza alcooliche e stupefacenti.
4.Ricorso NI IT.
4.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e illogica in relazione all'art. 110 cod. pen., per non aver ritenuto la mera connivenza del ricorrente, in mancanza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato, in considerazione del mero atteggiamento passivo del ricorrente ed attesa la percezione solo sopravvenuta da parte dello stesso delle intenzioni del concorrente nel reato ascritto, tanto che non si era allontanato nel momento in cui sopraggiungevano le forze di polizia;
le stesse riprese del locale nel quale si era introdotto il D'AG dimostrano comenessuna efficienza derivava
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
nel caso concreto dalla presenza del NI, tanto che entrava anche un altro cliente all'interno del locale commerciale.
4.2. Violazione di legge in relazione alla applicazione della aggravante delle più persone riunite, da escludersi proprio in considerazione della posizione del ricorrente, che non era compresente nel momento in cui il D'AG inoltrava la richiesta estorsiva.
4.3.Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, mancando qualsiasi specificazione del calcolo della pena.
5.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso del D'AG e il secondo motivo di ricorso del NI sono fondati per le ragioni che seguono. Nel resto i ricorsi sono inammissibili, perché i motivi proposti sono generici e non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.Sono fondati i motivi introdotti in ordine al tema della ricorrenza della circostanza aggravante delle più persone riunite. Questa Corte ha di recente ribadito il principio enunciato dalle Sez. U Alberti (Sez. U, n.21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 252518-01) affermando che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, [...], Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 37858 del 23/05/2023, NN (in tema di estorsione); Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, [...]; Sez. 2, n. 36895 del 05/07/2023, [...]; Sez. 2, n. 33527 del 17/05/2023, [...]; Sez. 2, n. 24491 del 19/04/2023, [...]). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della dinamica dei fatti, evidenziando che solo il figlio della persona offesa (AR NZ) avesse notato giungere insieme i due ricorrenti, mentre la stessa circostanza non era stata percepita dalla persona offesa AR IP. Non ricorre, dunque, il presupposto evidenziato in premessa dalla stessa Corte di appello (pag.20) della simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o minaccia. La sentenza deve conseguentemente essere annullata sul punto, con eliminazione della predetta aggravante, e rinvio al giudice del merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio, non ricorrendo una indicazione specifica ed analitica del complessivo trattamento irrogato (pag. 20 sentenza di appello e pag. 41 sentenza di primo grado). 2.1.È invece del tutto infondata la censura articolata (peraltro in modo atecnico e senza esplicita connotazione del vizio asseritamente ricorrente) in ordine alla ricorrenza della aggravante relativa all'uso dell'arma dal ricorrente D'AG. Il ricorrente non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte di appello sul punto (pag. 11 della motivazione dove sono state valorizzate le univoche dichiarazioni della persona offesa, con motivazione del tutto immune da violazione di legge o manifesta illogicità) e tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, solo apparentemente denunciando un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [...], Rv. 260608-01).
3.1 residui motivi oltre che generici nella loro formulazione, in mancanza di confronto con la motivazione, logica, approfondita ed argomentata della Corte di appello, si devono
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI
Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
ritenere non consentiti in quanto meramente reiterativi e volti ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758-01), tra l'altro in presenza di una doppia decisione conforme sui punti oggetto della critica devoluta con motivi di appello (qui reiterati). Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [...], Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970-01).
3.1.Il secondo motivo di ricorso del D'AG non è consentito, in quanto totalmente reiterativo;
la Corte di appello ha specificamente motivato sul punto (pag. 12), tra l'altro in senso conforme al giudice di primo grado, evidenziando l'ambito e la portata del giudicato cautelare e rilevando l'inconsistenza delle allegazioni difensive che non si confrontavano effettivamente con il portato del giudicato cautelare;
con tale argomentazione, del tutto immune da contraddittorietà o manifesta illogicità, in assenza di qualsiasi violazione di legge, il ricorrente non si confronta. La deduzione è poi manifestamente infondata in diritto quanto alla lamentata violazione di legge. In tal senso, si deve ricordare come questa Corte abbia affermato, con principio che qui si intende ribadire, che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale per il riesame di misure cautelari (personali e reali) non sono vincolanti nel giudizio di merito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, [...], Rv. 280271-01; Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, [...], Rv. 275694-02; Sez. 5, 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265-01). Il giudizio cautelare e qualsiasi decisione adottata in quella sede non può dunque travalicarne i limiti tanto da giungere alla preclusione imposta al giudice del dibattimento del potere dovere di una autonoma e indipendente valutazione della prova. Il giudicato cautelare, ricorrendone i presupposti <<< non può che trovare applicazione in relazione solamente, appunto, alla fase cautelare, senza che possa dispiegare un qualche effetto nella fase di merito, stante la netta cesura tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio di merito, il che comporta l'autonomia di valutazione in relazione alle questioni di carattere giuridico.. di cui siano investiti il giudice della cautela e il giudice di merito>> (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, [...], Rv. 280271-01). In conclusione, le pronunce e gli accertamenti compiuti in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. In proposito, vale solo la pena di precisare come tali decisioni di legittimità, anche in caso di annullamentodell'ordinanza cautelare personale o reale o di formazione del giudicato cautelare, non producano alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, il quale provvede, con piena autonomia, a rivalutare tutti gli elementi di prova e tutte le relative questioni (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280271-01; Sez. 1, n. 18215
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527-04. Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, [...], Rv. 283561-01, dove si è precisato che l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussista solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso).
3.2.11 terzo motivo non è consentito in quanto totalmente reiterativo e chiaramente destinato ad introdurre una valutazione di fatto in ordine alla lettura del merito fornita dal giudice di merito, non consentita in questa sede, attesa la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pag. 12 e pag. 14, 15 e seg. dove sono stati affrontati specificamente i temi reintrodotti in questa sede in ordine alla occasionalità della condotta facendo riferimento a fatti anteriori e successivi, con specifica ricostruzione degli elementi di prova a carico del ricorrente per i diversi episodi posti in essere, con considerazione delle condotte ascritte in termini di decisa gravità, elementi questi con i quali il ricorrente non si confronta).
3.3.Il quarto motivo, oltre che totalmente generico, non è consentito per la sua assoluta reiteratività, in assenza di confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 13 dove si è valorizzata la piena consumazione della condotta ascritta attesa la formulazione e percezione della richiesta estorsiva anche attese le caratteristiche della stessa). Devono essere ribaditi i principi sul tema già affermati al § 3. 3.4.11 quinto e sesto motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio, quanto al riconoscimento della recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono generici, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello che è specifica sul punto e non contestata nelle sue effettive conclusioni (pag. 17 e seg. dove si è valorizzata la accresciuta pericolosità sociale e si è fornita una specifica risposta sia quanto all'epoca dei precedenti, con richiamo analitico alle censure della difesa, qui reiterate, in ordine all'epoca dei precedenti con analitico riferimento alla sentenza definitiva il 08/02/2023 della Corte di appello di Palermo pronunciata in data 19/05/2021 e si è considerata irrilevante la confessione del ricorrente, connotandone portata e caratteristiche al fine di escludere che potesse essere ritenuta un elemento valorizzabile al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come è stata ritenuta la genericità della allegazione relativa allo stato di tossicodipendenza in assenza di documentazione medica, oltre alla consistente gravità delle condotte accertate).
3.5.Anche il primo motivo proposto in ordine alla affermazione di responsabilità del NI è caratterizzato da genericità (tra l'altro denunciando una motivazione allo stesso tempo contraddittoria e illogica e non manifestamente illogica, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, [...], Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, [...], Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037-01). Il motivo si deve ritenere, inoltre, non consentito in quanto del tutto reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (pag. 18 e seg. con specifica descrizione degli elementi di prova emersi a carico dello stesso, ritenuti, in modo argomentato e del tutto privo di aporie, indicativi della partecipazione alla condotta ascritta con piena intenzionalità, ad evidente sostegno del concorrente D'AG, anche mediante la messa a disposizione di un mezzo tra l'altro privo di targa). La censura non è, dunque, consentita, atteso che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato,
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2fa99ce
limitandosi invece, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970-01).
3.6.Il terzo motivo proposto dal NI in tema di pena è del tutto generico nella sua formulazione, senza alcun specifico confronto con la motivazione della Corte di appello e si caratterizzava per assoluta indeterminatezza già in fase di appello.
4.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante delle più persone riunite in relazione al capo a) della rubrica, che deve essere eliminata, con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio a diversa sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con irrevocabile affermazione della responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle piu' persone riunite in relazione al capo a) della rubrica che elimina, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di responsabilita' degli imputati.
Così è deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore IA LO UR
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Il Presidente GIOVANNI ARIOLLI
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b8d70d16d37 Firmato Da: IA LO UR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce