Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
La semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante di cui all'art. 628, comma secondo, n. 3), cod. pen.. (Fattispecie nella quale uno dei rapinatori, nel corso della rapina, aveva tenuto una mano in tasca, simulando la disponibilità di un'arma).
Commentari • 2
- 1. Rapina aggravata dall’uso dell’armaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 2 settembre 2021
- 2. Far credere di avere un’arma: conseguenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2010, n. 32427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/06/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2571
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1716/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM US MARCO, N. IL 01/01/1989;
avverso la sentenza n. 2312/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 novembre 2009, la Corte di appello di Milano, Sezione Quarta Penale, confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede appellata da LE AR e EO MU CO con la quale erano stati dichiarati colpevoli di concorso in tre rapine aggravate commesse il 23, 25 e 26 luglio 2008 (capi A, B e C) inoltre il IT di altre otto rapine (di cui una tentata) commesse il 7, 10, 15, 19, 26 luglio 2008 in danno di istituti di credito, supermercato, farmacie e di altra rapina, in concorso di Kociu Indriti, commessa il 27 luglio 2008 in danno della Farmacia Testi, delitti per i quali, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, venivano condannati il LE alla pena di otto anni di reclusione ed Euro 2000,00 di multa e EO MU alla pena di quattro anni otto mesi di reclusione ed 600,00 Euro di multa.
La Corte territoriale, dato atto delle ammissioni degli imputati, riteneva che gli appelli, che attenevano solo alla quantificazione della pena e, per EO, anche all'esclusione dell'aggravante dell'uso di arma, fossero infondati, quanto a LE perché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale era di ostacolo alla valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche;
quanto a EO MU perché, seppure incensurato, la reiterazione della condotta era dimostrativa della sua propensione a commettere delitti e perché nella consumazione del delitto di cui al capo A) LE aveva simulato la disponibilità di arma avendo tenuto una mano in tasca.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato EO MU, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché la circostanza che il coimputato avesse tenuto una mano in tasca e che tale atteggiamento fosse teso a simulare la disponibilità di arma non integra l'aggravante contestata, per la cui sussistenza è necessario che l'arma sia mostrata.
Quanto all'aggravante delle più persone riunite, la ratio sottesa alla previsione normativa è da individuare nel maggior effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo e sulla volontà della vittima sicché occorre l'effettiva e simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La semplice simulazione della disponibilità di arma non integra l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 2, n. 3, Cass. Sez. 2^, 1.3-18.12.1989 n. 17431; Cass. Sez. 2^ 12.7-12.10.1989 n. 13502)questo profilo la sentenza dove essere annullata con eliminazione della detta aggravante, per effetto estensivo, anche nei confronti del non ricorrente LE AR.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Non spiega quali erano state le specifiche deduzioni in fatto svolte con i motivi di appello, cioè quali fossero state le modalità dell'azione in modo da consentire in questa sede di valutare la mancanza di motivazione, per omessa risposta alla doglianza sviluppata nell'atto di gravame e di verificare quindi anche la denunciata violazione di legge.
3. La sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per entrambi.
Se è vero che l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma può comportare solo nei confronti di EO la riformulazione del giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche, in conseguenza della modifica del parametro di riferimento (residuando una sola aggravante), per il LE (nei cui confronti per effetto della contestata e ritenuta recidiva, il giudizio di valenza non potrebbe comunque andare oltre la già riconosciuta equivalenza) comunque effetti potrebbero essere riconosciuti sotto il profilo della quantificazione della pena.
Tanto rientra nella scelta di competenza del giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'uso di arma di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, che elimina per l'effetto estensivo anche nei confronti di LE AR, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010