Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 15834
CASS
Sentenza 19 marzo 2009

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Massime1

Le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato.

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022

    Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 15834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15834
Data del deposito : 19 marzo 2009

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