Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
Le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 15834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15834 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1179
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 43266/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IT, n. il 20 settembre 1958;
avverso l'ordinanza 13 novembre 2008 - Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso come da relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 13 novembre 2008, depositata in cancelleria il 17 novembre 2008, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di NA IT volta a ottenere la ricusazione di due giudici della sezione autonoma per misure di prevenzione del Tribunale di Milano;
La Corte argomentava la decisione rilevando, da un lato, che NA non era legittimata a proporre istanza di ricusazione avverso i giudici che avevano disposto a carico di OR OC la misura di sicurezza personale e patrimoniale, posto che era stato revocato il decreto di sequestro del conto corrente su cui aveva la delega ad operare e, dall'altro, che l'incompatibilità, secondo l'orientamento di questa Corte, non è applicabile ai procedimenti di prevenzione ai fini patrimoniali.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore avv. CONTINIELLO Michele, NA IT, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per violazione dell'art. 41 c.p.p., comma 1 per errata interpretazione dei fatti e per difetto di motivazione. La Corte aveva mal interpretato l'istanza avanzata posto che la ricorrente era stata ritenuta intestataria fittizia di quote societarie come risultava in atti. Carente di motivazione era poi la decisione in punto di ricusazione.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Come ribadito da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni unite, le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non si possono in esse far rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione, nella specie peraltro neppure prospettabili anche per assicurare un vaglio necessariamente strumentalizzato a un fedele accertamento della verità attinente le ragioni di tale dichiarazione di ricusazione (cfr. in termini, Cass. pen. Sez. 3^, 5 novembre 2003, n. 42193, Urbini).
Inoltre anche dopo la sentenza n. 283 del 2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1 se l'effetto pregiudicante può derivare da un provvedimento diverso dalla sentenza e nell'ambito di un procedimento diverso dal giudizio penale occorre pur sempre che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e dunque in un processo penale. 3.2. - Nella fattispecie, per contro, la ricusazione viene invocata in due procedimenti entrambi di prevenzione sicché le norme sulla incompatibilità, ai sensi degli artt. 34 e ss. c.p.p., di per sè tassative ed eccezionali e dunque non suscettibili di estensione analogica, richiedendo che l'attività pregiudicata si concluda con la pronuncia di una sentenza e che il giudice che già si è espresso indebitamente sui fatti oggetto di imputazione sia chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato, non si attagliano a una procedura di prevenzione.
A questi principi di diritto, la Corte territoriale si è motivatamente riferita a supporto della decisione oggi impugnata, dandone atto ancorché succintamente in motivazione. 3.3 - Il ricorso in esame, tenta inoltre, in questa sede, di trasferire su un diverso piano la questione, reclamando anche una legittimazione che gli è stata disconosciuta dal giudice di merito. Le confutazioni espresse in gravame, che difettando di allegazione, non consentono in questa sede di poter effettuare alcun apprezzamento, si infrangono con la valutazione della rilevata natura di eccezionalità dell'istituto invocato che, come tale, deve essere tutelato anche formalmente da possibili, quanto non infrequenti, "strumentalizzazioni" della normativa.
3.4. - Le ulteriori e diverse argomentazioni spese dalla ricorrente in punto di mancata comprensione del giudice di merito delle ragioni di legittimazione ad agire sono da ritenersi assorbite da quanto sopra riportato.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009