Sentenza 27 marzo 2014
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In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo.
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Reato di rapina ex art. 628 c.p. L'articolo 628 del Codice Penale nel disciplinare il delitto di rapina, prevede quale aggravante l'uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi. Ma di che armi si deve trattare affinché la pena sia aumentata rispetto alla fattispecie base? In realtà non è un quesito così banale, posto che la giurisprudenza si è interrogata e ancora si trova a discutere di questo delicato tema. L'orientamento pare, però, consolidato nel senso di dare rilievo all'effetto intimidatorio che l'arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2014, n. 18382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/03/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 754
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 42820/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE GI CO, n. il 20.2.1972;
2) DI TI SI, n. il 28.10.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.4.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv.ti SANVITALE Carlo e DEL FRATE Stelvio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Pesciarelli Paolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di ZI GI CO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.6.2012, il Tribunale di Roma dichiarò Di NO SI e ZI GI CO responsabili della rapina - con connessi reati di detenzione e porto illegale di pistola, nonché lesioni personali - consumata il 4.7.2011 in danno della gioielleria Carlo TE s.r.l. sita nella via dei Condotti in Roma (in esito alla quale furono stati asportati gioielli e monili del valore di alcune centinaia di migliaia di Euro), e -unificati i reati sotto il vincolo della continuazione - condannò il Di NO (colui che - travestito da sacerdote - era penetrato all'interno dell'esercizio commerciale e, dopo aver minacciato i presenti con una pistola, si era impossessato della refurtiva) alla pena di anni 10 mesi 9 di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa e il ZI (colui che aveva svolto la funzione di "palo") alla pena di anni 9 mesi 9 di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4.4.2013, assolvette gli stessi dai delitti di detenzione e porto illegale della pistola, ma confermò nel resto la decisione di primo grado, rideterminando la pena per il Di NO in quella di anni 10 mesi 1 di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa e per il ZI in quella di anni 9 mesi 1 di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ZI GI CO, deducendo:
1) la inosservanza dell'art. 525 c.p.p., comma 2, per violazione del ed. "principio di immutabilità del giudice", in relazione al fatto che, nella prima udienza del giudizio dinanzi al Tribunale, un primo collegio giudicante aveva verificato la regolarità della costituzione delle parti, aperto il dibattimento, ammesso le prove e conferito incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni intercettate;
e successivamente, a partire dalla udienza del 27.3.2012, senza rinnovare l'istruzione, un collegio diversamente composto aveva proceduto alla assunzione delle prove e, infine, alla deliberazione della sentenza;
2) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle prove;
deduce, in particolare, la illogicità della motivazione laddove i giudici di merito hanno considerato possibile la partecipazione del ZI alla rapina (consumata alle ore 19,00) nonostante che - come da risultava dai tabulati telefonici acquisiti - lo stesso quel giorno si trovasse fino alle ore 18,41 in una zona della capitale distante dal luogo della rapina, ossia nella zona di via della
Conciliazione, ove il suo telefono agganciò la relativa cella per essere stato raggiunto da una telefonata del Di NO, zona di via della Conciliazione dalla quale per raggiungere la via dei Condotti a piedi occorrerebbero - a dire del ricorrente - almeno 25 minuti;
deduce ancora la illogicità della motivazione della sentenza impugnata: per avere sostenuto che il ZI partecipò alla programmazione (oltre che all'esecuzione) della rapina assumendo l'incarico di cedere la refurtiva a ricettatori, escludendo che il Di NO possa aver conferito tale incarico al ZI solo dopo la commissione della rapina;
per avere considerato erroneamente l'abbigliamento trovato a casa del ZI corrispondente a quello indossato dal rapinatore che fungeva da "palo" e visibile nelle immagini registrate dalle telecamere presenti nel centro storico di Roma;
per non aver dato il giusto peso alla testimonianza del tassista che, avendo ospitato a bordo della sua autovettura il Di NO e il suo complice subito dopo l'esecuzione della rapina, riferì che entrambi parlavano con accento meridionale;
per avere, infine, travisato il significato delle espressioni rivolte dal ZI alla AT in occasione dei colloqui in carcere;
3) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo al ruolo secondario in ogni caso ricoperto dal ZI nella rapina e al fatto di non essersi reso irreperibile.
Con motivo aggiunto, il difensore del ZI ha denunciato la violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, in relazione all'aumento di pena operato per la recidiva sulla pena comminata per il delitto di cui all'art. 628 c.p., comma 3. Ricorre per cassazione personalmente anche Di NO SI, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento:
1) al fatto che la Corte di Appello, dopo aver assolto gli imputati dal delitto di detenzione e porto illegale di pistola, li ha poi condannati - a suo dire contraddittoriamente - per rapina a mano armata, ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1;
2) alla entità della pena inflitta;
3) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
4) all'applicazione dell'aumento della pena per la recidiva reiterata specifica degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI GI CO è manifestamente infondato.
Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 525 c.p., comma 2, perché alla deliberazione della sentenza non ebbero a partecipare gli stessi giudici che avevano verificato la regolarità della costituzione delle parti, ammesso le prove e disposto la perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate.
Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, "Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 c.p.p., (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria)" (Cass., Sez. 6^, n. 18615 del 16/04/2013 Rv. 254843; Sez. 6^, n. 43005 del 03/04/2012 Rv. 253789); in ogni caso, poi, "Il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento d'innanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di acquiescenza" (Cass., Sez. 1^, n. 18308 del 14/01/2011 Rv. 250220) e "la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso. (Nella fattispecie, le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all'assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie)" (Cass., Sez. 2^, n. 34723 del 04/06/2008 Rv. 241000). Nel caso di specie, dopo l'ammissione delle prove e la nomina del perito trascrittore disposte all'udienza del 24.11.2011, il Tribunale in diversa composizione (la composizione che poi avrebbe deliberato la sentenza) all'udienza del 20.3.2012 prese atto dell'avvenuto deposito della relazione peritale e invitò i difensori ad esaminare il perito presente;
i difensori dichiararono di non avere chiarimenti da sottoporre al perito e, anzi, di ritenere chiuso l'esame peritale con l'avvenuto deposito della relazione ascritta.
Orbene, questi essendo i fatti processuali, deve ritenersi che - alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali - non sussiste nella specie l'eccepita nullità.
Infatti, la composizione dell'organo giudicante è mutata successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 c.p.p., nulla avendo eccepito i difensori sulla validità delle decisioni adottate dal primo collegio in ordine alla ammissione delle prove e nulla avendo opposto alla prosecuzione del dibattimento da parte di altro collegio sulla base di quelle decisioni. Vi era, dunque, il tacito consenso delle parti alla prosecuzione del processo senza la sua rinnovazione;
ciò che esclude la pretesa nullità.
2. In ordine al secondo motivo di ricorso del ZI, con il quale si lamenta la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità penale dell'imputato, appare evidente come il ricorrente sottoponga alla Corte censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità dell'imputato relativamente ai reati ascrittigli. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa Corte "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., Sez. Un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro: il fitto scambio di contatti telefonici tra il ZI e il Di NO nei minuti immediatamente precedenti l'ora della rapina;
la localizzazione delle due utenze telefoniche mobili nel centro storico di Roma, in celle la cui posizione e copertura è compatibile con la zona di via Condotti;
la dichiarazione del teste AM IO, che - la sera del giorno della rapina - ha veduto il ZI e il Di NO insieme con la refurtiva;
il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra il ZI e la sua AT, dal quale risulta il timore del ZI che il Di NO, confessando la propria responsabilità, lo indicasse come suo complice nella rapina;
la compatibilità tra l'abbigliamento che portava il rapinatore che fungeva da "palo" e quello sequestrato al ZI); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto. Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, Sez. 1^, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2^, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
3. Per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche.
Invero, la motivazione dei giudizi di merito (che richiama la professionalità nel crimine mostrata dagli imputati, quale emerge dalle modalità del fatto, nonché la loro mancata collaborazione per il recupero della refurtiva) è esente da vizi logici e, perciò, insindacabile in sede di legittimità.
4. Inammissibile è, poi, anche il motivo di ricorso aggiunto del ZI, col quale si lamenta che l'aumento di pena applicato per la recidiva. Infatti, per un verso, trattasi di motivo nuovo, inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, perché dedotto per la prima volta col ricorso per cassazione (nessuna doglianza, invero, risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello in ordine all'aumento di pena apportata per la recidiva, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (f. 2-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); per altro verso, poi, l'aumento della pena (di poco) superiore al terzo è in linea con la previsione dell'art. 99 c.p., comma 5, trattandosi di recidiva reiterata specifica attinente ad un delitto (quello di cui all'art. 628 c.p., comma 3) che rientra nell'elenco dettato dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).
5. Passando all'esame del primo motivo di ricorso di Di NO SI, risulta manifestamente infondata la doglianza circa il fatto che la Corte di Appello, dopo aver assolto gli imputati dal delitto di detenzione e porto illegale di pistola, li abbia però condannati per rapina a mano armata, ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito che "Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv. c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto" (Cass., Sez. Un., n. 3394 del 06/03/1992 Rv. 189520). Si tratta di un orientamento convalidato da più recenti pronunce (Cass., Sez. 2^, n. 44037 del 01/12/2010 Rv. 249042), che il Collegio ritiene di condividere.
Si deve ritenere, infatti, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi nella commissione della rapina (art. 628 c.p., comma 3, n. 1) o della estorsione (art. 629 c.p., comma 2), ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma-giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.
Deve escludersi, pertanto, che l'uso di un'arma giocattolo sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi, dovendo invece ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale.
6. In ordine al secondo e al terzo motivo del ricorso proposto dal Di NO, con i quali si censura rispettivamente l'entità della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattasi censure inammissibili, sia perché generiche, sia perché attinenti a valutazioni di merito insindacabili in cassazione, per le ragioni evidenziate supra sub nn. 2 e 3. 7. Anche il quarto motivo di ricorso proposto dal Di NO - col quale si lamenta l'applicazione dell'aumento della pena per la recidiva reiterata specifica - è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame del Di NO riportato nella sentenza impugnata (f. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
8. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore delle parti civili TE Carlo, quale legale rappresentante della "Carlo TE s.r.l.", e GO AR EL delle spese dalle stesse sostenute liquidate per entrambe in complessivi Euro 5000,00, nonché ancora alla rifusione in favore dell'altra parte civile TE DA delle spese dalla stessa sostenute liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014